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Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Articolo 92

(Rapporti con gli organi di vigilanza)

  1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera può autorizzare, anche su richiesta del Datore di lavoro, l'esercizio nei confronti della Camera dei deputati delle funzioni e dei poteri attribuiti agli organi di vigilanza.
  2. Qualora i soggetti che svolgono all'interno della Camera funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro debbano assolvere obblighi di comunicazione, o aventi altro contenuto, strumentali all'esercizio di poteri e di funzioni degli organi di vigilanza, si procede ai sensi del comma 1.
  3. La richiesta di autorizzazione dell'intervento degli organi di vigilanza di cui al comma 1 può essere altresì rivolta al Presidente della Camera dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza indicati all'articolo 86. In tal caso, il Presidente della Camera decide sentito il Datore di lavoro.