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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Prevenzione del rischio sismico

La normativa antisismica
L'aggiornamento della classificazione sismica e le nuove norme tecniche sulle costruzioni

Nel corso delle legislature XIV e XV è stata compiuta un'importante opera di aggiornamento della normativa antisismica, principalmente attraverso due provvedimenti fondamentali: l'ordinanza 3274/2003 ed il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il D.M. 14 settembre 2005 e successivamente aggiornato e sostituito dal D.M. 14 gennaio 2008.

Con l’O.P.C.M. 3274/2003 sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (ai sensi dell'art. 94, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 112/1998), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle 4 zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. Nell’opera di aggiornamento della citata classificazione ha avuto un ruolo di primo piano anche l’O.P.C.M. 3519/2006 (recante "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"), che ha permesso di perfezionare la classificazione del 2003 permettendo una suddivisione del territorio in 12 fasce.
Con riferimento alle norme sulle costruzioni, il D.M. 14 gennaio 2008 riunisce la normativa tecnica relativa alle costruzioni civili al fine di fornire un corpus normativo quanto più possibile coerente ed ispirato al criterio “prestazionale” piuttosto che “prescrittivo”: se prima dell'emanazione della nuova normativa, la garanzia della sicurezza delle costruzioni dipendeva dal rispetto di norme già preordinate a tal fine, con il nuovo testo unico è il progettista che deve predeterminare i livelli prestazionali attribuiti a ciascuna componente strutturale, decidendo quali procedimenti di calcolo e quali modelli adottare per garantire il più alto coefficiente di sicurezza dell’opera da realizzare.
Si ricorda che alla normativa tecnica di dettaglio fanno rinvio le disposizioni di carattere più generale, per le costruzioni in zone sismiche, contenute nella parte II, capo IV (artt. 83-106) del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" approvato con D.P.R. 380/2001.

Sulla base del lavoro di affinamento e verifica della classificazione sismica fatta dalle Regioni, nel 2012 il Dipartimento dalla Protezione Civile ha pubblicato una nuova mappa di classificazione sismica comunale.

Con l'art. 4 dell' O.P.C.M. n. 3932 del 7 aprile 2011 è stata apportata una modifica all'allegato 1, punto 4, lett. n) dell'O.P.C.M. n. 3274 che prevede che l'aggiornamento delle mappe di ag (accelerazioni orizzontali) dovranno aver luogo ogniqualvolta lo sviluppo delle conoscenze lo suggerisca e non più ad intervalli temporali non superiori a cinque anni.


Relativamente alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, invece, nel corso della XVI legislatura sono state emanate le necessarie istruzioni applicative con la circolare 2 febbraio 2009, n. 617.

L’entrata in vigore della normativa tecnica sulle costruzioni era stata prorogata al 30 giugno 2010, dall’art. 29, comma 1-septies del decreto-legge n. 207/2008, ma dopo il sisma in Abruzzo, con l’art. 1-bis del decreto-legge n. 39/2009, essa è stata anticipata al 30 giugno 2009.

Con la circolare del 5 agosto 2009 è stata ribadita la fine del regime transitorio (stabilito dall'art. 20 del D.L. 248/2007) e pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. La circolare, inoltre, ha fornito chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore al citato D.M. 14 gennaio 2008, nonché chiarimenti circa l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.

Le linee guida per la salvaguardia del patrimonio culturale

Nella G.U. del 26 febbraio 2011, n. 47, S. O. n. 54 è stata pubblicata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 sulla valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, resasi necessaria ai fini di una puntuale verifica dei contenuti della precedente direttiva del 12 ottobre 2007 (con cui era stata adottata una serie di indirizzi operativi per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale) ed una loro parziale revisione ed integrazione. Le Regioni, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Dipartimento della protezione civile, disciplinano le modalità applicative e le attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio culturale, in coerenza con le finalità della direttiva.

Le risorse per la mitigazione del rischio
L'istituzione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico

L'art. 11 del D.L. 39/2009 ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una dotazione di 44 milioni di euro per l’anno 2010, 145,1 milioni per l’anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l’anno 2015 e 44 milioni per l’anno 2016.

Il riparto delle risorse per il 2010

Con l'O.P.C.M. n. 3907/2010 del 13 novembre, pubblicata nella G.U. n° 281 dell'1-12-2010 (S.O. n. 262), sono state assegnate al Fondo, per il 2010, risorse pari a 42,504 milioni di euro da utilizzare per quattro categorie di interventi (art. 2, comma 1, dell'ordinanza):
a) indagini di microzonazione sismica (4 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 4 milioni a carico delle Regioni);
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali strategiche, ad esclusione degli edifici scolastici;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati: il contributo può coprire al massimo il 40% del costo (per le voci b) e c) vengono messi a disposizione 34 milioni di euro);
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico (4 milioni di euro).
I restanti 504 mila euro sono destinati all’acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali alle attività previste dall’ordinanza.
L'ordinanza ha destinato i fondi solo ai Comuni ad alto rischio sismico.
Per quanto riguarda l'effettiva erogazione delle risorse di cui alla lettera d) viene prevista la diretta assegnazione da parte del Dipartimento della Protezione civile, sentite le Regioni interessate, mentre per i fondi di cui alle lett. a), b) e c), sono le Regioni a elaborare «programmi», «sentiti i Comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici», dopodichè è previsto che il Dipartimento della Protezione civile provveda a ripartire le risorse.

Con un Decreto del Capo dipartimento della Protezione civile del 21 gennaio 2011 (pubblicato nella G.U. n. 109 del 12-5-2011, pag. 122) è stato poi regolamentato l’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 2, comma 1, lettera d) dell’ordinanza n. 3907 relativa agli altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico che devono rispettare la disciplina dettata per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera b). Possono accedere al contributo anche ponti e viadotti facenti parte di infrastrutture di trasporto urbano a determinate condizioni indicate nel decreto stesso e previa una loro individuazione da parte delle regioni. Queste ultime sono tenute a comunicare i relativi dati al Dipartimento della protezione civile ai fini della redazione di una graduatoria nazionale degli interventi stessi.

Con il Decretodel Capo del Dipartimento della Protezione civiledel 10 dicembre 2010 (pubblicato nella G.U. n. 42 del 21-2-2011, pag. 53) si era, invece, in precedenza provveduto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per l'annualità 2010, sulla base dei criteri dell'O.P.C.M. n. 3907. Sono stati, pertanto, ripartiti 3.976.213 euro per indagini di microzonazione sismica e 33.797.808 per interventi strutturali di rafforzamento-miglioramento sismico o di demolizione-ricostruzione sia degli edifici ed opere di interesse strategico che di edifici privati. Sono esclusi da tali interventi gli edifici scolastici in quanto destinatari di altri contributi pubblici. Successivamente, con Decreto 29 dicembre 2011 del Capo del Dipartimento della Protezione civile è stata modificata l'assegnazione delle risorse per l'annualità 2010 previste dal Fondo, come indicato nella tabella 1 allegata allo stesso decreto (GU n. 84 del 10-4-2012, pag. 35). Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto 6 settembre 2012.

Sempre in attuazione dell'art. 11 del D.L. 39/2009, con il decreto del6 luglio 2011(pubblicato nella G.U. n. 164 del 16-7-2011, pag. 106) si è provveduto all'istituzione della Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.
La composizione della Commissione è stata più volte da integrata. Da ultimo è intervenuto il D.P.C.M. 4 maggio 2012.

Le risorse per il 2011

Con O.P.C.M. n. 4007/2012 del 29 febbraio (pubblicata nella G.U. n. 56 del 7-3-2012, pag. 5)sono state assegnate al Fondo, per il 2011, risorse pari a  145,1 milioni di euro, destinate alle seguenti quattro categorie di interventi:
a) 10 milioni di euro per indagini di microzonazione sismica;
b) 130 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento/miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione degli edifici di interesse strategico e degli edifici privati;
c) 4 milioni di euro per altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico;
d) 1,1 milioni di euro per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività relative all'ordinanza stessa.

L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata, che provvederà alla ripartizione dei contributi tra le regioni interessate secondo i criteri e le modalità indicati dalla stessa ordinanza.

In attuazione di tale ordinanza e in analogia con le procedure attuative seguite per l'annualità precedente, è stato emanato il Decreto 16 marzo 2012, che ha individuato - con riferimento agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) - le quote da ripartire alle singole Regioni, e il decreto 16 ottobre 2012, che ha disposto in merito all'utilizzo dei fondi di cui alla lettera d).

Le risorse per il 2012

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52 (pubblicata nella G.U. n.50 del 28-2-2013) sono state assegnate al Fondo, per il 2012, risorse pari a  195,6 milioni di euro, destinate alle seguenti quattro categorie di interventi:
a) 16 milioni di euro per indagini di microzonazione sismica;
b) 170 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento/miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione degli edifici di interesse strategico e degli edifici privati;
c) 8,5 milioni di euro per altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico;
d) 1,1 milioni per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività previste dall'ordinanza.

La medesima ordinanza ha altresì dettato una serie di disposizioni di carattere procedurale e di criteri cui attenersi nell'assegnazione delle risorse.
In particolare si segnalano le disposizioni dell'art. 18 che, al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, prevede che siano incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo viene previsto che gli studi di microzonazione sismica siano sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano.
Lo stesso articolo definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano "quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale".
L'art. 18 prevede altresì che le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5, determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.
Si ricorda che il richiamato comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 52, prevede che le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.


Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.
Gli interventi previsti dall’ordinanza n. 52, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione civile.

Le verifiche sismiche

L'O.P.C.M. 3274/2003, oltre alle citate disposizioni tecniche e in materia di classificazione, ha previsto (all'art. 2, comma 3) anche un obbligo di verifica da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui agli allegati della stessa ordinanza, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le verifiche, da svolgersi entro cinque anni dalla data dell’ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

Si ricorda che le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie, sono state individuate con il decreto 21 ottobre 2003. 

Il termine per l'effettuazione delle predette verifiche è stato dapprima posticipato al 31 dicembre 2010 dall'art. 20, comma 5, del decreto-legge 248/2007 (che ha escluso dall'obbligo di verifica gli edifici e le opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984) e poi successivamente prorogato al 31 marzo 2011 dal D.L. 225/2010, al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, al 31 dicembre 2012, dall'art. 3 del decreto-legge 216/2011 e, infine, al 31 marzo 2013 dal comma 421 dell'art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

Le citate proroghe hanno riguardato anche la verifica sismica delle dighe di ritenuta prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L. 79/2004.

Si ricorda in proposito che il citato comma 1 ha previsto, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti (aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del D.L. 507/1994), l'individuazione, con apposito elenco, delle dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/2003.
Per effetto delle citate proproghe, anche il termine per l'attuazione del presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2013.

Detrazioni e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 449/1997 la detrazione dall'IRPEF delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardava anche le spese per la "adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali". La stessa norma precisava che "Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".

Tale disposizione si trova ora sostanzialmente riprodotta nell'art.16-bis del D.P.R. 917/1986, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha reso permanenti le citate detrazioni per spese di ristrutturazione.

Rispetto alla precedente disposizione il nuovo art. 16-bis ha incluso anche le spese "per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione".

La consapevolezza della necessità di agevolare ulteriormente gli interventi per la mitigazione del rischio sismico è stata sottolineata dall'odg 0/3426/43/0810, accolto dal Governo nella seduta del 1° agosto 2012 delle Commissioni 8a e 10a del Senato, che ha impegnato il Governo a "dare stabilità al credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, estendendolo anche agli interventi di mitigazione dei rischi e di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese".

Nell'ambito del riordino della protezione civile operato con il D.L. 59/2012, il Governo ha cercato di introdurre disposizioni finalizzate a consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati. Tali disposizioni, contenute nell'art. 2 del testo iniziale del decreto, sono state soppresse dalla L. 100/2012 di conversione del medesimo decreto.

L’articolo 2 riproponeva, ampliandole, le disposizioni in materia di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati previste dall’art. 52 (poi soppresso) del testo iniziale del ddl finanziaria 2007, a loro volta integrative delle disposizioni, ancora oggi vigenti (sebbene inattuate), recate dall’art. 1, comma 202, della L. 311/2004 (finanziaria 2005). Per un approfondimento si rinvia al dossier predisposto per l'esame del ddl di conversione del D.L. 59/2012.

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