Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Il sistema pensionistico delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e civile
1. La riforma delle pensioni (DL 201/2011 – Riforma Fornero)

L’articolo 24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero) ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 6), disponendo l’innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

  • 62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima; tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS; tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • 66 anni per i lavoratori dipendenti privati e i pubblici dipendenti (lavoratori e, ai sensi dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009, lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Si ricorda che l’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 è intervenuto in materia di requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (cioè le lavoratrici dipendenti pubbliche). Al riguardo, si ricorda che l’articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge 78/2010, ha stabilito, in relazione all'età pensionabile delle dipendenti pubbliche, che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (e non più dal 2018, come previsto dalla normativa previgente, la quale continua invece a trovare applicazione per le lavoratrici che maturino i requisiti da essa richiesti entro il 31 dicembre 2011);
  • 66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO, nonché della gestione separata INPS.

Inoltre, è stato stabilito (comma 9) un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS. In particolare, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.

Il successivo comma 10 ha innalzato, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica (c.d. “quarantesimi”).

Sulla base delle nuove disposizioni, l’accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata un’anzianità contributiva di:

  • nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;
  • nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;
  • a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dalla L. 247/2007, con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.

Inoltre, è stata prevista l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni (pari all’1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni).

2. Requisiti pensionistici per Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile

L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 ha previsto l’adozione di un regolamento, da emanare entro il 31 ottobre 2012[1], su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[2], per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi ai:

  • lavoratori indicati all’articolo 78, comma 23, della legge 388/2000[3], che abbiano effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della L. 153/1969[4];
  • il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. 195/1995[5];
  • il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla L. 1570/1941[6];
  • i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della L. 488/1999[7] dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A..

 

Attualmente, le disposizioni in materia previdenziale per le richiamate categorie sono contenute, principalmente, nel D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165[8], emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 23 della L. 335/1995, che ha disposto appunto una specifica delega, relativa alle età di pensionamento ed ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico per particolari categorie di lavoratori che, in relazione alla natura dell'attività svolta, non possono ricomprendersi nella disciplina pensionistica generale. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/1997, i limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale in precedenza richiamato sono stati elevati a 60 anni.

Varie discipline speciali (di seguito riportate) derogano alla normativa generale (di cui al sopraindicato d.lgs.165/1997) per quanto attiene all’età di pensionamento dei gradi apicali delle diverse carriere.

2.1 pensione di vecchiaia
Ai sensi dell’articolo 924, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell’ordinamento militare), i militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del60° anno di età, salvo le diverse disposizioni contenute nello stesso provvedimento e di seguito riportate.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1840, comma 1, il personale militare è collocato a riposo al compimento del 60° anno di età, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dagli articoli da 925 a 928 e, per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, dal D.Lgs. 69/2001.

Ai sensi del successivo comma 2, il personale menzionato è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni.

 

Esercito italiano

L’articolo 925 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali dell’Esercito, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.

Tabella - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell’Esercito 

 

Marina militare

L’articolo 926 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.

Tabella - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della Marina


Aeronautica militare

L’articolo 927 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.

Tabella - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare 


Guardia di Finanza

Ai sensi dell’articolo 1840, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, gli ufficiali della Guardia di Finanza seguono le disposizioni di cui alla Tabella n. 5 allegata all’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 69/2001, di seguito riportata.

Tabella - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Guardia di Finanza  

 

Arma dei carabinieri

Ai sensi dell’articolo 928 del D.Lgs. 66/2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) generale di corpo d’armata: 65 anni;

b) generale di divisione: 65 anni;

c) generale di brigata: 63 anni;

d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni

Tabella - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri  

 

Polizia di Stato

Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), ilimiti per il collocamento a riposo del personale della polizia di stato che espleta funzioni di polizia sono individuati nella Tabella B allegata al provvedimento, così sostituita dalla tabella 2 allegata all’articolo 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334[9].

Inoltre, ai sensi dell’articolo 28 del richiamato D.Lgs. 334/2000, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.

Le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 334/2000 si applicano al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici (articolo 37 del medesimo D.Lgs. 334) nonché al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari (articolo 53 del medesimo D.Lgs. 334)

Tabella - Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia    

 

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (recante l’”Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”), i limiti di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della L. 850/1973[10], dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del D.Lgs. 165/1997, nonché dall'articolo 5 della L. 252/2004. 

 

Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 165/1997 e dell’articolo 59, commi 1-2, della L. 449/1997, per il personale operativo (Vigili, Capi Squadra e Capi reparto) il limite di cessazione è di 60 anni, mentre per il personale Direttivo e Dirigente il limite è di 65 anni (in pratica tale personale segue la normativa generale).

2.2 Pensione di anzianità (disciplina generale)

L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha disposto che il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della L. 335/1995.

Si ricorda che:

  • l'articolo 1, comma 25, della L. n. 335, con riferimento a tutti i fondi pensionistici obbligatori relativi a lavoratori dipendenti (nonché agli autonomi INPS) unitamente al requisito contributivo di 35 anni (già vigente nel regime generale INPS), ha stabilito un requisito anagrafico di 57 anni - ovvero un requisito contributivo assoluto non inferiore a 40 anni;
  • l’articolo 1, comma 26, ha disposto, in fase di prima applicazione, un progressivo aumento di tale requisito anagrafico (da 52 a 57 anni) e di quello contributivo assoluto (da 36 a 40); la decorrenza del primo a regime è dal 2006, del secondo dal 2008. Sono esclusi dall'applicazione dei nuovi requisiti i soggetti che avevano già maturato il precedente minimo (cioè i 35 anni di contribuzione) entro il 31 dicembre 1995, anche in caso di collocamento in quiescenza successivo ;
  • l'articolo 1, comma 27, ha inoltre previsto, in via transitoria, altre due fattispecie di accesso al pensionamento anticipato per i soli lavoratori dipendenti pubblici (tra cui, dunque, le categorie in esame); in virtù di tali fattispecie - costituite da requisiti meno severi - si consegue il diritto a una pensione anticipata, con l'applicazione di meccanismi di riduzione dell'importo. Più specificamente, la prima fattispecie prevede il raggiungimento del requisito anagrafico di cui al precedente punto n. 1 e di quello contributivo previgente nel relativo ordinamento previdenziale (si ricorda che l'articolo 8 del D.Lgs. 502/1993 prevedeva, a regime, l'applicazione del requisito dei 35 anni di contribuzione anche alle forme pensionistiche relative ai dipendenti pubblici); sul trattamento così conseguito é operata una riduzione proporzionale agli anni mancanti ai 35 anni (di anzianità contributiva), fino al massimo di un abbattimento del 35% a fronte di 20 anni di anzianità contributiva. La seconda fattispecie fa riferimento alla sola anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, prescindendo dall'età anagrafica; i requisiti sono così indicati nell'allegata tabella C e sono i seguenti: 32 anni di anzianità contributiva, a fronte di un'anzianità contributiva tra i 19 e i 21 anni al 31 dicembre 1995; 31 anni per un'anzianità tra i 22 e i 25 (alla medesima data); - 30 anni per un'anzianità tra i 26 e i 29 (alla medesima data). I trattamenti pensionistici così conseguiti sono soggetti a riduzioni percentuali, in rapporto agli anni mancanti al 37° anno di anzianità contributiva, secondo quanto indicato dalla allegata tabella D; tali riduzioni, peraltro, si applicano anche ai casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni (alla data del 31 dicembre 1995).

 

Anni mancanti a 37

1

2

3

4

5

6

7

Penalizzazioni

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

 

  • l’articolo 1, comma 29 e l’allegata Tabella E, infine, riguardo alla decorrenza delle pensioni di anzianità, hanno disposto, a regime, 4 decorrenze annuali scaglionate per trimestri per poter accedere al pensionamento d'anzianità, tenendo conto del possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici: requisiti entro il 1° trimestre dell'anno e almeno 57 anni di età: 1° luglio dello stesso anno; requisiti entro il 2° trimestre dell'anno e almeno 57 anni di età: 1° ottobre dello stesso anno; requisiti entro il 3° trimestre dell'anno: 1° gennaio dell'anno successivo; requisiti entro il 4° trimestre dell'anno: 1° aprile dell'anno successivo.

In via transitoria, le decorrenze erano indicate nell’allegata Tabella E.

 

Il successivo comma 2, ha altresì previsto, introducendo specifici regimi di deroga - per determinate carriere all’interno dei vari Corpi e in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività - che il diritto alla pensione di anzianità si consegua al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della L. 724/1994[11], senza le riduzioni percentuali previste dalla citata L. 335/1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al medesimo D.Lgs. 165/1997, di seguito riportata (in sostanza, c’era la possibilità di andare in pensione a 53 anni a regime con l’80% dell’aliquota di rendimento maturata).

 

Anno

Età anagrafica

dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999

50

dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000

51

dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002

52

dal 1° luglio 2002

53