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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

  La seduta comincia alle 14.10.

Equo compenso nel settore giornalistico.
C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11a Commissione permanente del Senato.

(Seguito discussione e approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2012.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Ricorda quindi che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni e la II Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazione; le Commissioni V, IX e XI hanno espresso un parere favorevole. Dà quindi conto delle missioni e delle sostituzioni.

  Si passa all'esame dell'articolo 1.
  La Commissione approva quindi l'articolo 1.
  Si passa all'esame dell'articolo 2.Pag. 83
  La Commissione approva quindi l'articolo 2.
  Si passa all'esame dell'articolo 3.
  La Commissione approva quindi l'articolo 3.
  Si passa all'esame dell'articolo 4.
  La Commissione approva quindi l'articolo 4.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che l'articolo 5 non verrà posto in votazione in quanto non modificato, se non nella numerazione conseguente all'inserimento del nuovo articolo 4.
  Ricorda quindi che è stato presentato l'ordine del giorno Enzo Carra 0/3555-B/VII.1. (vedi allegato). Prende atto che il presentatore rinuncia ad illustrarlo.

  Il sottosegretario Paolo PELUFFO si dichiara favorevole all'impegno previsto nell'ordine del giorno presentato.

  Manuela GHIZZONI, presidente, prende atto che il presentatore non insiste nella votazione dell'ordine del giorno accolto dal Governo.

  Giuseppe GIULIETTI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sul provvedimento in esame, ringraziando fra gli altri l'onorevole Moffa quale primo firmatario della proposta di legge. Ricorda di non aver voluto presentare emendamenti al testo per rispettare il lavoro comune e addivenire alla rapida approvazione definitiva del provvedimento, benché il testo già approvato della Camera in prima lettura fosse migliore di quello approvato dal Senato. Raccomanda, quindi, che entro un anno le competenti Commissioni parlamentari possano procedere ad una verifica degli effetti dell'importante provvedimento che si va ad approvare.

  Giorgio LAINATI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando il ruolo importante svolto dalla Commissione cultura nelle riforme concernenti il settore dell'editoria. Condivide le riflessioni dell'onorevole Giulietti sulla preferenza per il testo che era stato approvato in prima lettura dalla VII Commissione. Ricorda, quindi, come nel settore dell'editoria la questione occupazionale si stia presentando in modo drammatico, come evidenziato anche dall'annunciata chiusura del settimanale on line, Daily, da parte del gruppo Murdoch, dopo soli due anni di sperimentazione.

  Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, condividendo tuttavia le riflessioni dell'onorevole Giulietti in ordine alla preferibilità del testo che era stato adottato in prima lettura dalla VII Commissione. Segnala, quindi, come sia stato in particolare inserito un elemento di potenziale farraginosità, rappresentato dall'ampliamento della commissione ministeriale. Raccomanda, poi, di tener conto anche dello sfruttamento dei giornalisti precari televisivi, che prestano la loro opera nelle numerosissime emittenti locali. Ritiene importante, pertanto, approvare una legge che stabilisca regole certe e riconosca tutele adeguate per il rapporto di lavoro per i giornalisti free lance, prevedendo anche idonee sanzioni. Esprime, in conclusione, molta preoccupazione per lo stato di salute del settore editoriale del Paese.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sul provvedimento in esame ringraziando soprattutto gli onorevole Carra e Giulietti che hanno seguito tutto il percorso del provvedimento. Osserva, quindi, come l'approvazione del provvedimento in esame rappresenti la giusta risposta alle pressioni provenienti dagli operatori del settore, dai tantissimi coordinamenti e associazioni dei giornalisti precari. Evidenzia, in generale, come la libertà di stampa debba essere libera da ogni tipo di ricatto, come invece può avvenire nel caso del lavoro dei giornalisti precari. Osserva, in conclusione, che la previsione di controlli sui contratti di lavoro del settore è tanto più necessaria in Pag. 84quanto sono previsti per lo stesso settore contributi a carico dell'erario.

  Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, ricordando di non aver voluto presentare emendamenti, pure necessari rispetto al testo proveniente dal Senato, per non ritardare l'approvazione del provvedimento. Ritiene che la proposta di legge in esame ponga delle giuste regole che si indirizzano alla tutela dei giovani lavoratori, spesso sfruttati nell'attuale mondo del lavoro.

  Il viceministro Michel MARTONE esprime la soddisfazione del Governo per l'importante lavoro svolto dal Parlamento su un provvedimento fondamentale per la tutela dei lavoratori del settore.

  Il sottosegretario Paolo PELUFFO ringrazia per il lavoro svolto la Commissione cultura, l'omologa Commissione del Senato e il Ministero del lavoro, evidenziando come sia importante apprezzare la proposta di legge nell'attuale momento di crisi, che si dirige non solo alla tutela dei lavoratori precari, ma anche alla tutela del diritto d'autore. Rammenta, quindi, come il provvedimento in esame vada inteso come un opportuno completamento della riforma legislativa dei contributi all'editoria.

  Silvano MOFFA (PT) intende ringraziare per il lavoro svolto la Commissione cultura, il relatore, il viceministro Martone e il sottosegretario Peluffo, ricordando che il precariato costituisce un problema più generale del Paese. Auspica che l'approvazione della sua proposta di legge possa costituire solo un primo passo per il riordino complessivo del settore. Ringrazia in particolare la presidente Ghizzoni per aver condotto i lavori in modo tale da consentire una rapida approvazione del provvedimento.

  Il sottosegretario Paolo PELUFFO, intervenendo per una precisazione, assicura che il dipartimento all'editoria per la Presidenza del Consiglio dei ministri offrirà il proprio apporto per un proficuo lavoro per la commissione istituita ai sensi del provvedimento in esame.

  Enzo CARRA (UdCpTP), relatore, ringrazia la presidente Ghizzoni, i rappresentanti e i componenti dei gruppi della Commissione cultura, il viceministro Martone e il sottosegretario Peluffo per aver contribuito ad approvare un provvedimento importante. Ricorda come il Senato abbia migliorato il testo in esame, prevedendo ad esempio termini cogenti per l'insediamento della commissione e per l'ultimazione dei suoi lavori. Auspica, quindi, che nella prossima legislatura ci possa essere modo di monitorare il lavoro della commissione in questione e l'efficace applicazione della legge.

  Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole al provvedimento in esame.

  Manuela GHIZZONI, presidente, esprime soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento largamente atteso. Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.
  La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge n. 3555-B Moffa ed altri, già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11a Commissione permanente del Senato.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Pag. 85

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 4573 Motta.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Letizia DE TORRE (PD), relatore, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, è volta a promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale secondo i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e a prevedere l'emanazione di un unico regolamento ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti, al fine di garantire l'omogeneità e l'unitarietà della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici in attuazione dell'articolo 27 della legge n. 118 del 1971. Tale regolamento ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Sottolinea l'articolo 1, comma 2, prevedeva che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dei lavori pubblici fissasse con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. Ulteriori disposizioni sull'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono altresì previste dall'articolo 24 della legge quadro sull'handicap n. 104 del 1992. Gli articoli da 77 ad 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia) recano, poi, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, già contenute nella legge 13 del 1989, nonché nella citata legge n. 104 del 1992. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 13 del 1989, è stato emanato il decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche». L'articolo 12 di tale decreto prevedeva poi l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione di una Commissione permanente da istituirsi con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. La citata Commissione è stata quindi istituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed ha concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. Nella relazione sono state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia: tra esse l'articolo 27 della legge n. 118 del 1971 che prevede un decreto del Presidente della Repubblica relativo agli edifici, spazi e servizi pubblici, mentre l'articolo 1, comma 2, della legge n. 13 del 1989, trasfuso ora nell'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevede un decreto Pag. 86ministeriale relativo agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. La Commissione ha suggerito, pertanto, l'emanazione di un unico decreto del Presidente della Repubblica di riordino dell'intera materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori. Considerato che il predetto regolamento non è stato ancora emanato, nella risoluzione 7/00266 – approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) il 17 marzo 2010 – è stata rilevata la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo pervenendo all'emanazione del testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche tenendo conto del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale. Il Governo, a sua volta, nell'esprimere parere favorevole sulla risoluzione, ha fatto presente che si era provveduto a ricostituire la Commissione ministeriale e che essa era sul punto di ultimare il lavoro propedeutico alla ridefinizione della normativa. Al Senato, durante la risposta ad una precedente interrogazione – n. 4-01681 – nella seduta del 30 giugno 2009, il Governo aveva precisato che in data 17 novembre 2009 la Commissione aveva deciso di riesaminare la precedente proposta di regolamento per aggiornarla alle sopravvenute necessità e alle modifiche normative intervenute successivamente.
  Ricorda, pertanto, con il comma 1, si prevede l'emanazione di un unico regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì: acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà esprimersi entro trenta giorni; sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997; acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Nel nuovo regolamento dovranno essere coordinate ed aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel citato decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 236 del 1989. In proposito, segnala che, per un verso si fa riferimento all'adozione di un regolamento di delegificazione ex articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988 e, per l'altro, si prevede il coordinamento di disposizioni di rango secondario. Rispetto a quanto previsto per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 503 del 1996 e del decreto ministeriale n. 236 del 1989, l'iter per l'approvazione del nuovo regolamento è più articolato in quanto prevede il parere delle Commissioni parlamentari e quello della Conferenza unificata. L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che la fissazione delle norme tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata avvenga con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto che prevede che debba essere sentito il Consiglio superiore di lavori pubblici. L'articolo 27 della legge n. 118 del 1971 rinvia la definizione delle norme di attuazione ad un decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta dei Ministri competenti. Il comma 2 dispone quindi che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente della Repubblica saranno conseguentemente abrogati il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 ed il decreto ministeriale n. 236 del 1989. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla Pag. 87proposta di parere del relatore, auspicando che si proceda alla sua votazione nella seduta odierna.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 Nastri ed abbinate.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Bruno MURGIA (PdL), relatore, ricorda che Il testo unificato in esame, elaborato dalla XIII Commissione (Agricoltura) in sede referente, reca disposizioni per la promozione dell'agricoltura sociale. Come previsto dall'articolo 1, il provvedimento è finalizzato a facilitare l'accesso adeguato ed uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate. Ricorda che le proposte da cui origina il testo, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica. Nel dettaglio, l'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, volto alla promozione dell'agricoltura sociale. L'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale che comprende le attività volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e alla fornitura di servizi socio-sanitari esercitate dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata. L’ articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.
  Precisa quindi che l'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro. L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio. Aggiunge che l'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno: si stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia; i comuni potranno, poi, definire, particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale. L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.
  Per quanto concerne specificamente i profili di competenza della Commissione cultura, rileva quindi che l'articolo 5, comma 3, prevede che le regioni disciplinano anche gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. L'articolo 6, comma 1, prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. L'articolo 7, comma 2, prevede infine che l'Osservatorio è composto, fra l'altro, da quattro rappresentanti delle Pag. 88amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene necessario passare all'esame in sede legislativa del testo unificato n. 4432-A in materia di insequestrabilità delle opere d'arte, al momento all'esame dell'Assemblea.

  Manuela GHIZZONI, presidente, concorda con il collega Barbieri, riservandosi di verificare con il Governo la disponibilità al trasferimento di sede. Aggiunge che sarebbe opportuno procedere in tempi brevi in sede legislativa anche alla discussione del progetto di legge atto Senato n. 2794, in materia di restauratori, approvato dall'altro ramo del Parlamento.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali.
C. 1614 Madia.

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