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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2010
285.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
ALLEGATO
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ALLEGATO

Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

RELATORE ALLA COMMISSIONE SENATORE GIUSEPPE PISANU

Alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie è stato affidato, innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l'altro, di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».
La stessa legge (articolo 1, comma 1, lettera n) ha, altresì, affidato il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei Consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali».
La Commissione - che ha tra l'altro istituito un apposito Comitato sul rapporto tra mafia e politica - ha ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative.
La Commissione ha convenuto sulla perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati.
La Commissione, pertanto:
nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti;
nell'affidare al momento successivo alle elezioni, in quanto più propriamente riservato alla fase dell'indagine, il puntuale controllo degli eventuali casi di commistione tra mafia e politica e la conseguente relazione alle Assemblee parlamentari;
nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle Istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle Istituzioni;
nel richiamare e nel condividere il lavoro svolto nel corso della precedente Legislatura, in presenza di una diversa maggioranza parlamentare, formula il seguente codice di autoregolamentazione:

Art. 1.

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento

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ad altre liste, candidati alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) nonché delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 della legge n. 203 del 1991.

2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

1. I Presidenti delle Regioni, i Sindaci e i Presidenti delle Province si impegneranno a uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall'articolo 1.

Art. 3.

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.

La presente Relazione al Parlamento ed il connesso articolato sono stati approvati all'unanimità nella seduta del 18 febbraio 2010.