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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2012
685.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 12.56, 12.55, 13.035, 36.28, 37.95 E 45.16 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 12.

  All'articolo 12, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa l'attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva connesso alla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentati dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività della stessa.
12. 56. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 12.55 dei relatori

  Al comma 9-ter, dopo le parole: sono assegnati aggiungere le seguenti: ai cittadini italiani o comunitari appartenenti,.
0. 12. 55. 1. Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi.

  All'articolo 12, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis.
Al fine di rimuovere le condizioni che hanno determinato la proroga di cui all'articolo 29, comma 16, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per «l'edilizia agevolata programmi centrali» risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011, di cui all'articolo 2, lettera f) e dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari complessivamente ad euro 67.990.056,04, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex Iacp comunque denominati.
  9-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, dopo l'ultimazione degli interventi, sono assegnati alle particolari categorie di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Qualora gli alloggi recuperati risultassero insufficienti a soddisfare le necessità delle citate particolari categorie, si provvede, in deroga alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, all'assegnazione di alloggi disponibili di proprietà dei comuni o degli ex Iacp comunque denominati a dette categorie ovvero assegnando ai comuni le risorse non spese di cui al comma 1 per sostenere il pagamento dei relativi canoni di locazione.
  9-quater. Con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono definiti i criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex Iacp comunque denominati, ovvero di attribuzione ai Comuni nel caso di cui al comma 2, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
12. 55. I relatori.

Pag. 36

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:
  «5-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
  5-ter. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 5-bis non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
  5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
13. 035. I Relatori.

ART. 36.

  All'articolo 36, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. L'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente: «9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito, i sistemi di sicurezza Pag. 37operativa già in atto possono continuare ad essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
36. 28. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 37.95

  Sostituire i capoversi commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.
   b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente».

  5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da Pag. 38tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
0. 37. 95. 1. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

  Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 con i seguenti:
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica».

  5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità Pag. 39gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
  7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura delle imprese localizzate nel territorio della Provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.
0. 37. 95. 2. Del Tenno.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre Pag. 40dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.
   b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente.
0. 37. 95. 3. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: L'amministrazione competente con le seguenti: Le Regioni e le province autonome; sostituire le parole: l'Autorità concedente con le parole: le Regioni e le province autonome.
0. 37. 95. 4. Del Tenno.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: ad un diverso uso delle acque con le seguenti: all'uso potabile o ad un diverso uso delle acque.
0. 37. 95. 5. Carella.

  Al comma 4, lettera a) dopo le parole: ...del bacino idrografico di pertinenza, aggiungere le seguenti: e prioritariamente,; sopprimere le parole: e prioritariamente, che precede le parole: , all'offerta economica;.
0. 37. 95. 6. Del Tenno.

  Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: e prioritariamente,.
0. 37. 95. 7. Del Tenno.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: e degli altri beni oggetto di concessione.
0. 37. 95. 8. Quartiani.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria, sopprimere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
0. 37. 95. 9. Abrignani.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.
0. 37. 95. 10. Abrignani.

  Al comma 4, capoverso, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
0. 37. 95. 11. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

Pag. 41

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto n. 1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
0. 37. 95. 12. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
0. 37. 95. 13. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

  Sopprimere il comma 7.
0. 37. 95. 14. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

  Al comma 7, dopo le parole: di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico inserire le seguenti: , comunque non inferiori al 15 per cento della produzione annua di energia elettrica.
0. 37. 95. 15. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento parametrata al canone di concessione pattuito è destinata dalle Regioni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della Provincia o dell'Unione dei Comuni o dei Bacini Imbriferi Montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti le concessioni di cui al presente comma.
0. 37. 95. 16. Quartiani, Del Tenno, Codurelli.

  Al comma 7 sostituire le parole: possono destinare con la seguente: destinano ed aggiungere, in fine, le parole: il valore complessivo delle risorse destinate ai clienti localizzati nel territorio come previsto dal presente comma non può essere inferiore al 30 per cento del canone di concessione.
0. 37. 95. 17. Quartiani, Del Tenno, Codurelli.

  Sostituire i commi da 4 a 8 con i seguenti:
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dello acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali Pag. 42di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trent'anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione a all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma l'Autorità concedente indice la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successive alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata.
   b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto».

  5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e rese note nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento al beni di cui al citato articolo 25, comma 1, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto del contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, Pag. 43i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
  7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della Provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.
  8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
37. 95. I Relatori.

  All'articolo 45, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» fino alla fine dell'enunciato alla lettera e) alle parole «genuinità della provenienza;» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente. «Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un'attività con i terzi:
   a) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete;
   b) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
   c) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

  Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:
   a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
   b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
   c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione Pag. 44dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
   d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
   e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».

  2. Al comma 2, dopo le parole «annotazioni d'ufficio della modifica.» aggiungere le seguenti: «Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica».
45. 16. I Relatori.

Pag. 45

ALLEGATO 2

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 12.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'attività della Cabina di Regia, con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza.
12. 14. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Miotto, Realacci, Viola.

  Al comma 3, lettera e), dopo la parola: ambientale aggiungere le seguenti: e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.
12. 35. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato ed è composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.
  2. Partecipano altresì alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale Pag. 46della Presidenza del Consiglio dei ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.
  5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12.01. La Loggia, Causi, Lanzillotta, Tabacci, Leo, Bernardo.

ART. 34.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: redatte in lingua italiana aggiungere le seguenti: o inglese; al secondo periodo, sostituire le parole: I documenti redatti in altra lingua con le seguenti: I documenti redatti in altre lingue.
*34. 24. Lazzari, Romani.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: redatte in lingua italiana aggiungere le seguenti: o inglese; al secondo periodo, sostituire le parole: I documenti redatti in altra lingua con le seguenti: I documenti redatti in altre lingue.
*34. 25. Froner.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis.
Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per la selezione e remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati.
34. 26. (Nuova formulazione) Saglia.

ART. 35.

  Al comma 1, capoverso comma 17, primo periodo, dopo le parole: in attuazione di atti e convenzioni aggiungere le seguenti: comunitari e.
35. 21. Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

ART. 67.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo

  All'articolo 67-bis, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.
0. 67. 018. 25. De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-ter, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: edilizia e della con le seguenti: edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della.
0. 67. 018. 6. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-ter, comma 3, dopo le parole: dai Comuni interessati aggiungere le seguenti: con sede in uno di essi e sostituire le parole: coordina le con le Pag. 47seguenti: coordina gli otto uffici territoriali delle.
0. 67. 018. 30. (Nuova formulazione). Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole: miglioramento sismico, inserire le seguenti: e, ove possibile, adeguamento sismico.
0. 67. 018. 43. (Nuova formulazione). Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

  All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:
   a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;
   b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
   c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
*0. 67. 018. 12. (Nuova formulazione). Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:
   a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;
   b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento Pag. 48ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
   c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti
*0. 67. 018. 13. (Nuova formulazione). Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:
   a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;
   b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
   c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque Pag. 49garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti
*0. 67. 018. 46. (Nuova formulazione). Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

  All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:
   a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;
   b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
   c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
*0. 67. 018. 14. (Nuova formulazione). Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali benefici sono applicati anche agli edifici con unico proprietario.
0. 67. 018. 35. (Nuova formulazione). Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC.
0. 67. 018. 18. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto Pag. 50del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.
*0. 67. 018. 50. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.
*0. 67. 018. 51. De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-quater, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.
0. 67. 018. 52. (Nuova formulazione). De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-quater, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. Le richiamate assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
0. 67. 018. 53. (Nuova formulazione). Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-sexies, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai fini dell'articolo 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati è attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.
0. 67. 018. 48. (Nuova formulazione). De Angelis, Lolli, Piffari.