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Temi dell'attività Parlamentare

I disavanzi sanitari regionali

La presente esposizione ha lo scopo di illustrare i principali interventi legislativi in tema di disavanzi sanitari regionali.

In tal senso un particolare rilievo assumono le disposizioni innovative contenute nella legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) che ha dato attuazione all’Intesa del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (articolo 13 della citata Intesa), finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale.

L'accertamento dello squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria e i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2010

Con la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) e con la successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono stati introdotti una serie di adempimenti per le Regioni con un bilancio sanitario in deficit.

In particolare, l’articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004, modificato da successivi interventi normativi (cfr. il comma 277 dell'articolo 1 della legge 266/ 2005 (legge finanziaria 2006), il comma 796, lettera c) dell'articolo 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), e l'articolo 2, comma 76, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)), ha stabilito che, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale, che persista nel quarto trimestre di un dato esercizio finanziario, a partire dal 2005, a fronte del quale non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione ad adottare i provvedimenti necessari (vedi infra, nelle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 180, della legge finanziaria 2005) entro il 30 aprile dell'anno successivo; qualora la Regione persista nella propria inerzia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario ad acta, determina il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. L'aliquota base IRAP è pari a 3,9 per cento ed è possibile variarla in misura minore o maggiore di 0,9 punti percentuali (art. 16 D.Lgs. 446/1997). L'addizionale IRPEF ha una base percentuale pari all'1,23 per cento, così rideterminata dall'articolo 28, commi 1 e 2 del D.L. 201/2011, in precedenza era pari allo 0,9 per cento. Tale modifica, valida anche per le regioni e province a statuto speciale, si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 68/2011, prevede inoltre che a decorrere dal 2012 ciascuna regione a statuto ordinario può con legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di base. Tale maggiorazione non può essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013 b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. In caso di inerzia da parte del commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque, nella misura massima prevista dalla vigente normativa, l'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, (art. 2, comma 79, lettera b) della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)). Scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte. L’articolo 2, comma 76 della legge finanziaria 2010, in caso di inerzia da parte della regione commissariata, ha previsto: il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale per due anni (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso) e il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo. La legge finanziaria 2010 prevede, inoltre, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli e che, in sede di verifica annuale degli adempimenti previsti, la regione interessata deve inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.

Il nuovo standard dimensionale del disavanzo sanitario e l'obbligatorietà del piano di rientro

Per quanto riguarda la definizione dello standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, l’articolo 2, comma 77 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha stabilito il livello del 5 per cento -  precedentemente al 7 per cento (articolo 8 della citata Intesa del 23 marzo 2005) - ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo.

Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione è obbligata a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l’ausilio dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005). Il suddetto piano di rientro deve contenere le misure di riequilibrio sia sotto il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza sia dlle misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

 

L’articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 disciplina le ipotesi di inadempimento, da parte delle regioni, degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria, ovvero i casi di disavanzo di gestione, di cui all’articolo 1, comma 174, della medesima legge.

In particolare, la regione interessata procede ad una ricognizione delle cause relative allo squilibrio economico-finanziario sanitario ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, inclusivo dei cosiddetti piani di rientro dal deficit sanitario.

Le regioni che hanno dovuto predisporre i piani di rientro sono state il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Liguria, la Sardegna, l’Abruzzo, il Molise, la Calabria il Piemonte e la Puglia - i piani di rientro sono stati stipulati per il Lazio, il 28 febbraio 2007, per l’Abruzzo e la Liguria, il 6 marzo 2007, per la Campania, il 13 marzo 2007, per il Molise, il 27 marzo 2007, per la Sicilia e la Sardegna, 31 luglio 2007, per la Calabria, 17 Dicembre 2009, per il Piemonte il 5 agosto 2010, per la Puglia il 29 novembre 2010 - tra le quali, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania e la Calabria, sono state commissariate. Si ricorda che dal 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 836 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), la Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

I piani di rientro della spesa sanitaria, articolati temporalmente sul triennio 2007/2009, prevedono azioni di intervento che possono essere così sintetizzate:

  •  riorganizzazione della rete ospedaliera, con riduzione di posti letto ospedalieri e incentivazione dei processi di deospedalizzazione;
  •  introduzione della distribuzione diretta dei farmaci e meccanismi di rimborso dei prezzi correlati ai farmaci meno costosi;
  •  blocco delle assunzioni e del turn-over;
  •  determinazione dei budget per gli erogatori privati, nonché adeguamento delle tariffe a quelle stabilite a livello nazionale;
  •  acquisti centralizzati e monitoraggio degli stessi per evitare incrementi dei volumi di spesa;
  •  utilizzo del sistema tessera sanitaria per gli interventi finalizzati al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

La disciplina relativa ai Piani di rientro, stabilisce, inoltre, quanto segue:

  •  in via generale, l’incremento delle aliquote fiscali fino al livello massimo stabilito dalla legislazione vigente;
  •  in caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo, l’incremento delle aliquote IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi. Nel caso in cui la regione ottenga risultati migliori di quelli programmati, la possibilità di ridurre le aliquote fiscali per un importo corrispondente.
La nuova procedura di adozione del piano di rientro

L'articolo 2, comma 78 della legge finanziaria 2010 ha stabilito che il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio (STEM) (Cfr. anche l’articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni per il triennio 2010-2012) e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nei termini perentori, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dalla data di approvazione da parte della regione.

Il Consiglio dei ministri, decorsi i termini di cui sopra, accerta l’adeguatezza e, in caso di riscontro positivo, approva il piano, con immediata efficacia ed esecuzione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l’intera durata del piano stesso.

Come previsto dall'articolo 2, comma 79 della legge finanziaria 2010, a seguito della nomina del commissario ad acta:

  • oltre all’applicazione automatica delle misure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, come modificato dall’articolo 2, comma 76 della legge finanziaria 2010, sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;
  • con riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta al livello massimo previsto per legge, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l’aliquota IRAP e di 0,30 punti percentuali IRPEF, rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

L’articolo 2, comma 80 della legge finanziaria 2010 dispone l’obbligo per la regione sottoposta al piano di rientro al mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli (modifica all'art. 2, comma 80, introdotta dall'art. 17, comma 4, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Per quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in caso di rispetto degli obiettivi intermedi, con risultati quantitativamente migliori, è possibile:

  •  la riduzione delle aliquote fiscali nell’esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;
  •  l’attenuazione del blocco del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie.

In tal senso, l'art. 4-bis del D.L. 158/2012 (decreto Balduzzi), nelle regioni sottoposte ai piani di rientro, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

La verifica, come prevista dall’articolo 2, comma 81 della legge finanziaria 2010,  dell’attuazione del piano di rientro avviene, ordinariamente, con periodicità trimestrale e annuale, e, straordinariamente, all’occorrenza. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, di accesso a tutti i componenti degli organismi di monitoraggio, come prevede anche l’articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, ossia al Tavolo di verifica degli adempimenti, al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e alla Struttura tecnica di monitoraggio. Il Ministero della salute, nell’ambito dell’attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

L’approvazione del piano di rientro, come stabilito dall'articolo 2, comma 82 della legge finanziaria 2010, da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. Il maggior finanziamento è dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse.

In particolare, una quota pari al 40 per cento è concessa a seguito dell’approvazione del piano. Il restante 60 per cento è erogato a seguito della verifica positiva dell’attuazione del piano, con la procedura (vedi infra) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni (vedi infra) di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154/2008, e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

In particolare, l’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 154/2008, stabilisce che, in favore delle regioni che hanno sottoscritto gli accordi, includendo i piani di rientro in applicazione del citato articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, è stato nominato il commissarioad acta, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa del 23 marzo 2005. La procedura può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

  • è manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
  • sono adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005 (comma 2).

Le suddette somme erogate alla regione si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso  (comma 3).

L’articolo 6-bis, comma 1 e comma 2 - quest'ultimo identico a quanto stabilito dal comma 3 del decreto-legge n. 154/2008 - del decreto-legge n. 185/2008 dispone l’applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 154/2008, anche alle regioni che hanno sottoscritto gli accordi di cui sopra, inclusivi dei piani di rientro, senza la nomina del commissario ad acta per l'attuazione del citato piano. L'autorizzazione può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato (comma 1).

A decorrere dal 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse (art. 15, comma 23, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95). L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 149/2011, che ha introdotto l’art. 2, comma 67-bis della legge 191/2009, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico.

L'inadempienza della regione per l'attuazione del piano di rientro

L’articolo 2, comma 83 della legge legge finanziaria 2010 stabilisce che qualora, dall’esito delle verifiche previste dall’articolo 2, comma 81, emerga l’inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio (cfr. l’articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012) e la Conferenza Stato-regioni, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di 10 e di 20 giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, rispettivamente, previste all’articolo 12 e all’articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell’ articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione commissario ad acta per l’intera durata del piano di rientro, che adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

  • oltre all’applicazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale competente;
  • con riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l’aliquota IRAP e di 0,30 punti percentuali l’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

L’articolo 2, comma 84 della legge finanziaria 2010 prevede che, in caso di inadempienza del commissario ad acta per la redazione e l’attuazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione, fino anche alla nomina di uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

L'articolo 2, comma 84-bis prevede che, in caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati dal comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

L'articolo 2, comma 85 della legge finanziaria 2010 conferma che gli oneri connessi alla gestione commissariale della regione sono attribuiti alla regione medesima come già previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

L’articolo 4 del decreto-legge n. 159/2007 disciplina la nomina e le funzioni del commissario ad acta per le regioni inadempienti nell’attuazione dei piani di rientro. In particolare, il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di diffidare la regione ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di rientro dai deficit sanitari. Il comma 2 prevede la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, nell’ipotesi che la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Il Consiglio dei Ministri può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata. Il comma 2-bis prevede che i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.

L'articolo 2, comma 86 della legge finanziaria 2010 stabilisce che il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, verificato annualmente, comporta, oltre all’applicazione delle misure previste dal comma 80 (mantenimento per l’intera durata del piano delle maggiorazioni IRAP e IRPEF previste e vincolo per la regione degli interventi individuati dal piano) e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83 (concernente la gestione commissariale), l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota IRAP e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF.

La disciplina per le regioni che hanno avviato le procedure per il piano di rientro

L'articolo 2, comma 87 della legge finanziaria 2010 applica nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro le disposizioni di cui ai commi 80 (mantenimento per l’intera durata del piano delle maggiorazioni IRAP e IRPEF previste e vincolo per la regione degli interventi individuati dal piano di rientro), 82, ultimo periodo (in materia di erogabilità delle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non concesse in conseguenza di inadempienze pregresse), e da 83 a 86 (per le regioni inadempienti nell’attuazione del piano di rientro).

La disciplina per le regioni in stato di commissariamento e per le regioni in piano di rientro

L'articolo 2, comma 88 della legge finanziaria 2010 conferma l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria medesima. Le suddette regioni possono, tuttavia, presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della nuova disciplina. Conseguentemente, l’approvazione del nuovo piano di rientro determina la decadenza dello stato commissariale, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 sui disavanzi sanitari regionali e ai commi da 80 a 86 (maggiorazioni delle aliquote e delle addizionali, interventi del piano di rientro vincolanti per la regione, inadempienze del piano di rientro e gestione commissariale).  I suddetti programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente (articolo 2, comma 88-bis).

L'articolo 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 consente alle regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale del 5 per cento e commissariamento), avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio (2010-2012), ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono. L'art. 15, comma 20, del decreto-legge 95/2012 ha previsto per un ulteriore triennio, dal 2013 al 2015 che le regioni in piano di rientro e non commissariate proseguano i programmi previsti nel piano di rientro. In particolare, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Specifiche disposizioni per le regioni interessate dai piani di rientro (azioni esecutive nei confronti aziende sanitarie locali e ospedaliere e copertura dei debiti sanitari)

L'articolo 2, comma 89, della legge finanziaria 2010 stabilisce che nelle regioni con i piani di rientro, per un periodo di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria medesima non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti.

L'articolo 11, comma 2, del D.L. 78/2010 e l'articolo 1, comma 51, legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) stabiliscono che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi Piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento, nonchè all'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2013. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie locali e ospedaliere, ancorché effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo

L'articolo 2, comma 90, della legge finanziaria 2010 autorizza le regioni interessate dai piani di rientro ad utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nel limite individuato nella delibera di presa d’atto singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

L'articolo 2, comma 91 della legge finanziaria 2010 consente, limitatamente al 2009, nelle regioni con i piani di rientro per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario:

  • la copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
  • l’applicazione delle disposizioni del comma 86 (maggiorazioni 0,15 e 0,30 punti percentuali del livello massimo vigente dell’aliquota IRAP e dell’addizionale IRPEF).
Disposizioni per le regioni inadempienti per motivi diversi dall'obbligo di equilibrio di bilancio (obblighi informativi e patto di stabilità interno)

L'articolo 2, comma 92, della legge finanziaria 2010 disciplina con specifiche disposizioni (vedi i successivi commi da 93 a 97) gli adempimenti delle regioni inadempienti per motivi diversi dall’obbligo dell’equilibrio di bilancio sanitario (cfr. l'allegato 1, lettere c) e d) della citata Intesa del 23 marzo 2005).

Le regioni possono sottoscrivere un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. La valutazione del suddetto piano di rientro è effettuato dalla Struttura tecnica di monitoraggio (STEM) (cfr. l’articolo 3, comma 2 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012) e dalla Conferenza Stato-regioni, rispettivamente, in quindici e in trenta giorni dall’invio (comma 93).

La sottoscrizione e l’attuazione dell’accordo costituiscono presupposto per l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L’erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all’80 per cento a seguito della sottoscrizione dell’accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell’attuazione del piano, con la procedura (vedi supra) di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 154/2008 (autorizzazione all’erogazione totale o parziale concessa per situazione di emergenza finanziaria o in caso di adozione del commissario di provvedimenti significativi di reale correzione degli andamenti di spesa).

In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni (vedi supra) di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154/2008 e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 185/2008 (le somme erogate alla regione sono oggetto di recupero, qualora la regione non attui il piano di rientro e la copertura del disavanzo sanitario residuo compiuta con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato) (comma 94).

Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro (comma 95).

La verifica dell’attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ed anche straordinaria. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi (Tavolo di verifica degli adempimenti, Comitato LEA e STEM, cfr. l’articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012) (comma 96).

Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell’ articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311/2004, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono sottoscrivere il medesimo accordo con un adeguato piano di rientro, entro il 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata (comma 97).

Anticipazione creditizia

L'articolo 2, comma 98 della legge finanziaria 2010 autorizza lo Stato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro, un prestito restituibile con interessi in trent’anni fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, per l’estinzione dei debiti sanitari registrati fino al 31 dicembre 2005. All’erogazione si provvede, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva concesso alle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, che hanno stipulato con lo Stato i citati accordi per il riequilibrio del deficit sanitario, un'anticipazione finanziaria pari a 9.100 milioni di euro, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, da restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni.

Al fine del riequilibrio economico dei servizi sanitari regionali nel triennio 2007-2009, l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) aveva istituito un Fondo transitorio destinato alle regioni con un piano di rientro, da ripartirsi secondo il criterio dei disavanzi consuntivati fino al 31 dicembre 2005. Il Fondo prevede 1.000 milioni di euro nel 2007, 850 milioni di euro nel 2008 e 700 milioni di euro nel 2009. Il decreto ministeriale 23 aprile 2007 ha assegnato alle regioni Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia le risorse per il triennio 2007-2009 del citato Fondo transitorio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 ha previsto, nel quadro delle misure definite dalla legge finanziaria per il 2007, il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, una spesa di 3.000 milioni di euro per l’anno 2007 a beneficio di determinate regioni. Le somme concernenti il citato ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario sono state ripartite con il Decreto ministeriale 4 maggio 2007 alle seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia.