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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 18
(Riscontro)
  1. La struttura di Riscontro verifica la regolarità degli ordini di incasso e pagamento inviati al Cassiere e delle conseguenti operazioni svolte dallo stesso.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento, prima di essere sottoposti alla firma del Tesoriere, sono trasmessi al Riscontro.
  3. I pagamenti urgenti superiori a euro 3.000 sono autorizzati dal Tesoriere sulla base di un «buono di cassa» emesso dal Riscontro. Negli altri casi il pagamento può avvenire previa semplice emissione del «buono di cassa». Il mandato di pagamento è successivamente emesso, secondo l'ordinaria procedura, sulla base della documentazione acquisita.
  4. La situazione di cassa è accertata e verificata giornalmente. Le richieste del Cassiere di reintegro delle giacenze sono riscontrate prima del loro inoltro al Tesoriere.
  5. L'andamento dei conti esistenti presso gli istituti di credito è controllato dal Riscontro, che provvede a dare disposizioni al Cassiere per la loro movimentazione in base alle relative autorizzazioni, ivi comprese quelle concernenti l'acquisto o la cessione di valuta estera. Analogo controllo è effettuato sui conti correnti postali dei quali l'amministrazione può avvalersi per l'introito di particolari entrate.
  6. Il numerario e gli assegni versati dai terzi sono ricevuti dal Cassiere ai fini dell'emissione della reversale d'incasso.
  7. I documenti di entrata e di spesa estinti sono annullati dal Riscontro che ne cura, altresì, l'archiviazione.
  8. Tutte le operazioni di cassa sono annotate in apposite scritture cronologiche e sistematiche.
  9. Le verifiche di cui all'articolo 75 debbono concludersi con la parificazione delle scritture tenute dal Riscontro e dalla Cassa.
  10. Il Riscontro informa periodicamente il Tesoriere sull'attività svolta, comunicando eventualmente le irregolarità accertate.