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La sospensione dei pagamenti

La sospensione del versamento delle rate prossime alla scadenza, e conseguenti all'adesione al piano di rateizzo del prelievo supplementare dovuto per lo splafonamento della quota posseduta, viene disposto con due decreti legge del 2010 (decreto n. 78 e n. 225) che hanno prodotto l’avvio di un contenzioso fra Italia e Unione europea, con l'apertura di una procedure di infrazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato.

In sede di conversione del decreto legge n. 225/10 è stato evidenziato che il piano di rientro previsto dal D.L. n. 5/2009 è stato oggetto esclusivamente di negoziati verbali con la Commissione europea, concludendosi con un gentlemen’s agreemennt. In merito peraltro, il Commissario europeo Ciolos (nella propria lettera indirizzata al Ministro dell’agricoltura, protocollo DC/abv D(2010) 1175) ha sottolineato che il piano del 2009 “non si fonda direttamente sul diritto UE [ma] mira ad agevolare la gestione finanziaria dell’onere, per i produttori, di pagare tutte le somme dovute a titolo del prelievo suddetto. Perciò, se sospendesse l’applicazione di tale piano l’Italia sarebbe ancora più distante dall’adempimento dei suoi obblighi di riscossione ai sensi del diritto UE.”. Il Commissario europeo, dopo aver ricordato la preoccupante lentezza con la quale l’Italia opera l’esazione dei prelievi, ha aggiunto che “se l’emendamento dovesse essere adottato la Commissione sarebbe costretta ad avviare la procedura appropriata ai sensi del Trattato”.

A seguito dell’approvazione della sospensione, con lettera dell'11 gennaio 2012 (pubblicata in G.U.U.E. del 10/2/12) la Commissione europea ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare un procedimento per aiuto di Stato in relazione alla proroga disposta con il D.L. n. 225/2010, approvato con modifiche dalla legge n. 10/2011, per il pagamento dei prelievi per i periodi 1995/96 e 2001/02. Tale proroga è in contrasto con l’articolo 1, primo trattino, della decisione 2003/530/CE del Consiglio, ai sensi del quale le rate devono essere versate con cadenza annuale, e configura pertanto un aiuto di Stato nuovo e illegittimo ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE

La procedura d'infrazione non ha avuto seguiti al momento, mentre la sospensione disposta con il D.L. 225 è stata poi tradotta dal dicastero dell'agricoltura in un aiuto de minimis: la natura dell'aiuto - che non sarebbe diretto ad aggirare le norme - avrebbe trovato conferma nell'esiguità del numero dei produttori che hanno beneficiato delle norme, pari al 11,45% degli allevatori aderenti al programma di rateizzazione.