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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 13
(Gestione dei residui)
  1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
  2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento e ai quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate sono cancellati. I residui delle spese in conto capitale nonché di quelle relative a lavori, forniture e servizi non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento e ai quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate sono cancellati.
  3. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
  4. Nelle scritture dell'Amministrazione deve tenersi conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.