Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.
In caso di affidamento dei servizi di cassa ai sensi del comma 5 dell'articolo 19, è istituito presso il Servizio Tesoreria un «fondo cassa» per provvedere ai pagamenti relativi:
alle spese ordinate dalla Presidenza e, in via d'urgenza, dal Collegio dei Questori;
alle spese di cui all'articolo 27;
alle spese di viaggio;
alle anticipazioni per spese di missione dei deputati e del personale della Camera.
La consistenza e la disciplina del fondo di cui al comma 1 sono determinate dal Collegio dei Questori. Esso è reintegrabile in corso d'anno, sulla base dell'approvazione, da parte del Collegio dei Questori, del rendiconto delle spese sostenute, che è presentato a cura del Servizio Tesoreria unitamente ai relativi documenti giustificativi.
Alla liquidazione a valere sul fondo di cui al comma 1 delle spese ivi indicate, si provvede su richiesta dei Capi dei Servizi competenti in base alle disposizioni del Regolamento dei Servizi e del personale e del presente regolamento. Le stesse sono annotate in appositi registri sui quali, separatamente per ogni gestione, sono annotati tutti i pagamenti effettuati.