dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 20
(Fondo cassa)
  1. In caso di affidamento dei servizi di cassa ai sensi del comma 5 dell'articolo 19, è istituito presso il Servizio Tesoreria un «fondo cassa» per provvedere ai pagamenti relativi:
    1. alle spese ordinate dalla Presidenza e, in via d'urgenza, dal Collegio dei Questori;
    2. alle spese di cui all'articolo 27;
    3. alle spese di viaggio;
    4. alle anticipazioni per spese di missione dei deputati e del personale della Camera.
  2. La consistenza e la disciplina del fondo di cui al comma 1 sono determinate dal Collegio dei Questori. Esso è reintegrabile in corso d'anno, sulla base dell'approvazione, da parte del Collegio dei Questori, del rendiconto delle spese sostenute, che è presentato a cura del Servizio Tesoreria unitamente ai relativi documenti giustificativi.
  3. Alla liquidazione a valere sul fondo di cui al comma 1 delle spese ivi indicate, si provvede su richiesta dei Capi dei Servizi competenti in base alle disposizioni del Regolamento dei Servizi e del personale e del presente regolamento. Le stesse sono annotate in appositi registri sui quali, separatamente per ogni gestione, sono annotati tutti i pagamenti effettuati.