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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA
Capo I - Decisioni di spesa
Articolo 27
(Fondi per esigenze d'ufficio e anticipazione per le minute spese)
  1. I Vice Segretari generali, i Capi Servizio, i Capi Ufficio della Segreteria generale e i titolari di incarico individuale possono avvalersi, per le spese di ufficio di lieve entità il cui pagamento debba avvenire contestualmente all'acquisizione dei beni o dei servizi, di un fondo avente consistenza non rinnovabile pari a euro 10.000 per anno finanziario.
  2. II Segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di un fondo avente consistenza non rinnovabile pari a euro 100.000 per anno finanziario.
  3. L'utilizzo dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è oggetto di rendi- contazione al Collegio dei Questori, secondo i criteri da questo stabiliti.
  4. Il Collegio dei Questori determina annualmente l'importo massimo dei seguenti fondi e delle anticipazioni di spese a valere sui medesimi:
    1. fondo per anticipazioni di spese economali eseguite dal responsabile della competente unità organizzativa, che ne fornisce rendiconto al Capo del Servizio per la Gestione amministrativa;
    2. fondo per anticipazioni di minute spese per gli acquisti urgenti di generi alimentari, eseguite dal responsabile dei servizi di ristorazione, che ne fornisce rendiconto al Capo del Servizio per la Gestione amministrativa;
    3. fondo per anticipazioni di minute spese per gli acquisti urgenti di beni di consumo che fanno capo al Magazzino centrale, eseguite dal responsabile della competente unità organizzativa, che ne fornisce rendiconto al Capo del Servizio per la Gestione amministrativa;
    4. fondo per anticipazioni di spese postali;
    5. fondo per anticipazioni di minute spese necessarie per le attività della Biblioteca, disposte dal Bibliotecario della Camera;
    6. fondo per anticipazioni di minute spese disposte dal Capo del Servizio per la Sicurezza.
  5. Ai fini di cui all'articolo 75, il Servizio Tesoreria verifica la documentazione delle spese effettuate a valere sui fondi previsti dal presente articolo. I fondi di cui al comma 4 possono essere reintegrati previo accertamento della regolarità della relativa gestione.