Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Legge 124/2008 - "Lodo Alfano"

All'inizio della XVI legislatura il Parlamento ha approvato la legge 124/2008, c.d. “lodo Alfano”, che disponeva la sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri. La Corte costituzionale ha dichiarato la legge incostituzionale per violazione del combinato disposto degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 138 (procedimento di revisione costituzionale) della Costituzione, in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost.

Il contenuto della legge

Il “lodo Alfano” disponeva la sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri.

La sospensione, applicabile anche ai processi relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione e ai processi penali in corso, operava dalla data di assunzione della carica e sino alla cessazione dalla medesima, non era reiterabile nei confronti del medesimo soggetto (salvo nel caso di “nuova nomina” intervenuta nel corso della stessa legislatura) ed era rinunciabile in qualsiasi momento dall’imputato.

La legge prevedeva, inoltre, la possibilità per il giudice di procedere all’assunzione delle prove non rinviabili, la contestuale sospensione del decorso del termine di prescrizione, nonché, infine, disposizioni volte a tutelare la posizione dell’eventuale parte civile.

Finalità del provvedimento, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge del Governo (A.C. 1442), era la tutela dell’interesse “al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato”, sulla base dei “principi di continuità e di regolarità nell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche, nel pieno rispetto del principio di eguaglianza, che consente di prevedere un regime differenziato, anche riguardo all’esercizio della giurisdizione, purché risultino concretamente tutelati anche gli altri concorrenti valori costituzionali, secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale”. La relazione illustrativa si riferiva alla precedente sentenza n. 24 del 2004, con la quale era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di uguaglianza l’art. 1 della L. 140/2003 (c.d. Lodo Schifani), che, al comma 2, prevedeva la sospensione dei processi penali in corso in ogni fase, stato o grado nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato (era ricompreso anche il Presidente della Corte costituzionale).

Il dibattito parlamentare successivo all'approvazione della legge

Per meglio comprendere le posizioni dei diversi gruppi parlamentari sul tema della sospensione del processo per le alte cariche dello Stato, si richiama il dibattito svolto nella seduta del 9 giugno 2009 alla Camera su alcuni atti di indirizzo, riferiti anche al “lodo Alfano”.

In tale seduta è stata approvata la mozione 1-00187, a prima firma Cicchitto, nella quale si evidenziava la finalità del meccanismo di sospensione processuale introdotto dal “lodo Alfano” di “tutelare, secondo l'esempio delle maggiori democrazie occidentali, l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato”; nella mozione n. 1-00185, a prima firma Franceschini, respinta nel corso della medesima seduta, l’opposizione ribadiva invece “il giudizio negativo della legge n. 124 del 2008 che impropriamente, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, con norme di rango ordinario, sottrae le più alte cariche dello Stato alla giurisdizione penale” e impegnava il Governo “ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la legge n. 124 del 2008, nota come ‘lodo Alfano’, sia abrogata visti i problemi che la stessa ha creato nella prima applicazione”. Analogo impegno era contenuto nella mozione n. 1-00186, a prima firma Di Pietro, anch’essa respinta.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con (sentenza n. 262 del 2009, depositata il 19 ottobre, ha dichiarato l’incostituzionalità della legge 124/2008(“lodo Alfano”) per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione, in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost. L’articolo 3 Cost. afferma il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; l’articolo 138 Cost. prescrive uno speciale procedimento per l’approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali.

L’iter argomentativo seguito dalla Corte nella sentenza sul lodo Alfano è il seguente:

  • le prerogative di organi costituzionali (o immunità in senso lato) si sostanziano in una specifica protezione delle persone munite di status costituzionali, tale da sottrarle all'applicazione delle regole ordinarie, al fine di garantire l’esercizio della funzione di organi costituzionali. Tali prerogative devono essere stabilite con legge costituzionale; il legislatore ordinario può intervenire infatti solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, ma non può integrare o estendere tale dettato;
  • la sospensione dei processi prevista dal lodo Alfano si inquadra tra le suddette prerogative, per cui la legge ordinaria è inidonea a disciplinarla. Secondo la Corte, in particolare, la suddetta sospensione ha la finalità delle prerogative di protezione della funzione pubblica e l'ulteriore caratteristica propria delle stesse di derogare al principio di uguaglianza; essa, infatti, si applica “solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi e, in particolare, ai reati extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica. La deroga si risolve, in particolare, in una evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) o, ancora più generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.)”;
  • la violazione del principio di uguaglianza, con specifico riferimento alle alte cariche dello Stato prese in considerazione, rileva anche, da un lato, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali; dall'altro, sotto quello della parità di trattamento di cariche tra loro disomogenee. Con riguardo al primo profilo, la Corte rileva che “le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i Presidenti e i componenti di detti organi non sono tali da alterare il complessivo disegno del Costituente, che è quello di attribuire, rispettivamente, alle Camere e al Governo, e non ai loro Presidenti, la funzione legislativa (art. 70 Cost.) e la funzione di indirizzo politico ed amministrativo (art. 95 Cost.)”; con riferimento al secondo profilo, la Corte, confermando la precedente sentenza del 2004, ribadisce la disomogeneità tra le cariche da ricondurre sia alle “fonti di investitura” sia alla “natura delle funzioni” svolte.
Il progetto di "lodo Alfano" costituzionale

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame di una proposta di legge costituzionale che attribuisce al Parlamento la facoltà di deliberare la sospensione dei processi penali per reati extra-funzionali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri (A.S. 2180); la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione (sul contenuto della proposta di legge costituzionale si veda il dossier del Servizio studi del Senato).

La Commissione, che non ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, ha svolto numerose audizioni sul tema della sospensione del processo per le alte cariche nella seduta del 23 giugno 2010.

Dossier pubblicati

Biblioteca della Camera dei deputati

Servizio studi della Camera dei deputati