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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2008
11.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro della giustizia Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Angelino ALFANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Manlio CONTENTO (PdL), Lanfranco TENAGLIA (PD), Enrico COSTA (PdL), Federico PALOMBA (IdV), Maurizio PANIZ (PdL), Maria Grazia SILIQUINI (PdL), Angela NAPOLI (PdL) e Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL).

Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e, ricordando che risultano iscritti ad intervenire altri deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.25.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli e C. 856 Pisicchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, prima di passare all'esame delle proposte di legge in esame, sottolinea con pronta soddisfazione che da parte di tutti i gruppi vi è stata una immediata adesione alla sua proposta, avanzata nel primo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di considerare come priorità per la Commissione l'approvazione entro l'ultima settimana di luglio di un provvedimento volto a sanzionare le molestie e minacce persecutorie, introducendo anche nell'ordinamento italiano una normativa diretta a contrastare il fenomeno conosciuto in ambito internazionale come stalking. L'esigenza di colmare questa intollerabile lacuna dell'ordinamento italiano è sentita anche dal Governo. Comunica che il Ministro per le pari opportunità, l'onorevole Mara Carfagna, ha annunciato l'imminente presentazione di un disegno di legge diretto ad introdurre nel codice penale una nuova figura di reato volta a punire le molestie insistenti. In attesa di tale presentazione, la Commissione Giustizia oggi avvierà l'esame delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare che nel frattempo sono state tempestivamente presentate. Al fine di evitare diseconomie nei lavori, l'esame riprenderà non appena sarà presentato, il che dovrebbe avvenire in tempi brevissimi, il disegno di legge del Governo. Diversamente si rischierebbe di intraprendere un lavoro che successivamente dovrebbe essere nuovamente ripreso.
Approvare la legge sullo stalking è una priorità assoluta in quanto la normativa vigente non tutela sostanzialmente la vittima di violenze nei momenti anteriori, neanche a fronte del ripetuto compimento di atti che già lasciavano presagire l'evento tragico poi puntualmente verificatosi.
È vero che esiste il reato di molestie, ma si tratta di una mera contravvenzione sanzionata con una pena lievissima, che, come tale, non costituisce un vero e proprio deterrente. Inoltre la molestia è punita soltanto se avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono. La legislazione vigente è poi del tutto carente sotto un profilo essenziale della tutela della vittima delle molestie insistenti: la prevenzione. La vittima non ha gli strumenti adeguati necessari per fermare le molestie quando queste sono in corso. Non ritiene che sia necessario ricordare come nelle cronache quotidiane siano sempre più spesso riportate notizie di donne uccise dai loro persecutori, che le medesime in passato avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, per sentirsi poi rispondere che la legge non fornisce gli strumenti adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico. È intollerabile che in ragione di una carenza legislativa gli episodi di molestie

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insistenti finiscano per costituire casi di cronache annunciate di violenze sessuali o di omicidi.
La gravità del fenomeno è talmente nota che potrebbe essere superfluo ricordare i dati statistici, peraltro riportati nelle relazioni delle proposte di legge in esame, dai quali emerge che il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di stalking, e che più dell'80 per cento delle vittime sono donne. È esperienza comune di tutti che lo stalker è un soggetto pericolosissimo. Non considera più ammissibile che lo Stato non intervenga per colmare una grave e tragica lacuna del suo ordinamento della quale sono poi le donne a pagarne anche con la vita le conseguenze.
Nonostante ciò, evidenzia come nella scorsa legislatura non sia stato possibile approvare la legge sulle molestie insistenti. La Commissione Giustizia dopo un iter travagliato è riuscita ad approvare un testo con l'apporto di tutti i gruppi che tuttavia, per una serie di ragioni, tra le quali la repentina interruzione della legislatura rappresenta solo una delle cause dell'insuccesso finale, non si è poi trasformato in legge. Non è più tollerabile che il Parlamento non dia delle risposte adeguate a chi chiede strumenti per tutelare persone che si trovano in balia di gravi molestie, il cui drammatico epilogo spesso si manifesta già in tutta evidenza quando la vittima cerca inutilmente l'aiuto da parte dello Stato.
Il Parlamento è già in ritardo, per cui non è più accettabile appesantire l'esame parlamentare con tematiche importanti ma del tutto eterogenee rispetto al fenomeno dello stalking. Sarebbe un grave errore entrare nell'ottica della classifica dei soggetti deboli da tutelare e considerare la legge sullo stalking come la negazione di altri eventuali interventi normativi a tutela di altri soggetti deboli. Se vi è l'esigenza di introdurre nell'ordinamento anche altre fattispecie sanzionatorie volte a tutelare categorie di soggetti diverse rispetto a quella delle vittime di stalking, vi saranno specifici interventi normativi in tal senso. Sia pertanto ben chiaro che il procedimento legislativo che oggi si sta avviando è volto all'approvazione di un provvedimento in materia di stalking, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si è svolta il 28 maggio scorso. Si tratta di un chiarimento necessario in vista dell'eventuale abbinamento di proposte di legge che contenessero anche disposizioni aventi ad oggetto altre fattispecie criminose. Salvo una nuova decisione dell'ufficio di presidenza, da tale abbinamento non deriverebbe assolutamente un ampliamento della materia oggetto di esame. È evidente che, se così non fosse, sarebbe sufficiente per chiunque ampliare la materia oggetto di esame presentando una proposta di legge contenente norme sullo stalking e norme su una diversa materia appositamente individuata. Si deve assolutamente evitare che domani o fra qualche giorno, una donna vittima dello stalking non venga tutelata, perché questo Parlamento, per il fatto che la discussione si inserisce nell'ambito di un tema molto più ampio, ha finito per non affrontare una questione della massima urgenza, quale lo stalking. Questo tragico errore è stato fatto nella scorsa legislatura e non sarà ripetuto in questa.
Per quanto attiene alle proposte di legge in esame, quelle presentate dagli onorevoli Contento (C. 407) e Pisicchio (C. 856) riproducono sostanzialmente la disciplina approvata nella scorsa legislatura dalla Commissione Giustizia. Rispetto alla proposta integrale approvata dalla Commissione, entrambe le proposte non contengono la parte relativa all'omofobia, considerato che questa con la materia dello stalking non ha alcuna connessione. Le altre proposte di legge (C. 35 Brugger, C. 667 Lussana e C. 787 Codurelli), invece, riproducono proposte già presentate nella scorsa legislatura dai medesimi proponenti e, quindi, esaminate dalla Commissione in occasione dell'esame che ha portato all'approvazione del testo corrispondente alle proposte degli onorevoli Contento e Pisicchio.

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Tutte le proposte, così come il disegno di legge governativo di prossima presentazione, prevedono tanto una nuova fattispecie di reato volta a punire condotte riconducibili allo stalking, quanto strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale. Quest'ultimo è un punto fondamentale. Con l'introduzione del reato di molestie insistenti non si risolve il problema di anticipare la tutela penale e di avere risposte immediate, in quanto in Italia vi sono processi che durano dieci anni. Ciò significa che, di fatto, il soggetto che fa una denuncia è costretto poi a convivere con la controparte processuale per dieci anni. La tutela cautelare è quindi di essenziale importanza. Quando le molestie da mero fastidio diventano qualcosa di più, è necessario quantomeno inviare una diffida ed avvisare lo stalker. Inoltre, è indispensabile corredare la disciplina dello stalking con una serie di previsioni dirette anche a verificare le condizioni del soggetto aggressore, che a volte ha anche necessità di un trattamento sanitario.
La prima questione che il legislatore si trova ad affrontare quando, come nel caso in esame, deve essere introdotta nell'ordinamento una nuova figura di reato, diretta a punire comportamenti che spesso si concretizzano in forti pressioni psicologiche nei confronti della vittima, è l'esigenza di natura costituzionale che la formulazione della fattispecie sia sufficientemente determinata. Ciò che si può o non si può fare deve essere chiaro e preciso. La necessità ed urgenza di introdurre una nuova figura di reato non possono comportare la previsione di una formulazione della norma che sia generica e che, come tale, si possa prestare a dubbi interpretativi e ad applicazioni anche a casi in cui non ricorra una vera e propria ipotesi di stalking. Allo stesso tempo, si deve evitare il rischio opposto dato dalla previsione di una fattispecie eccessivamente descrittiva e, quindi, non in grado di punire tutte quelle condotte che in concreto può porre in essere lo stalker. Tutti sanno che lo stalker è un soggetto pericolosissimo. Si tratta di un soggetto che, di fatto, si può celare dietro la figura dell'innamorato che scrive soltanto un sms, che sembra più o meno offensivo. Nei fatti, dal mero sms si passa alla telefonata, al pedinamento, all'ingiuria, alle percosse e poi alla violenza brutale.
Sotto il profilo della determinatezza, un punto di partenza possono essere considerate le proposte che riproducono il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura, considerato che il lavoro della Commissione è stato condizionato proprio dall'esigenza di rispettare il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza. Il nuovo delitto, qualificato come «atti persecutori», punirebbe con la reclusione da sei mesi a quattro anni «chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita». Si prevedono poi la procedibilità a querela della persona offesa, nonché due aggravanti se il fatto sia commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva ovvero se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o se ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 339. In questi due ultimi casi si procede d'ufficio, così come nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto sia connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio. Il Ministro per le pari opportunità le ha comunicato che sta valutando l'opportunità di introdurre nell'emanando disegno di legge la previsione della pena dell'ergastolo in caso di morte come conseguenza degli atti persecutori.
Per quanto tale formulazione costituisca un miglioramento rispetto a quelle che nella scorsa legislatura costituivano il punto di partenza dal quale si è mossa la Commissione, ritiene che un ulteriore sforzo debba essere compiuto.
In primo luogo, la rubrica del nuovo reato potrebbe essere individuata nelle

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«molestie e minacce persecutorie» anziché negli atti persecutori. Ciò anche per venire incontro alla terminologia che più frequentemente viene utilizzata. Inoltre nella nozione di molestie persecutorie rientrano gli atti persecutori, che peraltro costituiscono una nozione eccessivamente generica. A ciò si aggiunga che le minacce persecutorie indicano un requisito ulteriore rispetto alle sole minacce di cui all'articolo 612 del codice penale.
Per esigenze di determinatezza e di completezza delle condotte da punire, la Commissione potrebbe valutare se non sia opportuno sostituire l'evento della «sofferenza psichica» con l'idoneità a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima. Da un lato, viene così meglio descritta la nozione di sofferenza psichica e, dall'altro, non è necessario provare di fatto tale situazione psichica, essendo sufficiente provare l'idoneità del comportamento ad arrecare uno stato di ansia o paura che, per essere penalmente rilevante, deve essere comunque grave.
Per quanto attiene alle abitudini di vita, la fattispecie delittuosa potrebbe sostanziarsi nell'idoneità delle molestie o minacce a costringere la vittima ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita anziché nel fatto che sia stato arrecato «un apprezzabile pregiudizio» alle abitudini di vita della vittima. Anche in questo caso la scelta effettuata nella scorsa legislatura appare carente sotto il profilo della determinatezza Quando il pregiudizio può definirsi apprezzabile? Inoltre, anche in questo caso, appare più opportuno incentrare la tipicità sull'idoneità della condotta a determinare un certo evento.
Altro punto che ritiene che susciti delle perplessità è la previsione dell'aggravante nel caso in cui il reo sia stato legato alla vittima da stabile relazione affettiva in quanto, nei casi concreti, la gravità può essere maggiore proprio quando tale relazione non sia esistita. In sostanza, il fatto può essere considerato più grave quando sia commesso da chi non abbia avuto alcuna relazione con la vittima. Sottolinea che con ciò non vuole giustificare l'ex fidanzato persecutore, bensì che la sua condotta non appare più grave rispetto a quella dell'estraneo. Invito pertanto la Commissione a riflettere sul punto.
Rimanendo in tema di aggravanti, potrebbe essere invece opportuno prevederne una nel caso in cui il fatto sia commesso a danno della stessa vittima da persona già condannata per il delitto in esame. In questo caso di recidiva specifica dovrebbe essere prevista una circostanza ad effetto speciale con un forte aumento della pena, come la reclusione da tre ad otto anni. L'ordinamento deve infatti punire gravemente chi persiste nella condotta di stalker.
Altra aggravante potrebbe essere prevista nel caso in cui sia violata la privacy della vittima o vi sia una grave minaccia in tal senso, come nel caso in cui l'ex partner minacci di diffondere immagini intime della vittima. In questa ipotesi la condotta oltre a ledere la tranquillità e libertà della vittima, finirebbe per pregiudicare in maniera grave anche la sua sfera di riservatezza. Per tale ragione potrebbe essere necessaria una ulteriore tutela penale rispetto all'ipotesi base del delitto.
Altro punto sul quale la Commissione dovrà riflettere è quello relativo alle condizioni di procedibilità. Nella scorsa legislatura la scelta è stata a favore della perseguibilità a querela di parte, salvo in casi particolari. A favore di tale scelta vi è l'esigenza di lasciare alla vittima la libertà di scegliere. Inoltre, dall'esterno è spesso difficile poter giudicare l'effettiva dannosità di un certo comportamento molesto. A favore della procedibilità d'ufficio vi è la considerazione che la vittima può non essere libera di scegliere proprio in ragione dello stato di soggezione in cui è stata messa dallo stalker. A ben vedere potrebbero applicarsi i medesimi princìpi utilizzati dal legislatore per la violenza sessuale, prevedendo un regime di perseguibilità a querela di parte con delle eccezioni nei casi in cui la vittima non sia libera di scegliere.
Come ha già accennato, tutte le proposte in esame contengono disposizioni di natura cautelare al fine di garantire strumenti

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di effettiva ed immediata tutela che non siano condizionati dai tempi biblici dell'accertamento giudiziale.
Anche in questo caso il lavoro svolto dalla Commissione può essere un punto di partenza dal quale prendere le mosse. Gli articoli 2 delle identiche proposte di legge presentate dagli onorevoli Contento e Pisicchio prevedono la possibilità che, fino a quando non sia proposta querela per il reato in esame, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con il quale si invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge nel caso in cui, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, sia ritenuta fondata l'istanza.
Anche le proposte di legge presentate dagli onorevoli Brugger e Codurelli prevedono strumenti cautelari emanati dall'autorità di pubblica sicurezza. In questi casi occorre l'autorizzazione del pubblico ministero procedente.
Le proposte di legge degli onorevoli Contento e Pisicchio (identiche al testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura) nonché Lussana e Brugger, prevedono una specifica misura cautelare di natura coercitiva da applicare nel corso del processo penale. Si tratta di vietare all'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o da prossimi congiunti, conviventi o legati da relazione affettiva con la stessa ovvero di imporgli di mantenere una distanza determinata dai medesimi luoghi. Nelle prime due proposte si prevede inoltre che il giudice possa prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Si ricorda che comunque nei casi di molestia insistente potrebbe trovare applicazione anche la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale.
Le proposte di legge degli onorevoli Contento, Pisicchio e Brugger inseriscono opportunamente il reato di molestie insistenti tra quelli per i quali è possibile procedere ad intercettazioni indipendentemente dall'entità della pena edittale. Tali proposte prevedono anche altre modifiche al codice di rito, come conseguenza dell'introduzione del reato di molestie nell'ordinamento. Si prevede, come per altri reati, tra i quali quelli sessuali, l'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici anche quando non ricorre alcuna delle situazioni di non rinviabilità della prova tassativamente previste dal codice di rito; la possibilità che l'esame del minore (di anni 16 per la proposta Brugger) vittima del reato sia effettuato mediante particolari modalità a tutela del minore; la previsione dell'esame del minore o del maggiorenne infermo di mente vittime del reato attraverso l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. La proposta di legge approvata nella scorsa legislatura e, quindi, le proposte di legge presentate dagli onorevoli Contento e Pisicchio modificano anche il codice civile in relazione agli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui agli articoli 342-bis e seguenti, portando da sei a dodici mesi il periodo massimo di durata dell'ordine, che rimane comunque prorogabile.
La proposta di legge presentata dall'onorevole Lussana mira ad istituire uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura ed un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime.
Prima di concludere l'introduzione delle proposte di legge in esame sottopone alla Commissione una particolare questione: la possibilità di applicare al reato in esame l'istituto processuale della «messa alla prova» affidando per un periodo non superiore a un anno l'imputato ai servizi socio-assistenziali del territorio per lo svolgimento delle opportune attività

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di recupero medico e psicologico. Per questo periodo, nel quale sarebbe sospeso il corso della prescrizione, il processo sarebbe sospeso e sarebbero comunque applicabili misure cautelari di natura coercitiva. Decorso il termine di sospensione, spetterebbe al giudice di valutare il comportamento dell'imputato e l'evoluzione della sua personalità, per poi dichiarare estinto il reato in caso di esito positivo della prova ovvero proseguire nel processo in caso opposto. Naturalmente la messa alla prova, subordinata alla richiesta dell'imputato, dovrebbe essere corredata da apposite cautele, quali, ad esempio, il consenso della parte offesa, la concedibilità per una sola volta e la revocabilità in caso di ripetute o gravi trasgressioni delle prescrizioni imposte in via cautelare. Tale misura potrebbe erroneamente apparire come una sorta di rinuncia alla punizione da parte dello Stato, quando in realtà si tratta di un modo per cercare di recuperare effettivamente lo stalker, che sempre più spesso è un soggetto che presenta disagi di natura psicologica ai quali il carcere difficilmente è in grado di porre rimedio.

Marilena SAMPERI (PD) riterrebbe opportuno aspettare non solo la presentazione ed assegnazione del disegno di legge governativo ma anche l'assegnazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali quelle già presentate da deputati del suo gruppo, prima di riprendere l'esame dei provvedimenti in materia di molestie insistenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Samperi, ritenendo che la Commissione debba essere in grado di esaminare tutti i diversi progetti di legge che sono in corso di presentazione o assegnazione.

Barbara POLLASTRINI (PD) esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Presidente Bongiorno nella sua relazione. Riservandosi un intervento più compiuto dopo aver approfondito la predetta relazione ed avere esaminato gli ulteriori progetti di legge che saranno assegnati alla Commissione, sottolinea come il ministro Alfano abbia ribadito la ferma volontà del Governo di ricercare soluzioni il più possibile condivise in materia di giustizia. A tale proposito ricorda che nella precedente legislatura la Commissione ha approvato a larga maggioranza un provvedimento che disciplinava tanto lo stalking quanto l'omofobia, e che non si è tradotto in legge a causa della chiusura anticipata della legislatura. Ritiene quindi che tale testo debba essere il punto di partenza in questa legislatura per arrivare all'approvazione di un provvedimento condiviso a tutela dei soggetti più deboli.

Anna Paola CONCIA (PD) si associa alla richiesta di rinviare l'esame per avere un quadro completo di tutti i progetti di legge assegnati alla Commissione. Sottolinea l'importanza di considerare il provvedimento approvato dalla Commissione nella precedente legislatura, relativo sia allo stalking che all'omofobia, quale punto di partenza. Ritiene, in particolare, che i temi dello stalking siano riconducibili ad una unica idea di comunità e civiltà che dovrebbe caratterizzare il nostro Paese.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) esprime apprezzamento per la tempestività con la quale il tema dello stalking, tanto urgente ed importante, è stato inserito nell'ordine del giorno della Commissione. Ricorda quindi i numerosi problemi e le profonde tensioni che, nella precedente legislatura, sono derivati dalla trattazione in un unico provvedimento delle tematiche dello stalking e dell'omofobia. Al fine di evitare che si riproponga una analoga situazione, ritiene opportuno che i progetti di legge relativi allo stalking siano esaminati separatamente da ogni altra tematica.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno verificare tutti i provvedimenti che saranno assegnati alla Commissione,

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prima di stabilire l'ampiezza delle tematiche che saranno oggetto di esame.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE


Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini e C. 666 Lussana.