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Temi dell'attività Parlamentare

Agenzia per l'Italia digitale

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. 83/2012 razionalizzano le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l’Italia digitale al posto della pluralità di amministrazioni e di enti finora competenti in materia.

L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale, che, ai sensi del comma 1, è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei seguenti ministri:

  • economia e finanze;
  • pubblica amministrazione e semplificazione;
  • sviluppo economico;
  • istruzione, università e ricerca.

Il comma 2, primo periodo, indica espressamente taluni princìpi cui l'Agenzia dovrà attenersi mentre, per altri aspetti della sua attività, il secondo periodo del comma rimanda ai dettami di carattere generale per tutte le agenzie governative recati dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

I princìpi esplicitati sono: l'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale; la trasparenza; l'economicità. Ed indica alcuni obiettivi cui essa debba improntare il suo operato: efficacia; efficienza; imparzialità; semplificazione; partecipazione dei cittadini e delle imprese.

Per altri aspetti dell'attività, si rinvia alle disposizioni di carattere generale recate per tutte le agenzie governative dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Per questo riguardo, si ricorda che la norma di carattere generale stabilisce che le agenzie sono strutture le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici, e operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

In base all'articolo 8 del decreto legislativo 300/1999, le agenzie sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro. Il medesimo articolo 8 del decreto legislativo elenca altresì i princìpi e criteri direttivi cui gli statuti delle agenzie devono conformarsi. L'articolo 9 del decreto legislativo 300/1999, a sua volta, verte sul personale e sulla dotazione finanziaria delle agenzie. Alla copertura dell'organico delle agenzie si provvede, nell'ordine, mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, mediante procedure di mobilità e, quando l'agenzia è ormai a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. Sempre secondo l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli oneri di funzionamento delle agenzie sono coperti mediante risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, mediante introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, e mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente.

Funzioni dell'Agenzia

Le funzionidell'Agenzia per l'Italia digitale sono descritte dall’articolo 20, D.L. 83. Tali funzioni devono essere espletate tenendo conto dell’obiettivo in termini di risparmio di spesa, posto all'operato dell'Agenzia, che deve condurre ad un risparmio di almeno dodici milioni di euro annui dal 2013, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dalla amministrazioni pubbliche per il settore informatico nel 2012.

Ai sensi del comma 1, l'Agenzia cura la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana (ed altra previsione, recata dal comma 3, lettera i) fa dell'Agenzia l'autorità di riferimento nazionale, in ambito comunitario e internazionale).

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245). L’Agenda, che rappresenta una delle sette “iniziative faro” della Strategia per la crescita “Europa 2020”, mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'UE si è prefissata per il 2020.  Essa propone di incrementare fino al 50% l'uso dei servizi e-government da parte dei cittadini dell'UE e fino all'80% da parte delle imprese dell'UE entro il 2015.

Il pacchetto dell’agenda digitale è composto da una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), una raccomandazione sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. - Serie L n. 251, del 25 settembre 2010) e una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471). Il 15 dicembre 2010, la Commissione ha presentato il “piano d'azione europeo per l'e-Government 2011-2015. Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa” (COM(2010)743). Obiettivo generale del piano d'azione è quello di facilitare la transizione dall'attuale e-Government verso una nuova generazione di servizi di amministrazione digitale a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda digitale europea, con l’articolo 47 del D.L. n. 5/2012 (D.L. “semplificazioni”), l’Italia ha istituito la Cabina di regia per l’Agenda digitale italiana, entrata in funzione il 1° marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. La Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali target dell’Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; e-Commerce; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; e-Government; ricerca e innovazione e smart cities e communities.

Inoltre, il Documento di economia e finanza 2012 (doc. LVII, n. 5) individua l’agenda digitale come una delle quattro priorità a cui andranno destinati i fondi strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Le azioni previste prevedono il completamento del piano nazionale banda larga nel Mezzogiorno; la diffusione della banda larga ultraveloce; la realizzazione di data center per la creazione di un sistema di cloud computing propriamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva.

Il comma 2 dell’articolo 20 attribuisce all’Agenzia le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione (enti che vengono soppressi dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge), nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato dall'articolo 22, comma 7, ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono invece fatte salve le funzioni dell'INDIRE relative all'innovazione nel campo delle istituzioni scolastiche. All'Agenzia sono altresì attribuite le funzioni - e il personale - dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie, con la specificazione che un decreto del Ministero dello sviluppo economico operi la riduzione delle dotazioni organiche dell'Istituto, in misura corrispondente al personale e alle funzioni effettivamente trasferiti.

DigitPA, uno dei due enti soppressi dall'articolo 22, comma 1, è un ente pubblico non economico, con sede in Roma, che si occupa di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale. DigitPA, nuovo nome assunto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) in occasione della riorganizzazione di quest'ultimo disposta dal decreto legislativo n. 177/2009, opera secondo le direttive e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. DigitPA ha fornito consulenze, assistenza e collaborazione tecnica -anche alle regioni e agli enti locali - emana regole, standard e guide tecniche e ne vigila e controlla il rispetto, effettua valutazioni di progetti preventive e successive, monitoraggi, e gestisce progetti innovativi. Gli organi direttivi di DigitPA sono il Presidente, il Comitato Direttivo (formato da quattro membri, tra cui il Presidente) e il Comitato dei Revisori. 

Il secondo ente soppresso, l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, con sede a Milano, è stato istituito dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), allo scopo di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali. La legge istitutiva ha posto l'ente sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il suo Statuto definisce l'Agenzia ente di ricerca che promuove l'innovazione nel Paese, contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e coordina la propria azione con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi analoghe finalità. Organi dell'Agenzia sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale.

Per quanto riguarda dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) si tratta di un ente di ricerca autonomo, vigilato dal ministero dell’istruzione. E’ stato istituito dal D.lgs. 298/1999, poi soppresso e sostituito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, per effetto dell'articolo 1, comma 611, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), poi ripristinato dal D.L. 98/2011 (art. 19).

Il Dipartimento per la digitalizzazione è la struttura di supporto, incardinata nella Presidenza del Consiglio, di cui si avvale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ai fini del coordinamento e dell'attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. Tra i compiti principali del Dipartimento, indicati nel decreto ministeriale del 13 luglio 2011 recante la riorganizzazione del Dipartimento si segnalano i seguenti:

  • fornire al Ministro per la pubblica amministrazione il supporto per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurando il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera r) della Costituzione;
  • concorrere alla definizione degli indirizzi strategici del Governo per la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel Paese
  • promuovere e realizzare iniziative di digitalizzazione delle attività degli uffici;
  • ridurre il digital-divide.

L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie può dirsi risalire all'età giolittiana, al 1907 (allora con la denominazione Istituto superiore postale e telegrafico) allorché fu realizzata la statalizzazione dei servizi postali.

Attraverso una serie di trasformazioni organizzative, onde adeguarsi all'evoluzione tecnica del settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie, si è andato configurando quale istituto la cui attività, rivolta verso le aziende operanti nel settore ICT, le Amministrazioni pubbliche e l'utenza, riguarda fondamentalmente i servizi alle imprese, la normazione, la sperimentazione e la ricerca di base e applicata, la formazione e l’istruzione specializzata nel campo delle telecomunicazioni.

Per effetto delle disposizioni del DM 7 maggio 2009, l'Istituto si articola in quattro Divisioni: Attività tecnica, amministrativa, contabile, formazione; Tecnologie dell’informazione e sviluppo delle reti; Internet, sicurezza delle informazioni e delle reti e qualità dei servizi ICT; Comunicazioni elettroniche, sistemi e servizi. Il personale è formato da quasi 200 unità.

All'Agenzia, inoltre, è affidato il compito di assicurare il coordinamento informativo dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Infatti, tale disposizione costituzionale attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, tra l’altro, in materia coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Tale compito come si è detto spettava al Dipartimento per la digitalizzazione. 

Le funzioni spettanti all'Agenzia per l'Italia digitale sono elencate in maniera particolareggiata dall’art. 20, co. 3, D.L. 83/2012. Si tratta di funzioni di carattere generale che hanno solo in parte analogia con quelle svolte finora dagli organismi soppressi. L'Agenzia esercita le sua funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni ad un duplice scopo:

  • diffusione delle tecnologie digitali;
  • razionalizzazione della spesa pubblica.

In primo luogo, la nuova agenzia ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione dell’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN). Si tratta di funzioni in parte assimilabili a quelle dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, istituita al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, con il compito precipuo di promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

Le altre funzioni della nuova Agenzia, che riguardano prevalentemente l’informatizzazione della pubblica amministrazione, sono state fin qui svolte da DigitPA (v. art. 3, co. 2, della D.lgs. 177/2009). Tra le funzioni attribuite all’Agenzia si segnalano:

  • la disciplina in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la interoperabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;
  • la disciplina in materia di sicurezza informatica;
  • l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese;
  • la diffusione di iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni;
  • la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa - nonché con Sogei Spa, (anche tenuto conto, può rilevarsi, dell'attribuzione a quest'ultima di alcune funzioni prima della Consip, per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87);
  • la promozione dell’alfabetizzazione informatica dei cittadini e dei pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez (nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili e senza maggiori oneri);
  • il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni - segnalando misure correttive nonché alla Corte dei conti casi di possibile danno erariale. Si tratta di funzioni che ricalcano parzialmente quelle indicate nell’articolo 3, comma 2, della D.lgs. 177/2009, di disciplina della DigitPA. Infatti, due importanti funzioni di carattere operativo esercitate da DigitPA sono trasferite alla Consip (comma 4).

A tali funzioni altre se ne aggiungono, tutte introdotte nel corso del’esame parlamentare:

  • la progettazione (e il coordinamento) delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione;
  • la formulazione di indirizzi e (facoltativi) pareri alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi telematici:
  • promozione di accordi volti a creare strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche.

Una funzione di carattere operativo esercitata da DigitPA è di contro trasferita alla Consip dal comma 4: si tratta dello svolgimento delle "attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPa, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia".

Consip spa è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne è l'azionista unico. Consip S.p.A. opera secondo gli indirizzi strategici del Ministero, lavorando al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni. Essenzialmente, Consip S.p.A. gestisce il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A e fornisce servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica per l'innovazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei conti.

Organi e statuto dell'Agenzia

L’articolo 21 del D.L. 83/2012 individua i seguenti organi dell’agenzia:

  • il direttore generale;
  • il comitato di indirizzo;
  • il collegio dei revisori dei conti.

Il direttore generale, legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, è scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Esso è nominato entro sessanta giorni (il testo originario del decreto-legge, prevedeva trenta giorni) dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico. Il direttore dura in carica 3 anni e non è prevista (né esclusa la possibilità) di conferma (la durata in carica del presidente di DigitPA è fissata in 4 anni ed è rinnovabile una sola volta). Non è specificato l’atto formale di nomina (il presidente di DigitPA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica).

Il comitato di indirizzo è composto da:

  • un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • un rappresentante di ciascuno dei Ministeri vigilanti (sviluppo economico, istruzione, università e ricerca, pubblica amministrazione e semplificazione, economia e finanze);
  • due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

I rappresentanti partecipano al Comitato senza emolumento né indennità né rimborso spese.  Anche i componenti del comitato (non solo il direttore generale) debbono essere persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Così ha previsto una modifica approvata nel corso del’esame parlamentare.

Entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale, è adottato lo statuto dell’Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto dovrà anche disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di nomina del collegio dei revisori - il quale è composto di tre membri. Inoltre, lo statuto deve conformarsi ai principi e criteri direttivi previsti in generale per le agenzie istituite ai sensi del D.lgs. 300/1999, in quanto compatibili con le disposizioni introdotte dal decreto-legge 83/2012.

Disposizioni in materia di personale, transitorie e finali

L’articolo 22 del D.L. 83/2012 dispone la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Insieme reca alcune disposizioni relative al personale nonché volte a disciplinare la transizione. La soppressione non è tuttavia corredata dalla abrogazione delle disposizioni normative istitutive e disciplinatrici di quelle strutture. La soppressione ha decorrenza immediata, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

È poi disciplinata la fase transitoria fino alla costituzione della nuova agenzia - rectius fino alla nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il quale esercita in via transitoria le funzioni svolte dalle strutture soppresse (nonché del Dipartimento della Presidenza del Consiglio, per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica), in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia. Così prevede il comma 2, secondo il quale fino alla nomina del direttore generale, gli organi in carica delle strutture soppresse continuano a svolgere le loro funzioni - e deliberano i bilanci di chiusura alla data di cessazione delle strutture, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il citato Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, pur di fatto privato delle funzioni, trasferite alla nuova Agenzia, non viene soppresso direttamente dalle norme introdotte, che, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta alla Presidenza del Consiglio (con il D.lgs. 303/1999), ne demandano la riorganizzazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio (comma 7).

Il personale di ruolodelle amministrazioni soppresse ètrasferito all’Agenzia digitale, così come le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale (comma 3).  Per il solo personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio è salvo il diritto di opzione. Per i restanti rapporti di lavoro, l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso gli organismi soppressi, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il passaggio non è però automatico ma è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio e dei titoli di studio. Il personale comandato che non passa all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza (comma 4).

Al personale della nuova agenzia (comma 5) si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, nelle more della eventuale definizione di un diverso comparto di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la definizione dei comparti contrattuali del pubblico impiego e all’interno di esse sezioni contrattuali specifiche per determinate professionalità.

Al momento dell’introduzione delle nuove norme,  il rapporto di lavoro del personale di DigitPA (come per altri enti quali CNEL, ENEA, ENAC ecc.) è regolato da un contratto collettivo separato da quello dei ministeri, in virtù della deroga operata dall’articolo 70 del D.lgs. 165/2001. L’Agenzia dell’innovazione non risulta compresa tra gli enti in deroga, e pertanto il suo personale è sottoposto al CCNL comparto ministeri. Il personale del Dipartimento per la digitalizzazione ha il CCNL della Presidenza del Consiglio.

Il comma 6 fissa in 150 unità il limite massimo della dotazione organica della nuova Agenzia.

Al momento dell’introduzione delle nuove norme, la pianta organica di DigitPA prevede 120 posti complessivi, di cui 20 dirigenti (D.lgs. 177/2009, Tabella A). La dotazione organica dell’Agenzia per l’innovazione consta di 40 posti di cui 2 dirigenti (D.M. 3 agosto 2009). Si ricorda che il D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237, recante il riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ha imposto la riduzione di almeno il 10% della dotazione organica, che pertanto non può superare 36 unità. Attualmente, al Dipartimento per la digitalizzazione sono assegnati circa 40 dipendenti.

L'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, è stabilita, sempre nel limite sopra indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con gli altri ministri vigilanti da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia.  Lo stesso decreto determina:

  • la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne;
  • la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto Ministeri.

I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

Ulteriori disposizioni prevedono: la clausola di neutralità finanziaria disponendo l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e prevedendo che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili (comma 8); che la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia sia assicurata dall’Avvocatura dello Stato (comma 9).