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Temi dell'attività Parlamentare

Il diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Il dettato costituzionale e la L. 240/2010

Le radici del diritto allo studio universitario sono rinvenibili negli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Infatti, il secondo comma dell’art. 3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L’art. 34 prevede, per quanto qui interessa, che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 La riforma del titolo V della parte II della Costituzione – operata con la L. cost. 3/2001 – ha attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.).

Nell’ambito di tale titolo, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta poi esclusivamente alle regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente.

In precedenza, invece, era stato realizzato un sistema di concorrenza tra norme statali e norme regionali, prima con l’art. 44 del DPR 616/1977 - attraverso il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari -, e, successivamente, con la L. 390/1991, mediante l’attribuzione allo Stato delle funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di diritto agli studi universitari, e alle regioni del compito di attivare gli interventi.

 Nel contesto costituzionale descritto, l’art. 5 della L. 240/2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V – della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.

La normativa vigente in materia di diritto allo studio: in particolare, il D.Lgs. 68/2012

In attuazione della delega recata dalla L. 240/2010, è stato emanato il d.lgs. 68/2012, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dall’a.a. 2012-2013 e riguardano gli studenti iscritti ai corsi svolti dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

La ripartizione delle competenze

L’art. 3 del d.lgs. 68/2012 prevede un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

  • lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione deiLEP;
  • le regionia statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;
  • le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
  • le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

 L’art. 12, inoltre, attribuisce al MIUR il compito di promuovere accordi di programma e protocolli di intese per favorire il raccordo tra le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle stesse.

Gli strumenti per il conseguimento del successo formativo

L’art. 6 del d.lgs. 68/2012 indica gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo. Si tratta, in particolare, di servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti (v. infra), borse di studio. Regioni, province autonome, università, istituzioni AFAM, possono definire altri servizi.

L’entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l’accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti da regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenza – in coerenza con i requisiti economici fissati per l’accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie (art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012).

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

L’art. 7 del d.lgs. 68/2012 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per il conseguimento del pieno successo formativo con riferimento all’assistenza sanitaria e alla borsa di studio.

In particolare, i LEP di assistenza sanitaria – garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente su tutto il territorio nazionale – consistono nella fruizione dell’assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l’università (o istituzione AFAM) cui gli studenti sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.

Con riferimento alla borsa di studio, stabilisce che la determinazione dell’importo standard – cui si provvede con decreto MIUR-MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) – tiene in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi. Questi ultimi sono calcolati, in maniera distinta per gli studenti in sede, pendolari o fuori sede, con riferimento alle voci di costo riferite a materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura.

Il decreto è aggiornato con cadenza triennale.

Una bozza di decreto interministeriale è attualmente all’esame della Conferenza Stato-regioni.

 Per l’a.a. 2012/2013, il DM 22 maggio 2012 – esplicitamente intervenuto nelle more dell’entrata in vigore della normativa di revisione in materia di diritto allo studio – ha definito gli importi minimi delle borse di studio in € 4.905,40 per gli studenti fuori sede, € 2.704,27 per gli studenti pendolari, € 1.848,95 per gli studenti in sede.

I requisiti per la concessione delle borse di studio

In base all’art. 8 del d.lgs. 68/2012, la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il medesimo decreto interministeriale che fissa con cadenza triennale l’importo della borsa di studio.

Nelle more dell’emanazione del provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001.

Il DPCM 9 aprile 2001 individua i requisiti di merito utilizzando come parametro i crediti formativi universitari (CFU).

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’ISEE. Sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della situazione economica all’estero e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente. I limiti massimi di ciascun indicatore – entro cui regioni, province autonome e università (per gli interventi di rispettiva competenza) possono fissare la soglia massima – sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale.

Per l’a.a. 2012/2013, un ulteriore DM 22 maggio 2012 – anch’esso esplicitamente intervenuto nelle more dell’entrata in vigore della normativa di revisione in materia di diritto allo studio – ha fissato i limiti massimi dell'ISEE tra i 15.093,53 ed i 20.124,71 euro e i limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente tra i 26.413,70 ed i 33.960,46 euro.

 Con riguardo ai requisiti di merito, il d.lgs. 68/2012 stabilisce che essi sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe.

Le condizioni economiche saranno individuate sulla base dell’ISEE, anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l’università o l’istituzione AFAM. Il d.lgs. dispone, inoltre, che si prevedono modalità integrative di selezione, quali l’Indicatore della situazione economica all’estero e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

Il sistema di finanziamento delle borse di studio

L’art. 18 del d.lgs. 68/2012 dispone che – nelle more della completa definizione dei LEP e dell’attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011) – al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle borse di studio si provvede, in particolare, attraverso:

  • un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da ripartire tra le regioni;

    In particolare, sul Fondo confluiscono le risorse del “Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore” (art. 16, L. 390/1991). I criteri e le modalità di riparto saranno definiti con il D.I. che fissa l’importo della borsa di studio.

    Per l’anno 2013, il DM 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli, reca in corrispondenza del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di previsione del MIUR) un importo pari a € 150,6 milioni.

    • il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo si prevede sia articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente).

      La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l’importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140.

      • risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40% dell’assegnazione del Fondo.
        Il prestito d’onore

        L’art. 3 del d.lgs. 68/2012 dispone che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e sulla base di criteri definiti con decreto MIUR-MEF, sentita la Conferenza Stato-regioni – disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d’onore agli studenti che possiedono i requisiti di merito.

        Il decreto non risulta ancora emanato.

        I medesimi soggetti possono altresì concedere un prestito d’onore aggiuntivo rispetto alla borsa di studio – a condizioni agevolate e in misura massima pari all’importo della borsa – agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato (nonché agli studenti iscritti almeno al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico), in possesso dei requisiti per l’accesso alle borse di studio.

        Tassa di iscrizione e contributi universitari

        L’art. 9 del d.lgs. 68/2012 dispone l’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti in possesso dei requisiti per l’accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un’invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

        Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti (che rileva, insieme con altri elementi, ai fini della graduazione dei contributi), in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell’acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

        L’art. 9 del d.lgs. 68/2012 prevede anche che le università non statali legalmente riconosciute devono riservare una quota del contributo statale di cui alla L. 243/1991 per l’esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66%, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. Al tal fine, con il riparto dei contributi di cui alla L. 243/1991 sono definiti specifici incentivi che tengono conto dell’impegno nelle politiche per il diritto allo studio.

         In materia, l’art. 5 del DPR 306/1997 – come modificato dall’art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – dispone che, con riguardo ai soli studenti in corso, il totale della contribuzione studentesca (contributi universitari e tassa di iscrizione) non può eccedere il limite del 20% del finanziamento ordinario annuale dello Stato (FFO).

        L’ammontare della contribuzione degli studenti fuori corso non è invece computata ai fini del raggiungimento del limite del 20%. I relativi importi possono essere incrementati dalle università fino al doppio di quelli stabiliti per gli studenti in corso, secondo limiti e criteri individuati con decreto annuale del MIUR. Tali incrementi sono destinati, in misura pari almeno al 50%, a integrare le risorse disponibili per le borse di studio e, per la parte residua, a finanziare altri interventi di sostegno al diritto allo studio.

        Per tre anni accademici a decorrere dall’a.a. 2013/2014, l’incremento della contribuzione per gli studenti in corso il cui ISEE familiare non superi i 40 mila euro non può essere maggiore dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività.

        Servizi abitativi

        Il d.lgs. 68/2012 dispone la collaborazione fra i soggetti che offrono servizi per il diritto allo studio, per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati.

        In particolare, l’art. 13 demanda ad un decreto adottato dal MIUR, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il CNSU, la definizione, fra l’altro, delle caratteristiche tecniche peculiari delle diverse tipologie di alloggio.

        Il decreto non risulta ancora emanato.

        Con riguardo agli utenti delle strutture, l’art. 14 del d.lgs. prevede che agli studenti universitari venga destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua).

        E’ inoltre consentito destinare i posti alloggio a dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (eventualmente prevedendo una contribuzione alle spese differenziata), o a soggetti diversi, in particolare nei periodi di chiusura estiva.

        Attività di collaborazione a tempo parziale per gli studenti

        L’art. 11 del d.lgs. 68/2012 dispone che le università, le istituzioni AFAM e gli enti delle regioni e delle province autonome erogatori dei servizi per il diritto allo studio disciplinano con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi offerti (escluse attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrative). L’assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle rispettive risorse e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.

        Le prestazioni richieste non possono superare le 200 ore per a.a., per un importo massimo di 3.500 euro annui (esente da imposte). Il corrispettivo orario è determinato dalle università o dalle istituzioni, che provvedono anche alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

        Tale forma di collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

        Monitoraggio sull’attuazione del diritto allo studio

        L'art. 20 del d.lgs. 68/2012 dispone l’istituzione – con decreto del MIUR – dell’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, cui compete, in particolare, la creazione di un sistema informativo per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs., anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio.

        Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al MIUR una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio.

        A sua volta il Ministro presenta al Parlamento, ogni 3 anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio.

        Fondo per il merito

        Al fine di promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti universitari, l’art. 4 della L. 240/2010 ha istituito presso il MIUR un Fondo destinato a erogare premi di studio (a fondo perduto) e buoni studio (di cui una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, corrisposta in forma di prestito) e a costituire una garanzia per finanziamenti concessi agli studenti.

        I beneficiari delle provvidenze sono individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi al primo, mediante criteri nazionali standard di valutazione.

         Successivamente, l’art. 9 del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) ha istituito la Fondazione per il merito, come strumento operativo cui viene affidata la gestione del Fondo.

        In particolare, la Fondazione attua il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard – cui partecipano gli studenti dopo l’esame di maturità – e disciplina criteri e modalità di utilizzo del Fondo, inclusa la ripartizione delle relative risorse tra le differenti destinazioni.

        Alla Fondazione possono affluire capitali pubblici e privati. In particolare, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione, l’art. 9, co. 15, del D.L. 70/2011 ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per il 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2012.