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Temi dell'attività Parlamentare

L'emergenza ambientale nell'area di Taranto e la vicenda ILVA

L’area di Taranto, che rientra in uno dei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto di interventi di bonifica, versa in una situazione di emergenza ambientale che è strettamente collegata alla vicenda dello stabilimento dell’ILVA.

L’emergenza ambientale è stata affrontata dal Governo con l'emanazione di un decreto-legge (n. 129/2012, vedi infra), che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell’area di Taranto.

In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d’ufficio l’adeguamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico.

Il 25 luglio 2012, dopo l'avvio della procedura di riesame dell’AIA, con ordinanza del GIP di Taranto, su proposta della procura, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento.

Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell’AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte. Nel provvedimento aggiornato di AIA, le prescrizioni in merito alla sicurezza degli impianti e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale – secondo quanto affermato dal Ministro nell'informativa resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 28 novembre 2012 – “sono state ulteriormente rafforzate con alcune indicazioni tecnologiche puntuali e con la previsione di attivare un sistema di monitoraggio e di valutazione del danno sanitario in relazione alle emissioni inquinanti” .

In seguito l'ILVA ha presentato il piano degli interventi, che in data 15 novembre 2012, dopo i miglioramenti richiesti dal Ministero dell'ambiente, è stato considerato adeguato alle prescrizioni dal Ministero dell'ambiente congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e anche alla Regione Puglia, alla Provincia e al Comune di Taranto.

Successivamente, però, in conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e il rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo Gip, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell’ILVA avanzata dall’azienda, è stato adottato il decreto-leggen. 207 del 3 dicembre 2012, vedi infra), che ha:

  • dichiarato l’ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e;
  • dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il 5 dicembre 2012, la Procura di Taranto, adeguandosi al contenuto del decreto, ha rimesso nella disponibilità dell’ILVA gli impianti a caldo; ha dato, invece, parere negativo al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell’ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta. Tali ricorsi dovrebbero essere discussi nel mese di aprile 2013.
Sono stati, altresì, presentati ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato giudicati inammissibili dalla Consulta il 13 febbraio 2013.

Le norme del D.L. 129/2012

Il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, è stato emanato al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto e fa seguito al protocollo d’intesa stipulato il 26 luglio 2012 dai Ministeri dell’ambiente, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e per la coesione territoriale, nonchè dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Taranto e dal Commissario straordinario del Porto di Taranto, che prevede interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto per un ammontare di 336,7 milioni di euro.

L’art. 1,comma 1, del decreto ha demandato a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal protocollo d’intesa del 26 luglio, in cui sono compresi gli interventi che fanno riferimento alle risorse stanziate con le delibere CIPE del 3 agosto 2012, per un importo specificato nella norma pari a 110.167.413 euro, a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), la cui realizzazione è ritenuta prioritaria.
In proposito, si segnala che la delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 ha, tra l'altro, preso atto del citato Protocollo di intesa e ha conseguentemente destinato stanziamenti alla regione Puglia nei settori dei rifiuti, delle bonifiche, della difesa del suolo e del sistema idrico integrato.

Il Commissario, la cui nomina non dà diritto ad alcun compenso, resta in carica per la durata di un anno prorogabile con un ulteriore D.P.C.M. e può avvalersi di un soggetto attuatore e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché di organismi partecipati di cui all’art. 4, comma 2, del Protocollo (comma 6). Al Commissario è intestata un’apposita contabilità speciale (comma 4) e il comma 7 dell’art. 1 specifica le disposizioni applicabili in materia di controlli e di rendicontazione.

Il Consiglio dei Ministri n. 64 dell'11 gennaio 2013, con decreto non sottoposto a delibera, ha nominato l’ingegner Alfio Pini, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

L’art. 1, comma 2, ha precisato che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell’Autorità portuale di Taranto e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Taranto.

L’art. 1, comma 3, ha disposto che all’attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 5, il Commissario è stato individuato quale soggetto attuatore per l’impiego delle risorse, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, nonché delle risorse già assegnate nell’ambito del PON Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni.  

Il comma 8 dell’art. 1 prevede, inoltre, che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cd. Fondo rotativo Kyoto (art. 57 del D.L. 83/2012) fino ad un importo massimo di 70 milioni di euro - possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità definiti dal medesimo articolo 57, anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell’area del sito di interesse nazionale di Taranto.

L’art. 2 ha riconosciuto, infine, l’area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che consente di attivare i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, dei territori interessati.

Le norme del D.L. 207/2012

Il D.L. 207/2012 è volto a disciplinare - in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto - l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

L'articolo 1, comma 1, prevede che il Ministro dell'ambiente possa autorizzare, in sede di riesame dell’AIA, la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato “di interesse strategico nazionale” per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

La norma si applica agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con D.P.C.M, quando presso di essi sono occupati almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione.

Il medesimo articolo, nel precisare che le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto le misure contenute nel provvedimento di AIA, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame (comma 2), introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva rispetto a quelle vigenti, fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA (comma 3).

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività alle condizioni ivi indicate, trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, mentre il comma 5 prevede che il Ministro dell'ambiente riferisca semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA. 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato inserito l’art. 1-bis, che introduce nella normativa nazionale disposizioni sul rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) analoghe a quelle introdotte, per la Regione Puglia, dalla L.R. 21/2012. Tale articolo prevede l’obbligo di redazione, con aggiornamento almeno annuale, di un rapporto di VDS anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. Tale rapporto deve essere redatto per tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto, tra cui rientra, ai sensi del successivo art. 3, comma 1, l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto.
I criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS devono essere emanati con apposito decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della salute e dell'ambiente entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il comma 5-bis dell’art. 1, inserito nel corso dell’esame parlamentare, prevede che il Ministro della salute riferisca annualmente alle competenti commissioni parlamentari su tale VDS, nonché sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione attuate e sui rispettivi benefici.

L’articolo 2 prevede che la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale, mentre il comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono quelle contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA emanato con D.M. Ambiente 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547.

Il comma 1-bis dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, prevede che il Governo adotti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.

Il comma 3 del medesimo articolo immette la Società ILVA S.p.A. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi nei limiti definiti dal provvedimento di riesame dell'AIA. Nel corso dell’esame parlamentare è stato specificato, all’art. 3, comma 3, relativamente alla possibilità di commercializzazione dei prodotti, che tale possibilità riguarda anche quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

I commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni di un Garante "di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza", incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto. Si prevede, in particolare, che il Garante venga nominato entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con D.P.R. su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Il comma 6 del medesimo articolo è stato integrato al fine di prevedere che il Garante promuova, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza ai cittadini, e che l’attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, siano parte integrante della relazione semestrale che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, il Ministro dell'ambiente deve trasmettere al Parlamento.

Il Consiglio dei Ministri n. 64 dell'11 gennaio 2013,su proposta del Ministro dell’ambiente, ha nominato il dottor Vitaliano Esposito, Garante per il monitoraggio dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nell’AIA dell'ILVA.

L'attività parlamentare

Per quanto riguarda l'attività parlamentare, nella seduta del 14 agosto 2012 si sono svolte presso le Commissioni riunite VIII e X le comunicazioni del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla situazione dell’ILVA di Taranto e sulle prospettive di riqualificazione.
Nella seduta dell'Assemblea del Senato del 5 settembre, inoltre, si è svolta un'informativa del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente sugli sviluppi della vicenda dell'Ilva di Taranto.

Su tali tematiche si segnala anche che nella seduta del 18 settembre 2012 si è svolta l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto nell'ambito degli approfondimenti svolti dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
Nella seduta del 17 ottobre 2012, la medesima Commissione bicamerale ha approvato la relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (Doc. XXIII, n. 12), che contiene l'approfondimento effettuato dalla Commissione sulle vicende riguardanti l'impianto Ilva di Taranto.

Nella seduta del 31 ottobre 2012 si è svolta inoltre l'interrogazione a risposta immediata n. 3-02577 riguardante le iniziative per affrontare l'emergenza sanitaria relativa all'inquinamento prodotto dall'Ilva di Taranto.

Una ricostruzione dell'intera vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto è stata poi fornita nel corso della citata informativa urgente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si è svolta nella seduta del 28 novembre 2012.

Nella seduta del 12 dicembre 2012, infine, si è svolta l'audizione del Ministro della salute presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Documenti e risorse web