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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 21
(Cassiere)
  1. Il Cassiere ha la diretta responsabilità della consistenza, della movimentazione e della custodia dei valori a lui affidati.
  2. Risponde della regolarità dei pagamenti, accertando, in particolare, l'identità dei beneficiari.
  3. Esegue presso gli istituti di credito, con le modalità previste dal presente regolamento, le operazioni di versamento e di incasso.
  4. Il Cassiere compila:
    1. un libro cassa su cui, separatamente per ogni gestione, risultano analiticamente riportati tutti i pagamenti e gli introiti effettuati. Le cifre possono essere aggregate solo quando fanno riferimento ad elenchi o documenti sussidiari;
    2. un registro per il movimento dei mandati di pagamento in cui sono registrati gli estremi dei relativi pagamenti;
    3. un registro dei «buoni di cassa» e degli introiti effettuati;
    4. un registro in cui sono annotate le cauzioni e le fideiussioni, attive o passive per l'Amministrazione.
  5. Nell'espletamento della sua attività il Cassiere si avvale di un sostituto e di altri incaricati delle operazioni di sportello, ai quali somministra i fondi necessari, soggetti a rendiconto. Il Cassiere è sollevato da responsabilità per le specifiche operazioni effettuate da tali soggetti ed agli stessi imputabili su base documentale.