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Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE
Articolo 35

(Inventario e classificazione dei beni)

  1. I beni mobili della Camera dei deputati sono registrati in inventari con l'indicazione degli elementi descrittivi, della localizzazione e del valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli di valore minimo ed i materiali di impiego dei reparti, per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalità dell'articolo 37.
  2. L'inventario dei beni mobili è tenuto a cura del Servizio per la Gestione amministrativa; quello del patrimonio librario appartenente alla Biblioteca della Camera è tenuto a cura del Servizio Biblioteca. I rispettivi Capi Servizio sono consegnatari dei beni registrati nei relativi inventari, curano la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei beni registrati e possono disporre periodiche verifiche degli inventari, riferendone al Segretario generale. I Capi Servizio sono subconsegnatari dei beni assegnati in uso al rispettivo Servizio. I compiti attribuiti ai subconsegnatari nonché quelli spettanti agli utilizzatori finali sono individuati dalle disposizioni di cui all'articolo 96.
  3. Gli inventari sono costantemente aggiornati e vengono chiusi al termine di ciascun anno finanziario. Sono sottoposti a revisione attraverso la ricognizione fisica dei beni registrati.
  4. Al fine della redazione del prospetto di sintesi previsto dall'articolo 8, comma 4, i Servizi che curano la tenuta degli inventari forniscono al Servizio Tesoreria i dati occorrenti registrati nei rispettivi inventari.