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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM (2012) 510 final).

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminate:
    la comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM (2012) 510 final);
    la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final);
    la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final);
    la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final);
   tenuto conto dei pareri espressi dalla BCE il 27 novembre 2012, sulle due proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria;Pag. 102
   considerata la proposta di compromesso presentata il 6 dicembre 2012 dalla Presidenza cipriota sulle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria, in vista della definizione di un orientamento generale del Consiglio;
   preso atto altresì del rapporto del gruppo di lavoro ad alto livello sulla riforma del sistema bancario europeo presieduto dal Governatore della Banca centrale finlandese, Eri Likkanen, presentato il 2 ottobre 2012;
   premesso che:
    le proposte legislative in esame costituiscono due dei pilastri della futura Unione bancaria dell'eurozona, secondo il disegno prospettato dalla comunicazione della Commissione sopra richiamata e confermato dal rapporto del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy sull'attuazione di un'autentica Unione economica e monetaria;
    la creazione di un'Unione bancaria costituisce il primo e più urgente passo nel processo di rafforzamento dell'integrazione economica e fiscale dell'eurozona, essendo volta a spezzare il legame tra debito sovrano e debito bancario e a porre rimedio alla frammentazione del mercato europeo dei servizi finanziari;
    è pertanto necessario che tutti i Paesi membri concorrano utilmente al buon esito del negoziato in corso, evitando comportamenti opportunistici e incoerenti con il rigore sino ad ora manifestato per quanto concerne il processo di risanamento dei bilanci pubblici: si tratta, in particolare, di scongiurare il rischio che prevalga la strenua difesa di interessi localistici, in contraddizione con il disegno complessivo dell'Unione bancaria, e che singoli Stati membri possano, attraverso l'erogazione di ingenti finanziamenti agli istituti di credito nazionali, alterare il corretto funzionamento della concorrenza in tale comparto;
    è necessario, in sostanza, affermare anche in questa materia il principio del rispetto delle regole comuni, analogamente a quanto è avvenuto con la recente riforma della governance economica dell'Unione europea, che ha imposto obblighi puntuali ed uniformi a tutti gli Stati dell'eurozona;
    in tale contesto assume carattere prioritario l'adozione delle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria, in quanto essa costituisce, in base alla dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, la precondizione affinché il Meccanismo europeo di stabilità (MES) possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri;
    subito dopo l'adozione delle proposte relative all'Unione bancaria occorre procedere alla rapida approvazione, senza alterarne l'impianto, della proposta di direttiva sul quadro comune di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e della proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010, nonché alla presentazione della proposta della Commissione relativa all'istituzione di un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico);
    in tale ambito, nel rispetto del principio di proporzionalità, occorre valutare i diversi profili di rischio all'interno del sistema bancario, valorizzando, come peraltro già espressamente previsto nella proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'azione di prevenzione e risanamento, soprattutto in presenza di meccanismi di protezione istituzionale, anche riconoscendo la forma organizzativa a rete integrata;
    l'attribuzione alla BCE, nell'ambito di un sistema di vigilanza multilivello, di compiti specifici, da esercitare in ampia misura in cooperazione con le autorità Pag. 103nazionali, alle quali restano peraltro riservate alcune competenze, appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà;
    sarebbe tuttavia opportuno definire con maggiore precisione i criteri di ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali, nonché i meccanismi di reciproca collaborazione, come sostenuto anche nel citato parere della BCE sulle proposte in esame;
    ferma restando tale articolazione di compiti all'interno del sistema, occorre mantenere, come proposto dalla Commissione europea e sostenuto nel richiamato parere della BCE, in capo alla BCE stessa la responsabilità ultima per la vigilanza su tutte le banche stabilite nell'UE: infatti, l'opzione, sostenuta da alcuni Paesi, di creare un sistema di vigilanza basato su «due livelli», limitando i compiti della BCE alla banche a rilevanza sistemica e riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche, pregiudicherebbe l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e creerebbe incentivi distorti e rischi di riallocazione della raccolta bancaria;
    è necessario assicurare che la separazione, prospettata dalle proposte della Commissione europea, tra i ruoli dell'Autorità bancaria europea (EBA), che eserciterebbe i compiti di regolatore in tutta l'Unione, e della BCE, che opererebbe quale supervisore nell'area euro, non produca il rischio di un potenziale «doppio standard», essendo possibile che il quadro di norme prudenziali e di vigilanza elaborato dalla BCE preveda requisiti più stringenti rispetto a quelli disposti dall'EBA, recando pregiudizio all'integrità del mercato unico;
    sotto questo profilo, l'Italia deve far valere la sua esperienza e la bontà delle prassi di vigilanza adottate nel nostro Paese, che hanno consentito di evitare l'emersione di criticità nel comparto creditizio delle dimensioni e della gravità di quelle emersi in altri Paesi;
    sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio, nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:
   1) si provveda alla rapida adozione delle proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria unificata e, successivamente delle altre proposte relative alla creazione di un'unione bancaria, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sul quadro comune per la risoluzione delle crisi e alla futura proposta relativa ad uno strumento unico di risoluzione delle crisi a livello europeo;
   2) si proceda, contestualmente, a definire le modalità con le quali il Meccanismo europeo di stabilità (MES) potrà erogare un sostegno diretto alle banche;
   3) sia mantenuta l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza unificata a tutte le banche dell'area euro e degli altri Paesi dell'Unione europea che intendano aderire al sistema, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla forma giuridica e dalla relativa propensione al rischio;
   4) siano stabiliti, ferma restando la responsabilità ultima della BCE, criteri puntuali ed omogenei per l'attribuzione da parte della medesima BCE di compiti specifici alle autorità nazionali, e per la reciproca collaborazione tra la BCE e queste ultime, anche al fine di distinguere con certezza i provvedimenti di diretta competenza della BCE, impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia, e quelli di competenza delle autorità nazionali, sui quali sarebbero competenti le giurisdizioni di ciascuno Stato membro;
   5) si proceda, contestualmente alla creazione del sistema di vigilanza centralizzata, Pag. 104ad un'ulteriore armonizzazione delle normative applicabili alle banche, anche attraverso l'elaborazione degli standard tecnici dell'EBA e il loro recepimento in atti delegati della Commissione;
   6) in tale ambito, si valutino i diversi profili di rischio all'interno del sistema bancario, valorizzando, come peraltro già espressamente previsto nella proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'azione di prevenzione e risanamento, soprattutto in presenza di meccanismi di protezione istituzionale, anche riconoscendo la forma organizzativa a rete integrata, ed assicurando comunque la massima omogeneità, a livello europeo, delle regole e delle prassi di vigilanza applicate nell'ambito delle diverse tipologie di banche;

e con le seguenti osservazioni:
   a) nel caso in cui dovesse prevalere, nell'ambito del negoziato in materia, il principio per cui la vigilanza diretta da parte della BCE si applicherebbe ai soli istituti di credito i cui attivi dovessero superare una soglia determinata, si intervenga affinché la soglia non sia stabilita in una misura troppo elevata, al fine di evitare il rischio di mantenere prassi di vigilanza fortemente differenziate, tali da alterare il mercato unico;
   b) si valuti l'opportunità di escludere, per i Paesi che, pur non facendo parte dell'eurozona, volessero aderire al sistema di vigilanza unica, la possibilità di avvalersi di clausole di opt out in caso di dissenso con le decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE prevedendo, in alternativa, che le proposte dell'istituendo consiglio di sorveglianza, qualora adottate all'unanimità, possano essere operative anche senza successiva pronuncia espressa del consiglio direttivo della stessa BCE.

Pag. 105

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM (2012) 510 final).

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 511 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 512 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (Doc. XVIII, n. 68).

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminate:
    la comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final);
    la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final);
    la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final);
    la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final);
   tenuto conto dei pareri espressi dalla BCE, il 27 novembre 2012, sulle due proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria;Pag. 106
   considerata la proposta di compromesso presentata il 6 dicembre 2012 dalla Presidenza cipriota sulle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria, in vista della definizione di un orientamento generale del Consiglio;
   preso atto altresì del rapporto del gruppo di lavoro ad alto livello sulla riforma del sistema bancario europeo presieduto dal Governatore della Banca centrale finlandese, Eri Likkanen, presentato il 2 ottobre 2012;
   rilevata l'esigenza di prestare attenzione all'ipotesi, prospettata come raccomandazione nel predetto rapporto, di procedere, nell'ambito delle attività bancarie, alla separazione legale delle attività di deposito e di finanziamento alle imprese e alle famiglie dalle attività di trading ad alto rischio in titoli e derivati;
   premesso che:
    le proposte legislative in esame costituiscono due dei pilastri della futura Unione bancaria dell'eurozona, secondo il disegno prospettato dalla comunicazione della Commissione sopra richiamata e confermato dal rapporto del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy sull'attuazione di un'autentica Unione economica e monetaria;
    la creazione di un'Unione bancaria costituisce il primo e più urgente passo nel processo di rafforzamento dell'integrazione economica e fiscale dell'eurozona, essendo volta a spezzare il legame tra debito sovrano e debito bancario e a porre rimedio alla frammentazione del mercato europeo dei servizi finanziari;
    è pertanto necessario che tutti i Paesi membri concorrano utilmente al buon esito del negoziato in corso, evitando comportamenti opportunistici e incoerenti con il rigore sino ad ora manifestato per quanto concerne il processo di risanamento dei bilanci pubblici: si tratta, in particolare, di scongiurare il rischio che prevalga la strenua difesa di interessi localistici, in contraddizione con il disegno complessivo dell'Unione bancaria, e che singoli Stati membri possano, attraverso l'erogazione di ingenti finanziamenti agli istituti di credito nazionali, alterare il corretto funzionamento della concorrenza in tale comparto;
    è necessario, in sostanza, affermare anche in questa materia il principio del rispetto delle regole comuni, analogamente a quanto è avvenuto con la recente riforma della governance economica dell'Unione europea, che ha imposto obblighi puntuali ed uniformi a tutti gli Stati dell'eurozona;
    in tale contesto assume carattere prioritario l'adozione delle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria, in quanto essa costituisce, in base alla dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, la precondizione affinché il Meccanismo europeo di stabilità (MES) possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri;
    subito dopo l'adozione delle proposte relative all'Unione bancaria occorre procedere alla rapida approvazione, senza alterarne l'impianto, della proposta di direttiva sul quadro comune di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e della proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010, nonché alla presentazione della proposta della Commissione relativa all'istituzione di un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico);
    in tale ambito, nel rispetto del principio di proporzionalità, occorre valutare i diversi profili di rischio all'interno del sistema bancario, valorizzando, come peraltro già espressamente previsto nella proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'azione di prevenzione e risanamento, soprattutto in presenza Pag. 107di meccanismi di protezione istituzionale, anche riconoscendo la forma organizzativa a rete integrata;
    l'attribuzione alla BCE, nell'ambito di un sistema di vigilanza multilivello, di compiti specifici, da esercitare in ampia misura in cooperazione con le autorità nazionali, alle quali restano peraltro riservate alcune competenze, appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà;
    sarebbe tuttavia opportuno definire con maggiore precisione i criteri di ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali, nonché i meccanismi di reciproca collaborazione, come sostenuto anche nel citato parere della BCE sulle proposte in esame;
    ferma restando tale articolazione di compiti all'interno del sistema, occorre mantenere, come proposto dalla Commissione europea e sostenuto nel richiamato parere della BCE, in capo alla BCE stessa la responsabilità ultima per la vigilanza su tutte le banche stabilite nell'UE: infatti, l'opzione, sostenuta da alcuni Paesi, di creare un sistema di vigilanza basato su «due livelli», limitando i compiti della BCE alla banche a rilevanza sistemica e riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche, pregiudicherebbe l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e creerebbe incentivi distorti e rischi di riallocazione della raccolta bancaria;
    è necessario assicurare che la separazione, prospettata dalle proposte della Commissione europea, tra i ruoli dell'Autorità bancaria europea (EBA), che eserciterebbe i compiti di regolatore in tutta l'Unione, e della BCE, che opererebbe quale supervisore nell'area euro, non produca il rischio di un potenziale «doppio standard», essendo possibile che il quadro di norme prudenziali e di vigilanza elaborato dalla BCE preveda requisiti più stringenti rispetto a quelli disposti dall'EBA, recando pregiudizio all'integrità del mercato unico;
    sotto questo profilo, l'Italia deve far valere la sua esperienza e la bontà delle prassi di vigilanza adottate nel nostro Paese, che hanno consentito di evitare l'emersione di criticità nel comparto creditizio delle dimensioni e della gravità di quelle emersi in altri Paesi;
    sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio, nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:
   1) si provveda alla rapida adozione delle proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria unificata e, successivamente, delle altre proposte relative alla creazione di un'unione bancaria, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sul quadro comune per la risoluzione delle crisi e alla futura proposta relativa ad uno strumento unico di risoluzione delle crisi a livello europeo;
   2) si proceda, contestualmente, a definire le modalità con le quali il Meccanismo europeo di stabilità (MES) potrà erogare un sostegno diretto alle banche;
   3) sia mantenuta l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza unificata a tutte le banche dell'area euro e degli altri Paesi dell'Unione europea che intendano aderire al sistema, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla forma giuridica e dalla relativa propensione al rischio;
   4) siano stabiliti, ferma restando la responsabilità ultima della BCE, criteri puntuali ed omogenei per l'attribuzione da parte della medesima BCE di compiti specifici alle autorità nazionali, e per la reciproca collaborazione tra la BCE e queste ultime, anche al fine di distinguere con certezza i provvedimenti di diretta Pag. 108competenza della BCE, impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia, e quelli di competenza delle autorità nazionali, sui quali sarebbero competenti le giurisdizioni di ciascuno Stato membro;
   5) si proceda, contestualmente alla creazione del sistema di vigilanza centralizzata, ad un'ulteriore armonizzazione delle normative applicabili alle banche, anche attraverso l'elaborazione degli standard tecnici dell'EBA e il loro recepimento in atti delegati della Commissione;
   6) in tale ambito, si valutino i diversi profili di rischio all'interno del sistema bancario, valorizzando, come peraltro già espressamente previsto nella proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'azione di prevenzione e risanamento, soprattutto in presenza di meccanismi di protezione istituzionale, anche riconoscendo la forma organizzativa a rete integrata, ad esempio per quanto riguarda il sistema delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, ed assicurando comunque la massima omogeneità, a livello europeo, delle regole e delle prassi di vigilanza applicate nell'ambito delle diverse tipologie di banche,

e con le seguenti osservazioni:
   a) nel caso in cui dovesse prevalere, nell'ambito del negoziato in materia, il principio per cui la vigilanza diretta da parte della BCE si applicherebbe ai soli istituti di credito i cui attivi dovessero superare una soglia determinata, si intervenga affinché la soglia non sia stabilita in una misura troppo elevata, al fine di evitare il rischio di mantenere prassi di vigilanza fortemente differenziate, tali da alterare il mercato unico;
   b) si valuti l'opportunità di escludere, per i Paesi che, pur non facendo parte dell'eurozona, volessero aderire al sistema di vigilanza unica, la possibilità di avvalersi di clausole di opt out in caso di dissenso con le decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE prevedendo, in alternativa, che le proposte dell'istituendo consiglio di sorveglianza, qualora adottate all'unanimità, possano essere operative anche senza successiva pronuncia espressa del consiglio direttivo della stessa BCE.

Pag. 109

ALLEGATO 3

5-08638 Fluvi e Rubinato: Interpretazione della disciplina in materia di esenzione dall'IMU per le unità immobiliari utilizzate dalle scuole paritarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, recante il Regolamento per disciplinare il pagamento dell'IMU da parte delle organizzazioni non profit. In particolare, gli interroganti sollecitano il Governo a definire in maniera puntuale le condizioni necessarie affinché gli istituti scolastici paritari possano fruire dell'esenzione ai fini IMU.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato quanto segue.
  Il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 è stato emanato in attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, a seguito delle integrazioni apportate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di stabilire, tra l'altro, «gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali».
  Detto Regolamento è stato «legificato» per effetto dell'articolo 9, comma 6-ter, introdotto dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.
  È opportuno precisare che, l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 dicembre 2012, n. 504, applicabile anche all'IMU, è stata oggetto di richieste di informazioni da parte della Commissione Europea che ha analizzato tale esenzione sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
  In quest'ottica, il citato articolo 91-bis è intervenuto per consentire l'applicazione dell'esenzione in parola in termini puntuali e rigorosi, introducendo, non solo, il meccanismo del rapporto proporzionale, declinato nell'articolo 5 del Regolamento, ma anche i criteri generali e di settore per stabilire quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali.
  A questo proposito, il Dipartimento evidenzia che le disposizioni del Regolamento tengono conto dei principi comunitari, anche allo scopo di evitare il rischio di una procedura di infrazione avente a oggetto il nuovo quadro normativo, come raccomandato dal Consiglio di Stato con il parere n. 10380/2012 dell'8 novembre 2012.
  In linea con tali osservazioni, quindi, il Regolamento all'articolo 4, comma 3, lettera c), per quanto concerne lo svolgimento dell'attività didattica, precisa che questa deve ritenersi svolta con modalità non commerciali se, tra l'altro, avviene dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, cosicché gli stessi, come indicato nella comunicazione della Commissione C(2011) 9404 del 20 dicembre 2011, «non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato».
  Infine, il Dipartimento riferisce che sono attualmente in corso approfondimenti istruttori in merito all'eventuale individuazione di parametri di riferimento oggettivi che possano guidare l'attività di accertamento degli enti impositori rispetto alla valutazione dei corrispettivi.

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ALLEGATO 4

5-08639 Barbato: Effetti sulla pressione tributaria complessiva degli incrementi delle aliquote IMU disposti dai comuni e semplificazione delle modalità di calcolo e versamento dell'imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole interrogante, con riguardo all'IMU, chiede di conoscere quanti comuni abbiano deliberato l'incremento delle aliquote, quale sia l'effetto complessivo di tali incrementi sulla pressione tributaria e se il Governo intenda assumere iniziative al fine di semplificare la disciplina del predetto tributo con particolare riferimento alle modalità di calcolo e di versamento della quota di imposta di pertinenza dei comuni sugli immobili diversi dall'abitazione principale.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.
  Per quanto concerne la richiesta inerente agli effetti dell'eventuale aumento delle aliquote deliberate dai comuni sulla pressione tributaria, si fa presente che al momento non si dispone di elementi quantitativi per determinare tale incidenza.
  Peraltro il Dipartimento segnala che tra le proposte emendative al disegno di legge di stabilità (A.S. 3584), al momento in discussione al Senato, è previsto, a tal fine, che i comuni inseriscano, così come sancito dall'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1o marzo 2012, i dati relativi alle aliquote deliberate entro il 1o gennaio 2013 nell'apposita sezione del sito www.portalefederalismofiscale.gov.it.

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ALLEGATO 5

5-08533 Maurizio Turco: Operatività in Italia dell'Istituto opere di religione (IOR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08533 l'onorevole Maurizio Turco ed altri chiedono se, ai sensi del Testo Unico bancario, lo IOR – in quanto banca residente in un paese extracomunitario – sia stato autorizzato dalla Banca d'Italia ad operare in Italia e se risulti che lo stesso abbia stabilito succursali nel nostro Paese.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che le banche extracomunitarie possono operare in Italia tramite succursali ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (cd. Testo Unico bancario).
  Con riferimento al caso specifico, la Banca d'Italia ha comunicato di non aver autorizzato lo IOR ad operare sul territorio della Repubblica Italiana tramite succursali, ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.