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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 44

(Commissioni giudicatrici)(2)

  1. La scelta della migliore offerta per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nonché per i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 500.000, è demandata a una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di commissari, fino a un massimo di cinque. Le funzioni di segreteria della commissione giudicatrice sono svolte dal servizio Amministrazione.
  2. La commissione giudicatrice è presieduta da un Vice Segretario generale ovvero da un consigliere parlamentare con funzione di Capo Servizio, di Capo Ufficio della Segreteria generale o di Capo Ufficio o titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato. Gli altri commissari sono nominati tra i consiglieri parlamentari che abbiano superato la seconda verifica di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4, del Regolamento dei Servizi e del personale.
  3. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché quando ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari sono nominati tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
    1. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
    2. professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
  5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
  6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
  7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
  8. La commissione giudicatrice è nominata dal Collegio dei Questori, su proposta del Segretario Generale. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
  9. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvi i casi di motivato impedimento.
  10. Gli eventuali oneri per la commissione e per gli esperti dei quali la commissione stessa può avvalersi sono inseriti nella autorizzazione di spesa relativa al contratto del cui affidamento si tratta.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per la scelta della migliore offerta per i contratti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, quando non si segue la procedura in economia o non si utilizza il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Nei procedimenti disciplinati dal presente comma la commissione giudicatrice, presieduta da un consigliere parlamentare, è nominata dal Segretario generale, d'intesa con il Collegio dei Questori.

(2)Con deliberazione attuativa del 27 luglio 2011, successivamente modificata dalla deliberazione attuativa del 28 giugno 2012, il Collegio dei Questori ha approvato disposizioni attuative del presente articolo.