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Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA
Capo II - Procedura di erogazione
Articolo 33

(Pagamento)

  1. Il Cassiere provvede al pagamento in base a mandato firmato dal Tesoriere.
  2. Al pagamento delle indennità spettanti ai deputati, dei trattamenti vitalizi diretti e di reversibilità, delle compe- tenze del personale dipendente ed estraneo e delle pensioni, nonché al pagamento dei fitti passivi e di tutte le altre spese fisse e predeterminate, si provvede mediante ruoli di spesa fissa, predisposti dai competenti Servizi. I ruoli predetti sono trasmessi mensilmente al Servizio Tesoreria, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 75.
  3. Per le finalità di cui all'articolo 26, nonché per le spese di viaggio e per le imprevedibili spese di ufficio che rivestano eccezionale urgenza, è affidato al Cassiere un fondo di cassa, la cui consistenza massima è deliberata dal Collegio dei Questori. Alla gestione del fondo predetto si provvede con le procedure indicate dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento. Le risultanze riassuntive della gestione di cui al presente comma sono trasmesse al Collegio dei Questori, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a).