Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Le patenti europee

Il 19 gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove regole europee relative alla patente di guida, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/126/CE che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 59/2011.

E’ stata così introdotta una nuova classificazione uniforme a livello europeo che ridefinisce tutte le categorie di patenti e prevede un unico modello di patente in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli. Le nuove norme prevedono la validità amministrativa limitata delle patenti di guida a 10 anni, estendibile a 15; il principio dell’accesso graduale alla guida dei veicoli a due ruote; la nuova categoria europea (patente AM) per i ciclomotori e veicoli assimilati, come le “minicar”.

Il successivo decreto legislativo n. 2/2013, ha poi apportato modifiche ed integrazioni a tale decreto, per recepire la direttiva 2011/94/UE, di modifica della direttiva 2006/126/CE, nonché al decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alla disciplina dell’attività di autotrasportatore in materia di formazione periodica dei conducenti.

La nuova classificazione delle patenti europee è in sintesi di seguito indicata:

Categorie di patenti relative a ciclomotori, tricicli, quadri cicli, motocicli e autoveicoli:

AM: ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote e quadri cicli leggeri, con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, con cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 ,;

A1: motocicli di cilindrata massima di 125 cm3 e di potenza massima di 11 Kw e tricicli di potenza non superiore a 15 Kw;

A2: motocicli di potenza non superiore a 35 Kw;

A: motocicli con cilindrata superiore a 50 cm3 e/o con velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h (con potenza superiore a 35KW) e tricicli di potenza superiore a 15 Kw;

B1: quadri cicli con massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg e con potenza massima netta inferiore o uguale a 15 Kw;

B: autoveicoli con massa massima autorizzata inferiore a 3500 kg per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente;

C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D con massa massima autorizzata superiore a 3500 kg, ma inferiore a 7500 kg, per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;

C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D con massa massima superiore a 3500 kg per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;

D1: autoveicoli (autobus) per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, di lunghezza massima di 8 metri, anche con rimorchio fino a 750 Kg;

D: autoveicoli (autobus) per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente, anche con rimorchio fino a 750 Kg.

Categorie di patenti relative ai complessi di veicoli, con rimorchi o semirimorchi:

BE: complessi di veicoli (autoveicoli con rimorchio) composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio con massa massima non superiore a 3500 kg;

C1E: complessi di veicoli (autotreni e autoarticolati o autoveicoli con rimorchio) composti di una motrice di categoria C1 o B e di un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata superiore rispettivamente a 750 kg o a 3500 Kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi i 12000 kg;

CE: complessi di veicoli (autotreni e autoarticolati) composti di una motrice di categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg;

D1E: complessi di veicoli (autosnodati) composti da una motrice di categoria D1 e da un rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg;

DE: complessi di veicoli (autosnodati) composti da una motrice di categoria D e da un rimorchio con massa massima superiore a 750 kg.

Le età previste per conseguire le nuove patenti europee sono:

- 14 anni per guidare veicoli con la patente di categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

- 16 anni per guidare veicoli con la patente di categoria A1 o B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

- 18 anni per guidare veicoli con la patente di categoria AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente, nonché veicoli con le patenti di categoria A2, B, C1, BE, C1E;

- 20 anni per guidare veicoli con la patente di categoria A, purché il conducente sia in possesso da almeno 2 anni della patente di categoria A2;

- 21 anni per guidare tricicli con la patente di categoria A e veicoli con le patente di categoria C e CE, D1 e D1E e veicoli per cui è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché veicoli che circolano in servizio di emergenza;

- 24 anni per guidare veicoli con le patenti di categoria A, D e DE.

Entro il 19 gennaio 2033 occorrerà garantire, la conformità di tutte le patenti in circolazione al modello europeo.