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Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina in materia di guida in stato di ebbrezza.

Modifiche al codice penale

L’articolo 1 del DL n. 92/2008 è intervenuto sul codice penale prevedendo, in primo luogo, attraverso una modifica dell’art. 589 c.p., l’inasprimento delle pene per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli infortuni. Viene confermato il limite minimo dei 2 anni; il massimo edittale della reclusione è invece portato a sette anni, in luogo dei precedenti cinque anni. La ratio di tale innalzamento è quella di consentire l'applicabilità del fermo di polizia, quando sussiste il pericolo di fuga.

Viene poi aggiunto un nuovo comma all’art. 589, in forza del quale si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da persona:

  • in stato di ebbrezza alcolica “grave” ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada (ossia un soggetto al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
  • sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Attraverso la novella del terzo comma dello stesso art. 589, viene infine innalzato da 12 a 15 anni di reclusione il limite massimo di pena per il caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

 

Lo stesso art. 1 del citato DL apporta una modifica all'art. 157, sesto comma, c.p. relativo all'istituto della prescrizione, strettamente consequenziale a quanto disposto nella novella appena descritta.

Infatti, in conformità con l’inserimento nell'art. 589 c.p. della citata nuova disposizione (ora, terzo comma), si prevede che il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157, sesto comma, si applichi anche alle fattispecie di omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

 

Operano nella stessa direzione delle novelle indicate le modifiche apportate alla disciplina delle lesioni personali colpose gravi e gravissime.

In particolare, al terzo comma dell'art. 590 c.p. viene aggiunto un periodo secondo cui, se un soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope - violando il Codice della strada - cagiona ad altri:

  • lesioni personali gravi, la pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni;
  • lesioni personali gravissime, la pena è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

 

Infine, è stato introdotto nel codice penale dal decreto-legge 92/2008 un nuovo art. 590-bis, in materia di computo delle circostanze, secondo il quale quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, terzo comma, ultimo periodo (ovvero quando l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime sono causate da soggetti alla guida in stato di ebbrezza alcolica grave) le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. Tale regola non si applica per le circostanze di cui agli artt. 98 e 114 c.p. (autore del reato minorenne o, nelle specifiche ipotesi previste, determinato da altri alla commissione del reato).

Modifiche al Codice della strada: la guida in stato di ebbrezza

L'articolo 4 del DL 92/2008 ha modificato anche l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool.

 

Si segnala che già l’articolo 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160), con una novella all’articolo 186 del Codice della strada, aveva disposto un rilevante inasprimento del quadro sanzionatorio per la guida in stato di ebbrezza.

 

A seguito della novella, l’articolo 186 C.s., ove il fatto non costituisca più grave reato (come l’omicidio o le lesioni colpose), reca sanzioni proporzionali all’entità del tasso di alcol rilevato. Sono previste:

a) l'ammenda da 500 a 2.000 euro, per uno stato di ebbrezza lieve ovvero qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) l'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a sei mesi, per uno stato di ebbrezza mediocioè qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da tre mesi ad un anno, per uno stato di ebbrezza grave ovvero qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; a seguito della novella alla disposizione apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 [1], si prevede il raddoppio della durata della sospensione della patente nel caso in cui il veicolo con il quale è stata commesso il reato appartenga a persona estranea al reato stesso.

La patente è sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla medesima lettera c).

A seguito di un’ulteriore modifica disposta dalla sopra richiamata legge n. 94 del 2009, si prevede quale circostanza aggravante (da cui deriva l’aumento dell’ammenda da un terzo alla metà) il fatto che il reato sia commessonelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7 del mattino). Rispetto a tale circostanza aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

 

La legge n. 94 ha inoltre previsto la destinazione al Fondo contro l’incidentalità notturna (di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160) di una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente la medesima aggravante. La medesima legge, in una novella al sopra richiamato decreto-legge n. 117 del 2007 contiene inoltre la previsione che le risorse del Fondo contro l’incidentalità notturna siano utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

 

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sopraindicate sono raddoppiate e, ove non confiscato, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo questo appartenga a persona estranea al reato. È inoltre aggiunta la previsione che se non è disposto il sequestro, il veicolo, ove non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia, con spese di recupero e trasporto interamente a carico del trasgressore.

Per acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti strumentali presso il Comando, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando i citati accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati

Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento dello stato d’ebbrezza, il conducente è punito con le pene dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da tre mesi ad un anno. La condanna per il reato indicato comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo salvo che esso appartenga a persona estranea alla violazione. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

 Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica presso le commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le ASL del capoluogo di provincia; la visita deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

Qualora dall'accertamento dello stato di ebbrezza risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni indicate, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della prevista visita medica presso la ASL.

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 92 del 2008 novella anche l’art. 222 C.s., prevedendo che se l’omicidio colposo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (cioè con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro) ovvero da chi era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (su cui infra), il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

 

L’art. 222 del Codice della strada prevede le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. In particolare, quando dal reato derivante dalle violazioni al Codice derivi una lesione personale colposa, è inflitta la sospensione della patentesospensione della patente è fino a 2 anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a 4 anni.

Modifiche al Codice della strada: la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Lo stesso art. 4 del decreto-legge n. 92 del 2008 ha inasprito le sanzioni previste dall’art. 187 del Codice della strada per chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope: le nuove pene consistono nell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da tre mesi ad un anno (le precedenti sanzioni erano l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro e l’arresto fino a tre mesi). La sanzione amministrativa accessoria consiste invece nella sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

Per la contravvenzione in questione è stato poi introdotto un richiamo all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 186 dello stesso Codice che prevedono la confisca e il sequestro del veicolo. La legge n. 94 del 2009 ha aggiunto il richiamo al raddoppio della durata della sospensione se il veicolo appartiene a persona estranea e la circostanza aggravante del fatto commesso nelle ore notturne.

La procedura per lo svolgimento dell’accertamento dell’alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti è sostanzialmente analoga a quella sopra descritta per l’accertamento del tasso alcolemico.

 

 

Il testo unificato in materia di sicurezza stradale

Nella seduta del 21 luglio 2009, la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge A.C. 44 e abbinate. Il provvedimento è attualmente all’esame del Senato (A.S. 1720).

L’articolo 23 interviene, in primo luogo, sull’articolo 186 del codice della strada, in materia di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Tra le novità più significative, si segnalano le seguenti:

  • nel caso di tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro, l’ammenda attualmente prevista viene sostituita con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000;
  • nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, viene aumentata la pena dell’arresto e viene eliminata la possibilità di affidare in custodia al proprietario il veicolo sottoposto a sequestro;
  • nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale viene confermato il raddoppio delle sanzioni ed elevata a 180 giorni la durata del fermo amministrativo; si prevede inoltre la revoca della patente, quando sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

 

Il nuovo articolo 186-bis stabilisce un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente attività di trasporto. Ove a carico dei soggetti sopra indicati sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso il conducente abbia provocato un incidente.

 

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo, sono soggetti a tale disciplina:

a) i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.

 

La disposizione prevede inoltre che:

  • se i medesimi soggetti commettono uno dei reati di cui all’articolo 186, comma 2, le sanzioni e la durata della sospensione della patente sono aumentate da un terzo alla metà;
  • sia revocata la patente a carico dei soggetti indicati dal comma 1, lettera d), quando sia stato accertato un tassoalcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Per i conducenti di cui alle lettere a), b) e c), la revoca della patente è prevista nel caso il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro sia stato riscontrato più di una volta in un triennio;
  • il conducente minore di anni 18 al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 non possa conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, mentre il medesimo soggetto, in casso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,5 non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

 

Ulteriori modifiche sono apportate all’articolo 187 del codice, in materia di sanzioni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

 

In particolare:

  • il periodo di arresto minimo per chi guida nel suddetto stato di alterazione, attualmente fissato in tre mesi, è aumentato a sei mesi, fermo restando il periodo massimo di un anno;
  • la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue sempre all’accertamento del reato, è portata dall’attuale periodo compreso tra sei mesi e un anno a un periodo compreso da uno a due anni;
  • nel caso di reato commesso dai soggetti di cui al comma 1 del nuovo articolo 186-bis, la durata dell’arresto e della sospensione della patente è aumentata da un terzo alla metà;
  • nel caso di reato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettera d) (o in caso di recidiva nel triennio) la patente di guida è sempre revocata;
  • nel caso in cui il soggetto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, oltre alla confisca del veicolo, è sempre prevista la revoca della patente di guida.

 

La disposizione reca anche rilevanti novità riferite alla procedura per effettuare gli accertamenti dell’uso di sostanze stupefacenti. In particolare si prevede che qualora gli accertamenti di cui al comma 2 (accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili) abbiano dato esito positivo o sia comunque ragionevole ritenere che il conducente si trovi sotto effetto di sostanze stupefacenti, quest’ultimo possa essere sottoposto, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, ad accertamenti clinico.tossicologici e strumentali, ovvero analitici, su campioni di mucosa del cavo orale. I prelievi dovranno essere effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e del lavoro. L’accompagnamento (attualmente previsto dal comma 3) presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale, ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti è contemplato soltanto se non è possibile effettuare il prelievo di cui al comma 2-bis, ovvero in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi a tale accertamento.

 

L’articolo 41 del testo unificato, con disposizione comune alle fattispecie di reato sopra indicate, prevede che la misura detentiva possa essere sostituita  con l’affidamento in prova ai servizi sociali. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, verranno individuati i servizi di destinazione, con preferenza per quelli che esercitano attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

 

Si segnala, infine, l’articolo 28 che destina parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada:

  • al Ministero dell’interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all’effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
  • al Fondo contro l’incidentalità notturna presso la Presidenza del Consiglio(di cui all’art. 6-bis del d.l. 117/2007) nella misura dell’1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • [1] Recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica