Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 settembre 2012
703.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina del settore della tutela del credito. C. 4583 Mariarosaria Rossi.

TESTO BASE

Art. 1.
(Definizione).

  1. I servizi per la tutela del credito consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso, nel sollecito e nel recupero in via epistolare, telematica, telefonica e domiciliare per conto di terzi di crediti insoluti; essi si concretizzano nel contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero.
  2. I servizi di cui al comma 1 si concretizzano anche mediante l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito.
  Non costituisce, pertanto, attività di concessione di crediti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 2009 l'acquisto di crediti commerciali o finanziari se esso avviene: allo scopo di realizzarne il recupero e la riscossione, attraverso l'individuazione e la formazione di un patrimonio separato in cui i fondi necessari siano costituiti esclusivamente da mezzi propri.
  3. Le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dalle imprese per la tutela del credito assumono efficacia probatoria qualora siano rispondenti ai princìpi individuati dall'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Regime giuridico dell'attività dei servizi per la tutela del credito).

  1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione all'organismo di controllo abilita allo svolgimento delle attività.
  2. In ordine alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, gli addetti alla tutela del credito che operano in forma autonoma, in regime di mandato con rappresentanza, sono equiparati fiscalmente agli agenti di commercio.

Art. 3.
(Addetti alla tutela del credito: attività, formazione e qualifica professionale).

  1. I soggetti o le imprese muniti dell'autorizzazione dell'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, anche per il tramite di propri addetti, in qualità di lavoratori autonomi, parasubordinati dipendenti, svolgono le seguenti attività:
   a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili Pag. 27in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato;
   b) attività di sollecito e recupero dei crediti che comporti qualsiasi rapporto, telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, con l'obbligato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
   c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante ovvero per conto proprio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1;
   d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.

  2. I soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 e i loro addetti, in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di aggiornamento e qualificazione professionali sulla base di percorsi formativi definiti dall'organismo bilaterale di controllo e regolazione, al fine di garantire la conoscenza il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito, in particolare della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla privacy e tutela del debitore.

Art. 4.
(Organismo bilaterale di controllo e regolazione: definizione e funzioni).

  1. È istituito un organismo bilaterale di controllo e regolazione, di seguito denominato «organismo», avente personalità giuridica e ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria con compiti di controllo e di regolazione dell'attività degli associati e competente in materia di gestione degli elenchi delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 1.
  I componenti dell'organismo sono otto e sono nominati per tre anni, non rinnovabili, con decreto del Ministro della giustizia, secondo le seguenti modalità: due su proposta del Ministero della giustizia, due su proposta delle associazioni di imprese operanti nel settore della tutela del credito di cui all'articolo 1 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, due su proposta delle associazioni riconosciute dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e due su proposta delle associazioni di imprese di parte creditrice comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I componenti dell'organismo svolgono la propria attività a titolo gratuito.
  3. In sede di prima attuazione, l'organismo, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, delibera il proprio statuto ed elegge tra i suoi membri un presidente e gli altri organi che lo statuto prevede. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della giustizia, che può proporre eventuali modifiche.
  4. L'organismo è finanziato dalle quote associative previste dallo statuto e poste a carico degli iscritti.
  5. L'organismo di propria iniziativa o su istanza degli associati, detta norme regolatorie relative all'attività di recupero del credito, nonché all'attività di cui all'articolo 1260 del codice civile. Provvede altresì al sollecito adeguamento dei propri regolamenti alle disposizioni nazionali o comunitarie.
  6. L'organismo provvede alla stipula di convenzioni con singoli istituti finanziari, creditizi o assicurativi, ovvero con le loro associazioni di rappresentanza, nonché con i fornitori di servizi pubblici e privati, per lo scambio di dati utili alle rispettive attività, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali dei soggetti terzi coinvolti.
  7. Al fine di assicurare la piena operatività dei propri iscritti nell'ambito dell'Unione europea, l'organismo provvede, secondo criteri di reciprocità, al loro accreditamento presso analoghi organismi o presso le autorità preposte al controllo Pag. 28dell'attività di recupero del credito esistenti negli Stati membri dell'Unione.
  8. L'organismo verifica la congruità dei requisiti dei richiedenti l'iscrizione, provvede alla loro iscrizione in appositi elenchi e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti per l'iscrizione negli elenchi e individua le regole di dettaglio per l'esercizio delle attività.
  9. L'organismo definisce i requisiti formativi che devono essere acquisiti dagli addetti delle imprese iscritte e definisce la struttura dei programmi di formazione che non possono essere comunque inferiori a 40 ore annuali.
  10. L'organismo verifica il rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
  11. Per il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovuti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti l'organismo applica nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:
   a) il richiamo scritto;
   b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
   c) la cancellazione dagli elenchi.

  12. Per le violazioni previste dal comma 11, l'organismo di controllo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 11, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
  13. L'organismo dispone altresì la cancellazione dagli elenchi nei seguenti casi:
   a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
   b) inattività protratta per oltre un biennio;
   c) cessazione dell'attività.

  14. I soggetti cancellati dagli elenchi possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.
  15. In casi di necessità e di urgenza l'organismo di controllo può disporre in via cautelare la sospensione dagli elenchi per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.

Art. 5.
(Vigilanza del Ministero della giustizia).

  1. La vigilanza sull'organismo è esercitata dal Ministero della giustizia secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità e di economicità dell'azione di controllo e regolazione e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dal medesimo organismo per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia può:
   a) accedere al sistema informativo dell'organismo che gestisce gli elenchi in forma elettronica;
   b) richiedere all'organismo la comunicazione periodica di dati e di notizie;
   c) richiedere all'organismo la trasmissione di atti e di documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; Pag. 29
   d) effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo, nonché convocare i componenti dell'organismo stesso.

  3. L'organismo informa tempestivamente il Ministero della giustizia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette al medesimo Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 6.
(Esclusioni).

  1. Ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Pag. 30

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 499.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice);
   rilevato che preso atto con favore che il presente schema, alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1, è diretto a rendere effettivo il principio di collegialità realizzando pienamente il criterio di rotazione nei collegi di tutti i componenti del Tar, modificando, come peraltro richiesto dalla Commissione Giustizia nel parere espresso il 9 novembre 2011 sul primo schema di decreto correttivo, l'articolo 76, comma 4, del Codice con il richiamo al terzo comma, anziché al quarto, dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., che prevede che, al principio di ogni trimestre, il presidente del tribunale determini con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione, mentre il rinvio al quarto comma dell'articolo 114 impone attualmente, ove all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, la costante presenza del presidente di sezione e del magistrato più anziano, per cui in pratica, l'unico componente del collegio a ruotare è il relatore;
   ritenuto che la scelta di introdurre nello stesso articolo 76 l'obbligo per il presidente del Tar di fissare annualmente, con decreto, i criteri oggettivi per la composizione dei collegi, possa comportare il rischio che in sede applicativa si adottino criteri non omogenei tra i diversi Tribunali, per cui appare opportuno attribuire tale competenza all'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, come peraltro già previsto dall'articolo 6, settimo e nono comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;
   ritenuto, inoltre, che il riferimento nell'articolo 76 del Codice all'articolo 114 delle norme di attuazione del codice di procedura civile possa creare questioni interpretative in quanto tale disposizione si riferisce solo ai presidenti di Tribunale e non anche ai Presidenti Sezione, per cui potrebbero aversi dubbi nel caso di Tribunali suddivisi in più sezioni;
   osservato che la lettera t) del comma 1 dell'articolo 1 è diretta a modificare l'articolo 133 del Codice adeguandone il testo alla recente sentenza n. 162 del 27 giugno 2012 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto eccedente i limiti della delega conferita con la legge n. 69 del 2009 l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alle sanzioni irrogate dalla Consob, non essendo queste, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, espressione di mera discrezionalità amministrativa;
   condivisa, pertanto, la scelta di attribuire nuovamente la competenza sulle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori della Consob ritorna al giudice ordinario (corte d'appello), si segnala che la medesima esigenza si presenta anche per le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate Pag. 31dalla Banca d'Italia, delle quali non si è tenuto conto nella citata sentenza n. 162 della Corte Costituzionale non rientrando nel thema decidendum;
   rilevato che nel frattempo la questione è stata sottoposta alla Corte Costituzionale da diverse ordinanze di Tribunali amministrativi regionali che hanno ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di costituzionalità sollevate dalla Banca d'Italia in tutti i giudizi pendenti per le sanzioni amministrative irrogate;
   ritenuto pertanto opportuno uniformare la giurisdizione sulle sanzioni bancarie e finanziarie, così da ripristinare per le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia e dalla Consob (ai sensi del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza) le competenze giurisdizionali previste prima dell'entrata in vigore del Codice, prevedendo per le relative controversie la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza, nel primo caso della Corte d'appello di Roma e, nel secondo caso delle Corti d'appello del luogo in cui ha sede l'intermediario di appartenenza del soggetto sanzionato,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 3, la lettera i), sia sostituita dalla seguente: i) il comma 4, dell'articolo 76, è sostituito dal seguente: «4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma del codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»;
   2) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera i), sia inserita la seguente:
   i-bis) all'articolo 9 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la rubrica «Calendario delle udienze» è sostituito dalla seguente: «Calendario delle udienze e formazione dei collegi»;
    b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Il presidente del tribunale amministrativo regionale ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza»;
   3) la lettera t) sia sostituita dalla seguente:
    t) all'articolo 133, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; sono esclusi i provvedimenti inerenti ai rapporti di impiego privatizzati adottati dalle predette Autorità e i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
   4) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente:
    b) all'articolo 4, comma 1, i numeri 17) e 19) sono soppressi;Pag. 32
   5) all'articolo 2, dopo il comma 1, siano inseriti i seguenti commi:
  «2. All'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
  “4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
  5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
  6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.
  7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
  8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.”.

  3. All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
  “4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
  5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
  6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.
  7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
  8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima”».

Pag. 33

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 499.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice);
   rilevato che preso atto con favore che il presente schema, alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1, è diretto a rendere effettivo il principio di collegialità realizzando pienamente il criterio di rotazione nei collegi di tutti i componenti del Tar, modificando, come peraltro richiesto dalla Commissione Giustizia nel parere espresso il 9 novembre 2011 sul primo schema di decreto correttivo, l'articolo 76, comma 4, del Codice con il richiamo al terzo comma, anziché al quarto, dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., che prevede che, al principio di ogni trimestre, il presidente del tribunale determini con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione, mentre il rinvio al quarto comma dell'articolo 114 impone attualmente, ove all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, la costante presenza del presidente di sezione e del magistrato più anziano, per cui in pratica, l'unico componente del collegio a ruotare è il relatore;
   ritenuto che la scelta di introdurre nello stesso articolo 76 l'obbligo per il presidente del Tar di fissare annualmente, con decreto, i criteri oggettivi per la composizione dei collegi, possa comportare il rischio che in sede applicativa si adottino criteri non omogenei tra i diversi Tribunali, per cui appare opportuno attribuire tale competenza all'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, come peraltro già previsto dall'articolo 6, settimo e nono comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;
   ritenuto, inoltre, che il riferimento nell'articolo 76 del Codice all'articolo 114 delle norme di attuazione del codice di procedura civile possa creare questioni interpretative in quanto tale disposizione si riferisce solo ai presidenti di Tribunale e non anche ai Presidenti Sezione, per cui potrebbero aversi dubbi nel caso di Tribunali suddivisi in più sezioni;
   osservato che la lettera t) del comma 1 dell'articolo 1 è diretta a modificare l'articolo 133 del Codice adeguandone il testo alla recente sentenza n. 162 del 27 giugno 2012 della Corte Costituzionale , che ha ritenuto eccedente i limiti della delega conferita con la legge n. 69 del 2009 l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alle sanzioni irrogate dalla Consob, non essendo queste, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, espressione di mera discrezionalità amministrativa;
   condivisa, pertanto, la scelta di attribuire nuovamente la competenza sulle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori della Consob ritorna al giudice ordinario (corte d'appello), si segnala che la medesima esigenza si presenta anche per le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate Pag. 34dalla Banca d'Italia, delle quali non si è tenuto conto nella citata sentenza n. 162 della Corte Costituzionale non rientrando nel thema decidendum;
   rilevato che nel frattempo la questione è stata sottoposta alla Corte Costituzionale da diverse ordinanze di Tribunali amministrativi regionali che hanno ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di costituzionalità sollevate dalla Banca d'Italia in tutti i giudizi pendenti per le sanzioni amministrative irrogate;
   ritenuto pertanto opportuno uniformare la giurisdizione sulle sanzioni bancarie e finanziarie, così da ripristinare per le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia e dalla Consob (ai sensi del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza) le competenze giurisdizionali previste prima dell'entrata in vigore del Codice, prevedendo per le relative controversie la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza, nel primo caso della Corte d'appello di Roma e, nel secondo caso delle Corti d'appello del luogo in cui ha sede l'intermediario di appartenenza del soggetto sanzionato,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 3, la lettera i), sia sostituita dalla seguente: i) il comma 4, dell'articolo 76, è sostituito dal seguente: «4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma del codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»;
   2) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera i), sia inserita la seguente:
    i-bis) all'articolo 9 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modifiche:
   c) la rubrica «Calendario delle udienze» è sostituito dalla seguente: «Calendario delle udienze e formazione dei collegi»;
   d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Il presidente del tribunale amministrativo regionale ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza»;
   3) la lettera t) sia sostituita dalla seguente:
    t) all'articolo 133, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; sono esclusi i provvedimenti inerenti ai rapporti di impiego privatizzati adottati dalle predette Autorità e i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
   4) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente:
    b) all'articolo 4, comma 1, i numeri 17) e 19) sono soppressi;Pag. 35
   5) all'articolo 2, dopo il comma 1, siano inseriti i seguenti commi:

  «2. All'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
  “4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
  5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
  6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.
  7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
  8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.”.

  3. All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
  “4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
  5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
  6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.
  7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
  8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.”».

Pag. 36

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06745 Bernardini: Sul diritto alla salute dei detenuti con particolare riferimento alla tutela di tale diritto nel carcere di Spoleto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in discussione, l'On. Bernardini chiede notizie relativamente alle condizioni di salute del detenuto Domenico Papalia ristretto, inizialmente, presso la casa di reclusione di Spoleto ed oggi detenuto presso l'istituto penitenziario di Nuoro, dove è stato trasferito dal 29 luglio scorso per esecuzione pena.
  Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha segnalato che sin dal momento del suo ingresso nell'istituto di Spoleto, avvenuto il 4 gennaio scorso, la situazione sanitaria del Papalia è stata costantemente ed attentamente seguita dai sanitari presenti nell'istituto penitenziario umbro ed il detenuto è stato sottoposto a visita dal medico di assistenza primaria, che ha segnalato le patologie organiche presenti e le terapie da seguire.
  In proposito, va innanzi tutto chiarito che il detenuto in questione è risultato affetto da «ipertrofia prostatica» e non da «patologia tumorale maligna» come indicato nell'atto ispettivo e le sue condizioni sono state regolarmente monitorate.
  Quanto, poi, alla mancata somministrazione delle terapie necessarie al Papalia, il Dipartimento competente ha precisato che l'area sanitaria, non avendo momentaneamente a disposizione i farmaci richiesti, ha provveduto a sostituire gli stessi con prodotti a molecole simili ed uguali, in attesa dell'erogazione dei farmaci richiesti da parte della farmacia del presidio Ospedaliero di Spoleto. Infatti, sulla base delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, le direzioni degli istituti sono tenute a rifornirsi direttamente con il servizio farmaceutico aziendale, ad eccezione dei casi di estrema urgenza per i quali è possibile utilizzare il ricettario del S.S.N., con possibilità di ricorrere alle comuni farmacie territoriali. Preme, comunque, sottolineare che la sostituzione con i farmaci a disposizione ha comportato, per un farmaco, la somministrazione di prodotto con identica molecola e, per altro farmaco, la somministrazione di un prodotto a molecola simile.
  Deve, peraltro, precisarsi che, dall'esame clinico effettuato, non risulta che le condizioni di salute del Papalia abbiano subito un peggioramento rispetto alle scelte terapeutiche compiute dai sanitari, tenuto conto che l'ecografia prostatica eseguita il 23 marzo 2012 non ha rilevato un aggravamento dell'ipertrofia prostatica mentre il PSA, eseguito il 15 febbraio 2012, ha evidenziato un valore non patologico (1,99 ng/ml con valori di riferimento tra 0,00-4,00).
  Passando alle altre questioni segnalate dall'Onorevole Bernardini si osserva che:
   la pianta organica prevista per il personale medico della casa di reclusione di Spoleto risponde a quanto stabilito nelle linee di indirizzo della Regione dell'Umbria: dal lunedì al venerdì, nelle ore antimeridiane, sono infatti presenti due medici, mentre nel pomeriggio e durante il turno festivo, prefestivo e notturno è presente una sola unità. Pag. 37
  Si precisa, al riguardo, che la ASL n. 3 è l'unica che nella Regione ha effettuato concorsi per l'assunzione di tutto il personale sanitario presente in Istituto, rimuovendo in tal modo situazioni di precarietà;
   quanto, infine, alla popolazione detenuta, alla data dell'11 settembre scorso presso l'istituto di Spoleto erano presenti 672 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 453 posti e tollerabile di 701 posti detentivi.

Pag. 38

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06753 Bernardini: Sulla morte di un cittadino georgiano avvenuta in una camera di sicurezza della questura di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On. Bernardini gli elementi informativi da lei richiesti in merito all'avvenuto decesso in una camera di sicurezza della questura di Milano del cittadino georgiano rispondente al nome di Georgi Bacrationi attengono, per molti aspetti, alla competenza del Ministero dell'Interno. Quest'ultimo, espressamente interpellato sulle modalità dell'accaduto e sullo stato delle camere di sicurezza della questura milanese ha preliminarmente precisato che i fatti indicati nel documento parlamentare risalgono all'ottobre 2008 e non al 2011: pertanto è in data 9 ottobre 2008, che il preposto personale di Polizia ha rinvenuto all'interno delle camere di sicurezza della Questura di Milano, il corpo esanime di Bacrationi Giorgi.
  Il cittadino georgiano, invero, era stato tratto in arresto il giorno precedente in quanto sorpreso nell'atto di compiere un furto aggravato in concorso con un connazionale e un cittadino russo, anche loro indagati in stato di arresto nella medesima circostanza.
  Il Bacrationi, unitamente ai complici, era stato accompagnato in Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento. Dell'avvenuto arresto era stato informato il PM di turno presso il Tribunale Ordinario di Milano, il quale in attesa del processo per direttissima (fissato presso il Tribunale di Milano il giorno 9 ottobre 2008 alle ore 09,30), aveva disposto di associare gli interessati presso le camere di sicurezza della locale Questura.
  Sul punto, il Ministero dell'Interno riferisce che al momento dell'ingresso nelle camere di sicurezza, il personale preposto sottoponeva i tre stranieri ad un accurato controllo sulla persona rilevando l'assenza di lesioni. Inoltre, a tutti veniva dato in visione il «Foglio dei diritti della persona arrestata e fermata» e veniva domandato loro se fossero in buona salute e si sentissero bene, se soffrissero di qualche malattia e se facessero uso di sostanze stupefacenti o farmaci salvavita, in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Poiché il Bacrationi non comprendeva la lingua italiana, sia il «Foglio dei diritti» che le domande relative allo stato di salute venivano tradotti allo straniero con l'ausilio di un connazionale.
  Successivamente, il personale di turno accompagnava il Bacrationi all'interno della cella n. 9, dove poco dopo gli veniva servito il pasto. Durante le ore serali e notturne, dai frequenti controlli effettuati alle celle dagli operatori, non emergeva nulla di anomalo.
  La mattina del 9 ottobre 2008, giungeva presso le camere di sicurezza personale dell’«Ufficio Direttissime» del Tribunale di Milano incaricato della traduzione degli arrestati alle udienze presso il Palazzo di Giustizia. Il personale di turno alle camere – puntualizza l'Interno – si recava, quindi, presso la cella n. 9 per prelevare il Bacrationi ma, nell'aprire la porta ed invitare il cittadino georgiano a svegliarsi, non riceveva risposta.
  Gli operatori, insospettitisi, si avvicinavano al Bacrationi, il quale si trovava disteso sul letto, avvolto tra le coperte e, scoprendolo, notavano che lo straniero appariva pallido e non respirava. Venivano quindi tempestivamente attivati i soccorsi, Pag. 39risultati vani, mentre sul posto interveniva il personale della locale Squadra Mobile e del locale Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi del caso, nonché il medico di turno dell'Istituto di Medicina Legale di Milano che, non avendo evidenziato alcun segno di violenza, si limitava alla constatazione del decesso, riservandosi di inviare direttamente all'Autorità Giudiziaria un dettagliato verbale di sopralluogo.
  Il P.M. di turno, informato del decesso, giungeva sul posto disponendo l'audizione, in qualità di persone informate sui fatti, dei due soggetti tratti in arresto con il Bacrationi, degli altri vicini di cella, nonché degli Agenti di Polizia di Stato che si erano avvicendati nei tre turni di servizio.
  Il personale della Squadra Mobile provvedeva pertanto all'audizione dei citati soggetti, procedendo altresì al sequestro della cella n. 9 e del materiale ritenuto pertinente alle indagini e cioè di un involucro di plastica trasparente aperto da un lato, che presentava una bruciatura verosimilmente di sigaretta, rivenuto nell'imboccatura del foro di scarico del lavandino del bagno interno cella; e di tre mozziconi di sigaretta, di cui uno rinvenuto nel bagno e gli altri due sul pavimento della cella a breve distanza dal letto.
  La consulenza medico legale, disposta dalla Procura della Repubblica di Milano in data 11 ottobre 2008, stabiliva che la causa della morte sia da ascrive ad «arresto cardio-circolatorio, con ogni probabilità da ricondursi a disturbi del ritmo, nella genesi dei quali non è da escludere un ruolo concausale svolto dal metadone, certamente assunto dal Bacrationi. A tale sostanza, di contro, in considerazione delle concentrazioni riscontrate nell'organismo del Bacrationi stesso, non si ritiene – a giudizio del medico legale – di poter attribuire un ruolo causale diretto secondo i meccanismi dell'avvelenamento».
  In considerazione delle citate risultanze medico-legali, in data 2 marzo 2009 veniva, quindi, disposta dagli inquirenti milanesi l'archiviazione del procedimento penale n. 6171/2008, «non essendo emersa alcuna ipotesi di reato» in relazione al decesso del predetto detenuto.
  Tutto ciò premesso, il Ministero dell'Interno fa presente – in linea generale – che i servizi di vigilanza e custodia delle persone arrestate o temporaneamente fermate sono espletati dal personale dipendente, in conformità a quanto disposto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e internazionale e dalle direttive emanate.
  Gli operatori preposti, debitamente muniti di «consegne», sorvegliano le persone fermate, e hanno cura, tra l'altro, di verificare lo stato di efficienza e vivibilità delle camere. Distribuiscono, inoltre, il vitto, assicurano la chiusura delle porte di accesso alle camere di sicurezza e, procedono alla loro apertura soltanto in caso di ingresso o uscita delle persone arrestate o fermate. Verificano che la persona arrestata o fermata sia stata perquisita, controllano a brevi intervalli di tempo – direttamente e visivamente – lo stato delle persone ristrette. Non prendono in consegna, senza pertinente certificato medico, persone che presentino lesioni o accusino malori.
  Peraltro il personale è anche preposto al disbrigo di adempimenti di carattere burocratico, dovendo, tra l'altro, attendere alla puntuale compilazione dei diversi «registri».
  Per quanto riguarda, poi, lo stato dei locali delle camere di sicurezza, il citato Ministero comunica che gli stessi sono formati da 18 celle disposte su due livelli, di cui una adibita a magazzino vitto dei detenuti. Dal novembre 2006 al febbraio 2007 i locali sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione per consentire gli adeguamenti impiantistici ed elettrici in ottemperanza al decreto legislativo n. 626 del 1994.
  Tutte le celle, composte di due vani, di cui uno adibito a bagno, sono dotate di un letto incastonato tra le pareti e il pavimento, provvisto di coperta e materasso ignifughi, con esclusione di lenzuola e cuscino. Tale materiale «lettereccio» viene periodicamente sostituito. In data 10 Pag. 40marzo 2008 l'Ufficio Tecnico Logistico dalla Questura di Milano aveva assegnato alla Divisione Anticrimine, per esigenze connesse alle camere di sicurezza, n. 18 materassi di resina autoestinguente e n. 36 coperte di lana. Ogni cella misura 9.44 mq di lunghezza e 2.70 mq di altezza, parametri superiori a quelli previsti dalla Circolare n. 123/A3/3°/130/188 del 25 giugno 2001 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale è stato trasmesso agli organi territoriali interessati una «scheda di indirizzi progettuali» inerenti alla struttura dei locali adibiti a camere di sicurezza. In conformità a quanto previsto dalla predetta Circolare, ogni cella, già precedentemente ai lavori di ristrutturazione effettuati tra la fine del 2006 e l'inizio del 2008, risultava dotata di impianto di illuminazione ed areazione diretta, con finestre fornite di grate di protezione e ubicate in modo tale da non essere raggiungibili.
  Quanto, infine, al programma di potenziamento ampliamento e ristrutturazione delle camere di sicurezza, si fa presente – da parte dell'Interno – che la maggior parte degli immobili dove sono ubicate tali camere non sono di proprietà dell'Amministrazione dell'Interno e che, pertanto, trattandosi di interventi di carattere straordinario, gli interventi di ampliamento e ristrutturazione sono a carico del proprietario dell'immobile.