Camera dei deputati Dossier NIS16011

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 2326 - Trattamento medico e farmacologico dei responsabili di reati sessuali
Riferimenti:
AC N. 2326/XVI     
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 11
Data: 22/07/2009
Descrittori:
FARMACOLOGIA E TERAPIA   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia

 

 

NOTE INFORMATIVE SINTETICHE 

 

 


N. 11 - 22 luglio 2009

 

A.C. 2326

Trattamento medico e farmacologico dei responsabili

di reati sessuali 

 

In Francia per i responsabili di reati sessuali la cosiddetta “castrazione chimica” fa parte dei trattamenti medici che costituiscono, insieme ad altre misure di assistenza sociale o di controllo giudiziario, una pena alternativa o accessoria denominata “suivi socio-judiciaire (SSJ), introdotta nel diritto penale francese nel 1998. L’obiettivo è quello di prevenire la recidiva degli autori di un reato a carattere sessuale (aggressione sessuale, stupro ...) inducendoli, con forti motivazioni, a sottoporsi a misure di assistenza sociale o di controllo o a seguire specifici trattamenti medici  (Nouveau Code Pénal,  articoli da 131-36-1 a 131-36-8: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8C99DCD8FACCD4AE0CEA851CCE4A238D.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181732&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090721).

La misura del suivi è prescritta dalla giurisdizione competente al momento del giudizio (Tribunale correzionale, Corte d’appello o altra giurisdizione) come pena complementare o sostitutiva della pena detentiva ed è incompatibile con misure di sospensione dell’esecuzione della sanzione penale “con messa alla prova” (sursis avec mise à l’épreuve) (Nouveau Code Pénal, articolo 131-36-6).

Il magistrato giudicante può solo “prescrivere” un suivi socio-judiciaire, mentre sarà il giudice per l’applicazione delle pene (Juge de l’application des peines – JAP) ad assicurarne l’esecuzione. Tra le misure previste nell’ambito del SSJ il condannato può essere assoggettato all’obbligo di seguire un trattamento medico; si tratta di una vera e propria “ingiunzione di cure mediche”, in quanto il principio di adesione volontaria del condannato alle cure è rispettato solo formalmente: il presidente della giurisdizione giudicante indica che “nessun trattamento potrà essere avviato senza il suo consenso, ma, se egli rifiuta le cure che gli saranno proposte, potrà essere data esecuzione alla pena detentiva pronunciata (in giudizio)” (Nouveau Code Pénal, articoli 131-36-2 e 131-36-4). Nei giorni antecedenti la liberazione il JAP informa in modo solenne l’interessato sugli obblighi derivanti dal SSJ a lui imposto, sulla durata e le condizioni del SSJ e sulle sanzioni in caso di non rispetto degli obblighi. Se il condannato non si adegua alle prescrizioni decise, sarà costretto a scontare la pena detentiva o una pena detentiva supplementare.

Quando il condannato è stato fatto oggetto di una “ingiunzione di cure” il JAP può ordinare una perizia medica prima della liberazione, realizzata da un solo esperto, salvo decisione motivata del JAP, per stabilire il trattamento a cui dovrà essere sottoposto il condannato.

La durata del SSJ decorre a partire dalla liberazione, anche se il condannato ha iniziato il trattamento già durante il periodo di carcerazione.

Un medico coordinatore (uno psichiatra o comunque un medico con formazione appropriata), diverso dal medico incaricato della perizia iniziale, segue l’articolazione dei trattamenti medici e riferisce periodicamente al JAP sull’attuazione della pena. Entro un mese dalla liberazione il medico coordinatore intervista il condannato e lo informa, prima dell’inizio dei trattamenti, delle modalità di esecuzione della “ingiunzione delle cure” alle quali sarà sottoposto, chiedendogli eventualmente di scegliere un medico curante. Il medico curante può prescrivere al condannato, a complemento della psicoterapia, un trattamento farmacologico mirante a inibire la libido, reversibile e consistente nell’assunzione di ormoni, denominato “castrazione chimica”. Il trattamento non è curativo e produce i suoi effetti solo per il tempo di assunzione dei farmaci. Il trattamento non può essere somministrato senza consenso scritto del paziente, rinnovato almeno una volta l’anno. Le relazioni tra condannato e medico curante sono regolate dal Codice di deontologia medica ed il JAP non può in alcun caso intervenire in merito allo svolgimento delle cure, anche se il medico curante può informare il JAP, direttamente o attraverso il medico coordinatore, dell’interruzione del trattamento e di tutte le difficoltà incontrate nell’esecuzione dei trattamenti, senza che ciò sia considerata una violazione del segreto professionale.

La legge prescrive sistematicamente la pena accessoria della “ingiunzione delle cure” per gli autori di un grave reato (crime) di natura sessuale, salvo decisione contraria del giudice, mentre viene decisa solo nel 20 per cento degli altri reati (de nature délictuelle). Più della metà dei suivis socio-giudiziari sono pronunciati per reati sessuali commessi ai danni di un minore (Ministère de la Justice, Le suivi socio-judiciaire: bilan de l’application de la loi du 17 juin 1998 in INFOSTAT JUSTICE, n. 94/2007 - http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_infostat94.pdf).

I condannati che rifiutino di sottoporsi al trattamento non potranno beneficiare, tra l’altro, di riduzioni di pena o di libertà condizionale, mentre l’avvio di una terapia destinata a “limitare i rischi di recidiva” già durante il periodo di carcere viene considerato come manifestazione di “seri sforzi di riadattamento sociale”. La durata del SSJ non può eccedere i 10 anni in caso di reato (délit), i 20 anni in caso di reato grave (crime) di natura sessuale.

 

In Germania, la castrazione è considerata giuridicamente come una lesione personale grave, ed è pertanto punibile a norma dell’art. 226 del codice penale.

La legge sulla castrazione volontaria, emanata nel 1969 e in vigore dal 1973 (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kastrg/gesamt.pdf), definisce la castrazione come trattamento medico diretto a ridurre le conseguenze di un impulso sessuale abnorme ed elenca le condizioni da rispettare affinché il trattamento non sia penalmente sanzionabile: il paziente deve avere più di 25 anni e aver manifestato il suo consenso, il trattamento deve essere finalizzato a prevenire, guarire o mitigare gravi malattie fisiche, disturbi o sofferenze psicologiche dipendenti dall'impulso sessuale abnorme, gli svantaggi non devono essere spropozionati rispetto ai benefici prevedibili, l’impulso sessuale, in base alla personalità e alla condotta del paziente, deve far temere il compimento di reati previsti da alcuni articoli del codice penale, tra cui quelli legati all’abuso sessuale (artt. 176-179 StGB). Il trattamento di castrazione può essere disposto solo quando un collegio peritale (Gutachterstelle) abbia verificato il rispetto delle condizioni imposte dalla legge. Dopo la castrazione il detenuto può essere rilasciato con sospensione condizionale della pena (§ 67d Abs. 2 StGB) se viene valutato non più pericoloso per la società.

Sebbene la legge sulla castrazione volontaria sia ancora in vigore, viene ormai raramente applicata, specialmente dopo che se ne è verificata la limitata efficacia preventiva in alcuni casi che hanno avuto grande risonanza negli anni ’80 (ad es. Klaus Grabowski). Nell’ospedale criminale di Berlino è tuttavia cominciata nel 2002 una ampia sperimentazione di farmaci antiandrogeni su pazienti condannati per reati sessuali (cfr. Die Durchführung antiandrogener Behandlung von Sexualstraftätern im Berliner Maßregelvollzug, in “Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, p. 129-140).

 

Nel Regno Unito, la sottoposizione a trattamenti farmacologici dei sex offenders ha luogo su base volontaria e previo consenso informato dei destinatari, nel quadro della loro partecipazione ai programmi predisposti dal Probation Service per i responsabili di crimini sessuali considerati a rischio di reiterazione del reato (Sex Offender Treatment Programmes - SOPT). Le condizioni per il reclutamento nei programmi SOPT, per l’accesso alla somministrazione farmacologica e per l’individuazione del trattamento applicabile, da valutare caso per caso sotto controllo medico-psichiatrico, sono oggetto di istruzioni emanate nel 2007 dal Probation Service (si tratta della circolare PC35/2007 – Medical Treatment for Sex Offenders, consultabile all’indirizzo di rete: http://www.probation.homeoffice.gov.uk/files/pdf/PC35%202007.pdf). Queste disposizioni hanno vigenza fino al 2010, stante la considerazione ancora sperimentale dell’efficacia dei trattamenti cosiddetti di “chemical castration”, finora effettuati con riferimento ad una limitata platea di detenuti. Al tema dell’efficacia e delle condizioni di applicabilità del trattamento farmacologico dei responsabili di reati sessuali ha dedicato alcuni articoli di approfondimento, nel luglio 2008, la Prison Service Journal, rivista curata dallo stesso Probation Service (consultabile all’indirizzo di rete http://www.hmprisonservice.gov.uk/assets/documents/10003BCDthe_use_of_medication_in_treatment.pdf ).

 

 

 

 

 

 

 

 

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