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L'adesione dell'Unione europea alla Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

L’art. 6, par.1 del Trattato sull‘Unione europea (TUE), in particolare, riconosce alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, adattata il 12 dicembre 2007, lo stesso valore giuridico dei trattati. L‘art. 6, par. 2 del TUE stabilisce che l’Unione aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)  e che tale adesione non modifichi le competenze dell’Unione definite dati Trattati.

Il protocollo n. 8 relativo all’articolo 6, paragrafo 2 allegato al trattato del TUE prevede che l'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione per quanto riguarda: a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea; b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

A partire dal luglio 2010, i negoziatori della Commissione ed esperti del Comitato direttivo per i Diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa si sono riuniti regolarmente per elaborare l’accordo di adesione. Al termine del processo, l’accordo di adesione sarà concluso dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e, all’unanimità, dal Consiglio dell’UE. Anche il Parlamento europeo, che deve essere pienamente informato di ciascuna delle fasi dei negoziati, deve dare il proprio consenso. Una volta concluso, l’accordo dovrà essere ratificato da tutte le 47 parti contraenti della CEDU, conformemente alle rispettive disposizioni costituzionali.

L’adesione alla CEDU comporterà un controllo giurisdizionale aggiuntivo nel settore della tutela dei diritti fondamentali nell’Unione. Sarà in effetti competenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo controllare, ai fini del rispetto della Convenzione, gli atti delle istituzioni, degli organi e organismi dell’UE, e anche le sentenze della Corte di giustizia. I cittadini disporranno poi di un nuovo mezzo di ricorso; potranno infatti adire la Corte dei diritti dell’uomo in caso di violazione dei diritti fondamentali imputabile all’Unione, a condizione però che abbiano già esaurito tutte le vie di ricorso interne.

L’adesione dell’Unione europea alla CEDU richiederà altresì la convergenza su una serie di questioni giuridiche rilevanti:

  • la portata dell’adesione dell’UE: si dovrà stabilire se l’Unione aderirà solo alla Convenzione o anche ai protocollo addizionali, e, in caso affermativo, a quali di questi protocolli (tutti o solo quelli a cui hanno aderito tutti gli Stati membri);
  • il modo più appropriato per garantire che l’adesione rispetti le condizioni previste dai Trattati e dal Protocollo n. 8, con particolare riferimento alla necessità di non incidere né sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della CEDU, né sulle competenze dell’UE e di mantenere la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’interpretazione del diritto UE.
  • in considerazione del forte decentramento nella fase di applicazione del diritto UE, l’opportunità di prevedere in meccanismo di litisconsorzio che permetta all’UE e allo Stato membro interessato di essere entrambi parti in un procedimento dinanzi alla Corte europea, in modo da evitare la situazione per cui un singolo Stato membro debba da solo assicurare la difesa della conformità della legislazione europea alla Convenzione e da stabilire chi debba essere considerato il difensore nei casi in cui la presunta violazione dei diritti fondamentali riguardi le misure di attuazione della legislazione europea;
  • la rappresentanza dell’Unione presso gli organismi del Consiglio d’Europa che esercitano funzioni connesse alla CEDU;
  • le relazioni tra la Corte di giustizia dell’UE e la Corte europea dei diritti umani.