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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Articolo 89

(Definizione degli obiettivi e delle spese per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Contestualmente alla presentazione dello schema di programma dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il Datore di lavoro presenta al Collegio dei Questori una relazione programmatica, predisposta sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti Servizi, in cui sono indicati:
    1. gli obiettivi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché le risorse necessarie per gli interventi volti al conseguimento di tali obiettivi;
    2. le prestazioni professionali che il Datore di lavoro attiva per l'adempimento dei propri obblighi normativi.
  2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, e i relativi oneri sono specificamente evidenziati nei programmi settoriali di cui all'articolo 7, comma 2.
  3. Eventuali interventi urgenti non previsti nella relazione di cui al comma 1 e non contenuti nei programmi settoriali ai sensi del comma 2 sono adottati con apposito assestamento dei programmi settoriali stessi.
  4. Il Collegio dei Questori prende atto degli interventi di cui ai commi 2 e 3. In caso contrario, richiede informazioni e chiarimenti al Datore di lavoro che incarica i competenti Servizi di svolgere un supplemento di istruttoria; all'esito di tale istruttoria il Datore di lavoro presenta al Collegio dei Questori una relazione che può recare modificazioni agli interventi indicati o confermarli. Esaminata la relazione, il Collegio adotta la conseguente deliberazione.
  5. In casi straordinari di necessità e di urgenza, ove non sia possibile provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, il Datore di lavoro, con propria determinazione, può disporre spese, anche a valere sui fondi di riserva di cui all'articolo 11, dandone tempestiva comunicazione ai deputati Questori.
  6. Il Responsabile per la sicurezza sul lavoro dà comunicazione al Collegio dei Questori delle convenzioni per le prestazioni professionali di cui al comma 1, lettera b), e dei relativi oneri. Con successiva determinazione il Datore di lavoro procede all'autorizzazione di spesa.