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Temi dell'attività Parlamentare

La nuova governance e la nuova organizzazione interna delle università statali

L’art. 2 della legge 240/2010 – come successivamente modificato dall’art. 49, co. 1, lett. a), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – ha fissato gli indirizzi per la revisione degli statuti delle università statali riguardo a composizione, durata e funzioni degli organi, nonché all’organizzazione interna.

Peraltro, in base all’art. 1 della legge, le università che hanno conseguito stabilità e sostenibilità del bilancio e risultati di livello elevato nel campo della didattica e della ricerca possono sperimentare propri modelli organizzativi e funzionali, comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica diverse da quelle indicate dall’art. 2, sulla base di accordi di programma con il MIUR.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, anche gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano proprie modalità organizzative, pur nel rispetto di alcuni principi indicati per le università statali, e fatto salvo il controllo di legittimità e di merito degli statuti e dei regolamenti di ateneo, da parte del Ministro.

Al riguardo si ricorda che gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale sono: la Scuola Normale Superiore di Pisa; l’Università per stranieri di Perugia; la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste; la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa; l’Università per stranieri di Siena; l’Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; la Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca; l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze. L’Università per stranieri “Dante Alighieri”, con sede a Reggio Calabria, è, invece un istituto non statale con ordinamento speciale.

Organi delle università statali

Gli organi necessari sono sei: rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione, direttore generale.

Rettore

E’ stata prevista una ridefinizione del ruolo del rettore, quale “organo propulsore delle attività scientifiche e didattiche e dello sviluppo strategico dell’ateneo nel suo complesso” (cfr. A.S. 1905, relazione introduttiva): a tale figura fanno capo la rappresentanza legale dell’università e la responsabilità del perseguimento delle finalità.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, al rettore sono attribuite funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, funzioni di proposta del direttore generale, del documento di programmazione triennale di ateneo (art. 1-ter, D.L. 7/2005L. 43/2005) – tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del senato accademico –, e dei documenti di bilancio, nonché funzioni di iniziativa dei procedimenti disciplinari.

 

Altre novità hanno riguardato:

  • l’elezione dello stesso rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane (è caduto, pertanto, il vincolo della scelta fra i professori dello stesso ateneo);
  • l’introduzione di un limite al mandato, che dura 6 anni e non è rinnovabile;
  • la previsione che il rettore è passibile di mozione di sfiducia da parte del Senato accademico, con una maggioranza di almeno i due terzi dei componenti e non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato.
Senato accademico e Consiglio di amministrazione

E’ stata introdotta una distinzione delle funzioni del senato accademico (scientifiche) e del consiglio di amministrazione (gestionali).

In particolare, al Senato accademico sono attribuite, oltre alla proposizione della mozione di sfiducia nei confronti del rettore:

  • funzioni di proposta e/o consultive obbligatorie in materia di bilancio, didattica, ricerca, servizi agli studenti, attivazione o soppressione di sedi, corsi, dipartimenti, strutture di raccordo;
  • funzioni deliberanti in materia di regolamenti di ateneo (ad eccezione del regolamento di amministrazione e contabilità) e di codice etico (di quest’ultimo è stata prevista obbligatoriamente l’adozione);
  • funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e le strutture di coordinamento.

Al Consiglio di amministrazione sono, invece, attribuite:

  • funzioni di indirizzo strategico;
  • funzioni deliberanti in materia di bilancio, programmazione finanziaria, attivazione o soppressione di corsi e sedi, regolamento di amministrazione e contabilità;
  • la competenza a conferire l'incarico di direttore generale;
  • la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari (sulla base del parere reso dal collegio di disciplina, costituito presso ogni università. Si è, così, superato il collegio di disciplina istituito a livello nazionale, nell’ambito del CUN);
  • la responsabilità delle assunzioni – attraverso l’approvazione delle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai dipartimenti – e delle spese.

Con riguardo alla composizione:

  • il Senato accademico è costituito su base elettiva e conta – in proporzione alle dimensioni dell'ateneo – un numero massimo di 35 membri (incluso il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti). Tra i suoi componenti, almeno 2/3 terzi devono essere docenti di ruolo (almeno 1/3 dei quali direttori di dipartimento), eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. La durata in carica del Senato accademico è fissata in un massimo di quattro anni e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta;
  • il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di 11 membri che, ad eccezione del rettore e della rappresentanza degli studenti, sono scelti con modalità definite dagli statuti, tra personalità italiane o straniere in possesso dei requisiti indicati, con il vincolo che una quota di consiglieri deve essere esterno ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Il presidente del Cda è eletto dal medesimo consiglio tra il rettore o uno dei consiglieri esterni. La durata massima del Cda è fissata in quattro anni, analogamente alla durata del mandato dei suoi componenti, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, di durata, invece, biennale. In tutti i casi, il mandato è rinnovabile per una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero Cda, è prevista la possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri.

Per i componenti di entrambi gli organi sono stabilite norme in materia di incompatibilità. In particolare, sussiste il divieto di:

  • ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore e, limitatamente al senato accademico, per i direttori di dipartimento;
  • essere componente di altri organi dell’università, salvo che del consiglio di dipartimento, nonché essere rettore o far parte degli organi di altre università italiane;
  • rivestire, per la durata del mandato, incarichi di natura politica;
  • svolgere, nell’ambito del MIUR o dell'ANVUR, funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie.
Direttore generale

La figura del direttore generale ha sostituito quella del direttore amministrativo.

Al direttore generale sono affidati, in particolare - sulla base degli indirizzi forniti dal Cda -, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo. Il direttore generale partecipa, altresì, alle sedute del Cda, senza diritto di voto.

L’incarico è conferito dallo stesso Cda (su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico) a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza. La durata massima dell’incarico – regolato con contratto di lavoro di diritto privato – è pari a quattro anni ed è rinnovabile.

La definizione di criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale è stata demandata ad un decreto interministeriale MIUR-MEF. In attuazione di tale disposizione, per il triennio 2011-2013 è stato emanato il D.M. 21 luglio 2011, n. 315 (G.U. n. 254 del 2011).

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti ha tre componenti effettivi - dei quali, due devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili (ora, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 39/2010, di recepimento della direttiva 2006/43/CE, Registro dei revisori legali) e uno, con funzioni di presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e tra gli avvocati dello Stato - e due supplenti. L’incarico, conferito con decreto rettorale, dura al massimo quattro anni, è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito a personale dipendente della medesima università.

Nucleo di valutazione

Per il nucleo di valutazione dell’ateneo, le novità principali rispetto alla normativa previgente (L. n. 370/1999) attengono al fatto che esso è composto in prevalenza da soggetti esterni all’ateneo e che vi fa parte anche una rappresentanza degli studenti. Il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell’ateneo.

Il nucleo ha funzioni di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale degli esperti titolari dei contratti di insegnamento.

Il nucleo svolge anche, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni dell’organismo di valutazione della performance di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.

Come già nella legislazione previgente, non è stabilito un termine di durata dell’organo.

Avvicendamento e regime di prorogatio degli organi

Sono state previste disposizioni distinte per gli organi collegiali e per il rettore.

Per gli organi collegiali, è stata prevista la decadenza al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto.

L’art. 49 del D.L. n. 5/2012 (L. 35/2012) ha esteso agli “organi monocratici elettivi” la previsione di decadenza al momento della costituzione di quelli previsti dai nuovi statuti. Al riguardo, il rappresentante del Governo, rispondendo all’interrogazione 5-06528 il 24 aprile 2012, ha chiarito che l’innovazione introdotta “non riguarda specificamente la carica rettorale, già disciplinata da disposizioni speciali, come tali prevalenti”. Peraltro, secondo quanto riferito dalla stampa “a livello ministeriale (…) si spiega che gli «organi monocratici elettivi» indicati dalla norma sono quelli a capo delle varie articolazioni universitarie, ma non i rettori, a cui continuano ad applicarsi le vecchie regole” (Il Sole 24 ore, 2 aprile 2012).

Per il mandato dei rettori sono state disciplinate diverse fattispecie. In particolare, è stato previsto che:

  • il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione del nuovo statuto (ovvero, in virtù dell’interpretazione autentica recata dall’art. 7, co. 42-ter, del D.L. 95/2012L. 135/2012, all’atto della sua emanazione definitiva, a seguito dei controlli di legittimità e di merito effettuati dal Ministro) arriva a scadenza naturale, ovvero è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo, nel caso esso scada prima di tale termine;
  • il mandato dei rettori che alla data di entrata in vigore della legge erano stati eletti o stavano espletando il primo mandato è stato prorogato di due anni, stabilendo che non sia rinnovabile.
Articolazione interna delle università statali

In tale ambito, i criteri direttivi per le modifiche statutarie hanno riguardato, in particolare, l’attribuzione di un ruolo centrale ai dipartimenti.

 

Dipartimenti e strutture di raccordo

Al dipartimento competono sia funzioni di ricerca scientifica, sia attività didattiche e formative (queste ultime precedentemente attribuite alle facoltà), nonché attività rivolte all’esterno. Ad essi deve afferire un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

La novità ha inteso ampliare le maglie del previgente assetto organizzativo, anche al fine di creare una base più ampia per la costituzione delle commissioni esaminatrici (Cfr. A.S. 1905, relazione introduttiva).

 E’ stata, peraltro, prevista la possibilità di istituire strutture di raccordo – comunque denominate – fra più dipartimenti (raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare), in un numero proporzionale alle dimensioni dell’ateneo e comunque non superiore a dodici, con un proprio organo deliberante.

Ulteriore novità è stata costituita dalla previsione che in ogni dipartimento, o in ogni struttura di raccordo, è presente una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di servizio agli studenti, ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e a formulare pareri sull’attivazione e sulla soppressione di corsi di studio.

 Per gli atenei con un organico inferiore a 500 unità è prevista la possibilità di darsi un’articolazione organizzativa interna semplificata, nell’ambito della quale le funzioni attribuite alle strutture di raccordo sono assegnate ai dipartimenti.

Rappresentanza degli studenti

La rappresentanza elettiva degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nell’organo deliberante delle strutture di raccordo, nella commissione paritetica docenti-studenti è stata confermata in misura non inferiore al 15%. Ogni mandato è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Documenti e risorse web