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Temi dell'attività Parlamentare

La valutazione degli studenti

Premessa

Per gli studenti dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti, sia al comportamento.

Le ultime novità in materia sono state introdotte con gli articoli 2 e 3 del D.L. 137/2008 che hanno previsto, rispettivamente, la reintroduzione del “voto in condotta” nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e la valutazione in decimi del rendimento nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le disposizioni in materia di valutazione degli studenti sono state coordinate, come previsto dallo stesso D.L. 137/2008, con il D.P.R. 122/2009 che, in relazione alla ridefinizione degli assetti del sistema scolastico derivanti dall’art. 64 del D.L. 112/2008, potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni (art. 14, co. 8).

Il regolamento era stato preceduto dal decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 (poi abrogato dal D.P.R. 122/2009) - che aveva definito le modalità applicative dell’art. 2 del D.L. 137/2008 e aveva esplicitato le finalità della valutazione del comportamento, nonché indicato i criteri per l’attribuzione di una valutazione insufficiente - e da due circolari ministeriali (Circolari n. 10 del 23 gennaio 2009 e n. 50 del 20 maggio 2009).

Successivamente al D.P.R. 122/2009 è, invece, intervenuto il DM 16 dicembre 2009, n. 99 in materia di criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico.

Annualmente, inoltre, il MIUR fornisce indicazioni operative per la valutazione (con riferimento agli a.s. dal 2010/2011 al 2012/2013 sono intervenute, tra le altre, la nota del 9 novembre 2010 e le circolari n. 94 del 18 ottobre 2011 e n. 89 del 18 ottobre 2012).

 A decorrere dall’a.s. 2012-2013, la pagella in cui e' espressa la valutazione degli studenti e' redatta in forma elettronica (art. 7, co. 29, D.L. 95/2012).

La valutazione del rendimento scolastico nel primo ciclo

In base all’art. 3 del D.L. 137/2008 e agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 122/2009:

  • nella scuola primaria, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite (quest’ultima, disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. 122/2009) è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno;
  • nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite, nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo, è espressa in decimi (in luogo del motivato giudizio analitico per ogni disciplina previsto dall’art. 177 del D.lgs. 297/1994).

In entrambi gli ordini di scuola, fa eccezione la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, che è espressa senza voto (art. 2, co. 4, D.P.R. 122/2009 e art. 309, co. 4, d.lgs. 297/1994).

Nella scuola primaria, i docenti possono non ammettere l’alunno alle classi successive con decisione all’unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nella scuola secondaria di primo grado, invece, è ammesso all’anno successivo o all’esame a conclusione del ciclo lo studente che ha ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, almeno sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (nonché un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è, altresì, richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, salvo deroghe in casi eccezionali, deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione: art. 2, co. 10, D.P.R. 122/2009).

In entrambi gli ordini di scuola, i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni (art. 2, co. 5, D.P.R. 122/2009).

I docenti esterni e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ogni alunno.

Conseguono il diploma a conclusione del primo ciclo gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove scritte e orali - inclusa la prova scritta nazionale di cui all’art. 11, co. 4-ter, del d.lgs. 59/2004 - e nel giudizio di idoneità necessario per sostenere l’esame.

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, la Commissione può assegnare, all’unanimità, la lode.

L’esito dell’esame finale è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza raggiunti.

All’esame sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

La valutazione del rendimento scolastico nel secondo ciclo

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, l’art. 3 del D.L. 137/2008 non ha introdotto novità.

Le norme vigenti sono state coordinate dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 122/2009.

Gli apprendimenti continuano ad essere valutati in decimi (art. 193, co. 1, D.lgs. 297/1994), fatta eccezione, anche in tal caso, per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica.

La valutazione, periodica e finale, degli stessi apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, con deliberazione assunta a maggioranza.

Anche in tal caso, i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

Per il personale docente esterno e gli esperti vale quanto esposto nel precedente paragrafo.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale hanno riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (nonché un analogo voto di comportamento: anche in tal caso, inoltre, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, salve deroghe in casi eccezionali, deliberate alle stesse condizioni già viste per il primo ciclo: art. 14, co. 7, D.P.R. 122/2009).

Nello scrutinio finale, il consiglio di classe sospende il giudizio per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline. A conclusione dei corsi di recupero, il consiglio di classe accerta il superamento delle carenze formative e procede alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, determina l’ammissione alla classe successiva.

 Gli stessi requisiti sono richiesti per l’ammissione all’esame di Stato (disciplinato dalla L. 425/1997, come modificata dalla L. 1/2007).

Per gli esami di Stato relativi all’a.s. 2008/2009, tuttavia, l’ordinanza ministeriale n. 40 dell’8 aprile 2009 (pubblicata nella GU n. 139 del 18 giugno 2009) ha ritenuto necessario che l’ammissione all’esame di Stato restasse regolata dal DM 22 maggio 2007, che richiedeva la “media del 6”.

All’esame di Stato sono ammessi anche, a domanda, i cosiddetti “ottisti”.

Si tratta di studenti che non hanno frequentato l’ultimo anno di corso, ma che nel quarto anno hanno riportato una votazione di almeno otto decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline e nella valutazione del comportamento, nonché hanno riportato una votazione di almeno sette decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline e di almeno otto decimi nella valutazione del comportamento negli scrutini finali del secondo e del terzo anno e non sono incorsi, negli stessi anni, in ripetenze.

Allo scrutinio finale partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica e gli insegnanti di religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

La valutazione del comportamento nel primo e nel secondo ciclo

L’art. 2 del D.L. 137/2008 ha reintrodotto la valutazione del comportamento, a decorrere dall’a.s. 2008/2009, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale e con riferimento anche alle attività realizzate dalle scuole fuori della propria sede, mediante l’attribuzione di un voto espresso in decimi.

La valutazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo (al riguardo, si ricorda che il giudizio di ammissione agli esami di maturità è stato reintrodotto dalla L. 1/2007, mentre quello di ammissione dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado è stato ripristinato dall’art. 1, co. 4, del D.L. 147/2007).

Il “voto in condotta” nella scuola secondaria di secondo grado era previsto dall’art. 193, co. 1, del D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale concorreva, insieme con il voto di profitto, a determinare l’esito dello scrutinio finale. In particolare, ai fini della promozione era necessario un voto in condotta non inferiore a otto decimi. Esso era poi stato eliminato sulla base dell’abrogazione, con effetto dal 1° settembre 2000, disposta dall’art. 17 del D.P.R. 275/1999.

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, il riferimento alla valutazione del comportamento è presente negli artt. 8, co. 1, e 11, co. 1, del d.lgs. 59/2004.

Il D.P.R. 122/2009 ha precisato (art. 2, co. 8) che nella scuola primaria la valutazione del comportamento è espressa dal docente - o dai docenti contitolari della classe - attraverso un giudizio.

Nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado la valutazione in decimi è espressa collegialmente: in quest’ultima, inoltre, tale valutazione concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare degli interventi in materia di diritto allo studio.

L’art. 7 del D.P.R. 122/2009 ha ricapitolato – facendo seguito all’abrogato DM 5/2009 – le finalità della valutazione del comportamento e ha disciplinato l’attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, che deve essere motivata.

Quest’ultimo può essere attribuito per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249/1998), purché prima sia stata irrogata una sanzione disciplinare.

La valutazione degli alunni disabili, degli alunni con DSA e degli alunni in ospedale

L’art. 9 del D.P.R. 122/2009 dispone che la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento e alle attività svolte sulla base del piano educativo personalizzato ed è espressa con voto in decimi.

Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove d’esame differenziate - comprensive della prova a carattere nazionale -, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono sostenute con l’uso di ogni attrezzatura tecnica o sussidio didattico necessario.

Nel diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzionare le modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, sono richiamate le modalità di cui all’art. 318 del D.lgs. 297/1994 che, in particolare, prevedono prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Con riferimento agli alunni che presentano difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate (ai sensi della L. 170/2010, si tratta di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), l’art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 prevede che la valutazione e la verifica degli apprendimenti, anche in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame devono essere adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Anche in tal caso, nel diploma finale non sono menzionate le modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Per gli alunni che frequentano per periodi rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedale, l’art. 11 del D.P.R. 122/2009 dispone che i docenti che impartiscono gli insegnamenti trasmettono alla scuola elementi di conoscenza per la valutazione periodica e finale; tuttavia, se la frequenza in ospedale è prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, lo scrutinio è effettuato dai docenti in ospedale, previa intesa con la scuola di riferimento. Si procede allo stesso modo quando l’alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere le prove in ospedale.

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