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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Semplificazioni per i cittadini

I provvedimenti legislativi adottati nel corso della legislatura in materia di semplificazione amministrativa hanno introdotto alcune disposizioni tese a ridurre i costi della burocrazia per i cittadini, eliminando o semplificando adempimenti richiesti dalle pubbliche amministrazioni. In altri casi si è inteso promuovere ulteriormente l’utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le amministrazioni pubbliche.

Durata e rinnovo dei documenti di riconoscimento

L’articolo 31, co. 1, del D.L. 112/2008 ha modificato l’art. 3 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo che la carta d’identità, cartacea ed elettronica, benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, che stabiliva, invece, una validità quinquennale. Per semplificare i rapporti tra cittadini e amministrazione, è previsto che i Comuni informino gli interessati della data di scadenza del documento almeno novanta giorni prima.

Contestualmente è stata prevista come obbligatoria la presenza sul documento, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali del soggetto.  L’obbligo, dapprima fissato a decorrere dal 1° gennaio 2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2011.

Il D.L. 194/2009 (art. 3, co. 8-bis) ha, inoltre, introdotto la norma in virtù della quale la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.

In materia di durata dei documenti di riconoscimento, è infine intervenuto il D.L. 5/2012 con una disposizione che precisa il momento della scadenza dei documenti. in particolare, l’articolo 7 stabilisce che i documenti di identità e di riconoscimento, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. L’applicazione della disposizione è limitata ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del decreto in esame.

Inoltre, si prevede che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato hanno durata decennale.

Documenti di riconoscimento rilasciati ai minori

Il D.L. 135/2009 (articolo 20-ter) modifica la L. 1185/1967 (Norme sui passaporti), al fine di dare attuazione al regolamento (CE) 444/2009. La norma dispone che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall’età, prevedendo tuttavia che, per tutti i minori di età inferiore ai quattordici anni, l’uso del documento di viaggio sia subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l’indicazione dell’affidamento. Contestualmente, in conformità del principio “una persona – un passaporto” viene eliminata la possibilità dell’iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni stabilendo delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori. Per impossibilità temporanea o per particolari esigenze, i titolari dei documenti di viaggio sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali, disponendo che in tal caso sia emesso un passaporto di validità pari o inferiore a dodici mesi.

Ulteriori novità sono state introdotte dal D.L. 70/2011 (art. 10, co. 5), che ha soppresso il limite di età di rilascio della carta d’identità, analogamente a quanto previsto dalla disciplina sul rilascio del passaporto. Pertanto, il documento può essere rilasciato anche a coloro che non abbiano compiuto i 15 anni di età. Inoltre, i minori dei 14 anni che si recano all'estero potranno utilizzare la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci ovvero da chi, in qualità di persona, ente o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, verrà menzionato sulla carta d'identità oppure su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione.

Ulteriore novità riguarda la durata di validità della carta di identità: 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni.

Si stabilisce inoltre l’esenzione dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di 12 anni di età, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento(CE) 6 maggio 2009, n. 444/2009 in materia di caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Anagrafe semplificata

Sulla materia è dapprima intervenuto il D.L. n. 185/2008 (art. 16-bis, co. 1-4), che prevede nuove modalità per l’effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile (nascite, morti, matrimoni, ecc.). La norma stabilisce che i cittadini comunichino all’ufficio competente le mutazioni relative alle proprie posizioni anagrafiche e le comunicazioni dello stato civile; l’ufficio di anagrafe trasmette, entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, le variazioni all’Indice Nazionale della Anagrafi (INA), il quale le rende disponibili alle amministrazioni pubbliche. La richiesta al cittadino da parte dell’amministrazione di presentare documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l’annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio ai fini della responsabilità disciplinare.

Il D.L. 185 demandava ad uno o più decreti interministeriali, adottati con il parere della Conferenza unificata, le modalità per l’effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche e delle comunicazioni concernenti lo stato civile. Tali decreti non sono stati adottati e sulla materia è, infine, intervenuto il D.L. 5/2012. L’articolo 5 del decreto stabilisce, in particolare, che alcune dichiarazioni anagrafiche - che devono essererese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti che ne sono il presupposto – siano effettuate utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

Le dichiarazioni per le quali è prevista tale novità sono quelle concernenti itrasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero ovvero i trasferimenti di residenza all'estero, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza nonché i cambiamenti di abitazione. Tali dichiarazioni sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe, ovvero inviate per fax o in modalità telematicaex art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 5, co. 2). Nonché producono immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione, nonché quelli della corrispondente cancellazione, come previsto da un emendamento approvato in sede referente.

Le novità introdotte mirano quindi ad un effetto acceleratorio della produzione degli effetti giuridici dell’iscrizione delle dichiarazioni anagrafiche indicate.

In caso di false dichiarazioni, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Ove nel corso degli accertamenti, da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata, emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza. Si prevede, inoltre, che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata, non è stato comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera comunque conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione secondo le norme che disciplinano il silenzio-assenso.

Il D.L. rimette ad un regolamento di esecuzione, ex art. 17, co. 1, lett. a) della legge n. 400/1988, l’individuazione delle modifiche da apportare al D.P.R. n. 223/1989, necessarie a semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte. Tale regolamento è stato emanato con D.P.R. 154/2012.

Domicilio digitale del cittadino

L'articolo 4 del D.L. 179/2012 riconosce ad ogni cittadino la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da eleggere come domicilio digitale, cui le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad inviare le comunicazioni dal 1° gennaio 2013.

Il domicilio digitale è inserito nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, tramite servizi di accesso telematico. Si rimette a un decreto interministeriale, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, la definizione delle modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell’ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei cittadini.

Dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista ex lege una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche per quanto concerne i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario e l'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti in mancato assolvimento di obblighi di pubblicazione, tra cui quelli relativi alla PEC.

In assenza del domicilio digitale, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni verso i cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, e inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39.

Le predette disposizioni soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 82/2005.

Obbligo di garantire una casella di posta elettronica certificata

Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, il D.L. n. 185/2008, all’art. 16-bis, prevede che ai cittadini che ne facciano richiesta sia attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Al provvedimento di cui sopra ha fatto seguito il D.P.C.M. 6 maggio 2009 il quale ha definito le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del CAD, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

Anche la L. 18 giugno 2009, n. 69, con l’art. 34 ha introdotto disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione. A tale scopo, stabilisce l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche che abbiano già realizzato un proprio sito internet, di pubblicare nella pagina iniziale del sito un indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun cittadino possa utilizzare per inoltrare richieste all’amministrazione. Tale obbligo doveva essere assolto entro il 30 giugno 2009.

Le pubbliche amministrazioni devono inoltre garantire un servizio che permetta al pubblico di conoscere “i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili”. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni pubbliche che abbiano un sito internet devono pubblicare un registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, e consentire, mediante strumenti specifici, di accertare a distanza lo stato di avanzamento delle pratiche.

Alle pubbliche amministrazioni locali (province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni) è data facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale.

Successivamente, il D.L. n. 78/2009, introducendo l’articolo 57-bis al Codice dell’amministrazione digitale, ha previsto, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l’identificazione del cittadino tramite le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato a DigitPA (ora sostituito dall’Agenzia per l’Italia digitale), che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

Organizzazione dei servizi in rete

Il D.L. 5/2012 (art. 47-quinquies) dispone che le amministrazioni pubbliche nonché le società partecipate utilizzino esclusivamente i canali e i servizi telematici, per determinate tipologie di atti, tra i quali merita in primo luogo richiamare la presentazione di denunce, garanzie fideiussorie, richieste di certificazioni. Più nei dettagli, con una novella all'art. 63 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), in primo si dispone che, a partire dal 1o gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche nonché le società partecipate da enti pubblici, al fine di incentivare il processo di informatizzazione e diffusione dei servizi telematici, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici ivi inclusa la posta elettronica certificataper l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per:

  • la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie;
  • l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;
  • la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Si prescrive l’utilizzazione esclusiva, a partire dal 1o gennaio 2014, dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi resi. I soggetti di cui sopra devono garantire la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'elenco dei provvedimenti adottati, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, in aggiunta a termini e modalità di utilizzo dei servizi, dei canali telematici e della posta elettronica certificata. Deroghe e eventuali limitazioni al principio di esclusività devono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata.

Comunicazioni di dati per via telematica

L’articolo 6 del D.L. 5/2012 ha introdotto norme in materia di comunicazione dei dati per via telematica tra le amministrazioni, prescrivendo l’obbligo che alcune comunicazioni previste da leggi e regolamenti siano effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

La portata innovativa delle disposizioni, rispetto alle norme contenute nel CAD, consiste, in primo luogo, nella previsione dell’esclusività del supporto telematico quale modalità di trasmissione di alcune tipologie di atti. Più specificamente, la norma concerne:

Un ulteriore elemento innovativo attiene, dunque, all’individuazione della tipologia di atti oggetto di comunicazione o trasmissione. Alcuni degli atti elencati, per i quali viene introdotto l’obbligo di comunicazione e trasmissione in modalità esclusivamente telematica, sono infatti espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del CAD.  

Per assicurare l’effettiva concretizzazione di quanto sopra esposto, attraverso l’adozione della normativa secondaria di riferimento, si rimettendo la disciplina delle modalità e dei termini a uno o più decreti ministeriali (del Ministro dell’interno di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione), sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Partecipazione a concorsi e prove selettive

Il D.L. 5/2012 (art. 8) reca altresì semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive. In particolare, si stabilisce l’obbligo di invio esclusivo in via telematica delle domandee dei relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012. A tal fine, si seguono le modalità di cui all’articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Viene inoltre disposta la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con la nuova disposizione. Le amministrazioni devono comunque provvedere ad adeguarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si prevede che le domande inviate in via telematica dovranno essere comprensive dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido. A fini dell’ammissione al concorso, la norma impone l’invio di tutti i files tramite posta elettronica (domanda, allegati alla domanda, documento di identità, ecc.) esclusivamente in formato PDF.

Per le Regioni è stabilito l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto.

Il medesimo art. 8, al comma 3, apporta alcune modifiche all’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, a condizione che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Più specificamente, si sostituisce interamente il comma 3 del richiamato articolo 38 che, prevedeva che, nei casi in cui non fosse intervenuta una disciplina di livello comunitario, si provvedesse all'equiparazione dei titoli di studio e professionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabiliva altresì l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Il nuovo testo del comma 3 prevede che alla richiamata equiparazione, sempre nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, debba provvedere la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Pagamenti alle p.a. con modalità informatiche

L’articolo 6-ter del D.L. 5/2012 è volto a specificare le norme concernenti l’effettuazione dei pagamenti attraverso modalità informatiche, disponendo in particolare, attraverso una modifica all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, che le pubbliche amministrazioni pubblichino, sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico (lett. a)oltreché l’indicazione specifica dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento (lett. b). 

L’articolo 5 del CAD (D.Lgs. 82/2005), riguardante l’effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, è ricompreso tra le disposizioni della sezione II del capo I, relativa ai diritti dei cittadini e delle imprese. In generale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a consentire, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (comma 1). Le pubbliche amministrazioni centrali possono, inoltre, avvalersi di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. In tal caso, il prestatore dei servizi di pagamento ricevente l'importo, ne effettua il riversamento al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate (comma 2). Sul punto si ricorda, altresì, che con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 è stata data attuazione alla direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.