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11 marzo 1992:

Sulla esclusione della necessità di ripresentare alle nuove Camere i provvedimenti legislativi rinviati dal Presidente della Repubblica

"Al fine di consentire la conservazione nella prossima legislatura dei provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato a norma dell'articolo 74 della Costituzione e considerato che si tratta di provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento, la Giunta esprime il parere che a tali provvedimenti - per i quali le Camere sciolte non abbiano proceduto ad una nuova deliberazione - sia applicabile in via analogica la disciplina prevista per i progetti di legge di iniziativa popolare dall'articolo 107, comma 4, del Regolamento della Camera.

Conseguentemente il provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato - che abbia iniziato il proprio iter alla Camera nella precedente legislatura - non dovrà essere ripresentato, permanendo nell'ordine del giorno generale, bensì soltanto nuovamente assegnato alle Commissioni competenti per materia.

Inoltre al provvedimento rinviato, ferma restando la particolare procedura prevista dall'articolo 71 del Regolamento della Camera, si applicheranno, senza altri adempimenti, le disposizioni di cui ai primi due commi del citato articolo 107, nella parte in cui prevedono l'assegnazione alla Commissione di un termine di quindici giorni per riferire e l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, previo inserimento nel calendario dei lavori, successivamente alla scadenza del predetto termine.

La stessa procedura si applica automaticamente anche ai provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato che - avendo iniziato il proprio iter al Senato - siano trasmessi da quel ramo alla Camera per la nuova deliberazione"

NOTA: Il parere è stato deliberato dalla Giunta all'unanimità dei presenti, dopo che uno dei suoi membri aveva abbandonato l'aula della riunione dichiarando il proprio dissenso. Sulla questione si è espressa anche la Giunta per il Regolamento del Senato nella seduta dell'11 marzo 1992 (Giunte e Commissioni parlamentari pagg. 3 e 4)