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Temi dell'attività Parlamentare

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università

L'istituzione e la struttura del Fondo

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora, MIUR) dall’art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.

Lo stesso art. 5, co. 1, della L. 537/1993 ha previsto altresì l’istituzione del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (lett. b)), relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, e del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (lett. c)), relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

La legge istitutiva del FFO – come successivamente modificata, in particolare, dall’art. 51 della L. 449/1997 – ha previsto che il fondo sia articolato in una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN e la CRUI, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul FFO e agli obiettivi di qualificazione della ricerca. Ha, altresì, stabilito che, a partire dal 1995, la quota base è progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio è aumentata almeno di pari importo. 

Lo stanziamento del Fondo

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è allocato sul cap. 1694 (Missione 2. Istruzione universitaria, Programma 2.3. Sistema universitario e formazione post-universitaria) dello stato di previsione del MIUR.

Fino al 2010, l’importo del FFO è stato determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria. A partire dalla legge di bilancio e dalla legge di stabilità per il 2011, il cap. 1694 non è più esposto in tab. C, dalla quale, ai sensi dell’art. 52 della nuova legge di contabilità (L. 196/2009), sono state espunte le spese obbligatorie (sono tali le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa: art. 21, co. 6, L. 196/2009).

Per l’anno 2013 gli stanziamenti del cap. 1694 – quali risultanti dal Decreto 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – ammontano a 6.694,7 milioni di euro.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse (in milioni di euro) allocate sul cap. 1694 negli anni 2008-2013: 

 2008 (consuntivo)2009 (consuntivo)2010 (consuntivo)2011 (consuntivo)2012 (assestamento)2013 (bilancio)
cap. 16947.443,77.513,16.681,36.969,36.998,66.694,7
La ripartizione del FFO tra gli atenei

Il riparto del FFO fra gli atenei è effettuato con decreto ministeriale.

In prima applicazione è stato adottato un modello di ripartizione predisposto dalla Commissione Tecnica Spesa Pubblica (Ministero del Tesoro); nel 1998 è stato predisposto dall’Osservatorio nazionale per la valutazione del sistema universitario del Ministero un nuovo modello di riparto della quota di riequilibrio (Doc 3/98), che è stato applicato dal Ministero fino al 2003.

Nel gennaio 2004 è stato predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) un ulteriore modello per la ripartizione annuale del FFO (Doc 1/04), poi approvato, con alcune integrazioni e precisazioni richieste dalla CRUI, con  DM 24 luglio 2004, n. 246. Il modello è stato adottato dal 2004 al 2009.

In sintesi, il modello teneva conto dei seguenti elementi:

  • 30%: domanda da soddisfare (numero di iscritti);
  • 30%: risultati di processi formativi (CFU acquisiti dagli studenti);
  • 30%: risultati della ricerca scientifica; il “potenziale di ricerca” è calcolato in base al numero di docenti, ricercatori, borsisti, assegnisti, ecc., opportunamente pesati secondo la categoria di appartenenza e ulteriormente ponderati per indicatori di partecipazione e di successo nella richiesta di fondi PRIN nel triennio precedente, cui si aggiunge il numero di ricercatori “virtuali” calcolato in base ai fondi esterni ottenuti dall’ateneo per attività di ricerca;
  • 10%: incentivi speciali.

Al riguardo, nel luglio 2007 la Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP) del Ministero dell’Economia e delle finanze (istituita dalla legge finanziaria per il 2007) osservò come, a causa della situazione di crescente squilibrio finanziario delle università, “il FFO sia stato allocato quasi esclusivamente sulla base delle quote storiche di spesa, nonostante la predisposizione, da parte del CNVSU, di un modello di ripartizione” ed evidenziò che ciò aveva determinato università finanziate in eccesso (fino al 36%) e università finanziate per difetto (fino al 43,1%).

Si veda  Doc. 2007/3 bis, Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario, in particolare: pag. 8 e Tabella 4.

Dal 2010, come si evince anche dalla premessa al decreto di riparto del FFO per l’annualità indicata ( DM 655/2010), a seguito delle disposizioni introdotte, a decorrere dal 2009, dall’art. 2, D.L. 180/2008 – in base alle quali una quota non inferiore al 7% del FFO, con incrementi negli anni successivi, è ripartita tra le università in relazione alla qualita' dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche – si è ritenuto opportuno adottare un modello unico di finanziamento, all'interno del quale confluiscono gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al documento del CNVSU (Doc 1/04) e i criteri utilizzati per l'assegnazione della quota premiale.

A sua volta, al fine di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, l’art. 11 della L. 240/2010 ha previsto che, a decorrere dal 2011, una quota pari almeno all’1,5% del FFO è ripartita fra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del 2010, presentino un situazione di sottofinanziamento superiore al 5% rispetto al modello per la ripartizione teorica del medesimo FFO elaborato dagli organi di valutazione del sistema universitario.

L’intervento perequativo è ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento deriva dall’applicazione delle misure di valutazione della qualità previste, in particolare, dall’art. 2 del D.L. 180/2008. Inoltre, il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto della specificità delle università che siano sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, con esclusione di ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi.

Inoltre, l'art. 5, commi 1, lett. c), e 5, della L. 240/201 ha previsto l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall’ANVUR. In attuazione, è intervenuto l'art. 9 del d.lgs. 49/2012.

Per l’anno 2012, il DM 16 aprile 2012, n. 71 ha ripartito il fondo fra gli atenei destinando €. 5.560.719.948 alla quota base.
La quota residua è stata destinata, fra l'altro, a:

  • finalità premiali di cui all’art. 2, D.L. 180/2008 (c.d. quota premiale) (art. 3); in base all’allegato 1 al decreto, l’importo complessivamente destinato a tali finalità (€ 910.000.000, pari al 13% del totale delle risorse disponibili) è ripartito per il 34% sulla base di indicatori relativi alla didattica e per il restante 66% sulla base di indicatori relativi alla ricerca scientifica;
  • interventi perequativi di cui all’art. 11, L. 240/2010 (art. 4), secondo i criteri di ripartizione specificati nell’allegato 2 (€ 105.000.000 pari a circa l'1,5% del totale delle risorse disponibili);
  • chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all’estero, ai sensi dell’art. 1, co. 9, L. 230/2005 (art. 5: € 1.500.000);
  • programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” (art. 6: € 5.000.000);
    • sostegno finanziario in regime di cofinanziamento dei Consorzi interuniversitari (art. 7: € 40.000.000), secondo i criteri di ripartizione specificati nell’allegato 3;
    • interventi a favore degli studenti - comprensivi di interventi di sostegno agli studenti diversamente abili (L. 17/1999) e agli studenti dislessici (L. 170/2010), secondo i criteri di ripartizione specificati nell’allegato 4 - nonché a sostegno del Fondo per il merito (art. 4, L. 240/2010) (art. 8: € 15.500.000);
    • interventi per l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo (art. 9: € 500.000), secondo i criteri di ripartizione specificati nell’allegato 5;
    • piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia (€ 93.000.000, di cui 78.000.000 relativi al consolidamento del piano straordinario per la chiamate finanziate nel 2011 e € 15.000.000 relativi alla quota parte del piano straordinario per la chiamate da finanziare nel 2012), ai sensi dell'art. 1, co. 24, L. 220/2010 e dell'art. 29, co. 9, L. 240/2010 (art. 12).