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Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Articolo 91

(Soggetti che eseguono servizi o lavori in base a contratto di appalto o contratto d'opera)

  1. I soggetti che svolgono le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetto al medesimo servizio, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per imprese, enti o soggetti che eseguono servizi o lavori in base a contratto di appalto o contratto d'opera possono accedere ai luoghi di lavoro compresi nelle sedi della Camera, ottenere informazioni ed esercitare le connesse attribuzioni, anche qualora ciò sia strumentale all'adempimento di obblighi, solo su espressa autorizzazione del Datore di lavoro. Nel medesimo modo si procede in caso di cantieri temporanei o mobili.
  2. Se l'autorizzazione non è concessa, il Datore di lavoro dispone che i soggetti, che ricoprono presso la Camera dei deputati incarichi corrispondenti a quelli dei richiedenti, cooperino con questi ultimi ai fini dell'esercizio del diritto o dell'assolvimento dell'obbligo che hanno dato luogo alla richiesta.
  3. Nel rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento con i soggetti che eseguono servizi o lavori in base a contratto di appalto o contratto d'opera, anche nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, con deliberazione del Comitato per la sicurezza possono essere limitate le categorie di informazioni che la Camera dei deputati rende a tali soggetti in ottemperanza alla normativa vigente.