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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Articolo 84

(Preposti ai fini della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

  1. Svolgono funzione di preposto ai fini della normativa dell'ordinamento generale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
    1. i coordinatori di unità operative o titolari di incarico di livello equiparato;
    2. l'Assistente superiore, i vice assistenti superiori, gli assistenti di settore con incarico di responsabile di zona;
    3. i coordinatori responsabili di reparto.
  2. I preposti hanno il dovere di vigilare affinché i lavoratori assegnati alle rispettive unità organizzative osservino le misure di prevenzione e protezione adottate, usino i dispositivi di sicurezza e di protezione e si comportino in modo tale da non creare pericoli per sé o per altri. Essi inoltre:
    1. riferiscono al dirigente le carenze in materia di tutela della salute e sicurezza eventualmente riscontrate nel luogo o nelle attrezzature di lavoro, per le quali non abbiano competenza a provvedere direttamente;
    2. collaborano con il dirigente affinché il livello di informa- zione dei lavoratori sui rischi relativi ai luoghi di lavoro, alle attrezzature e all'attività svolta, risulti adeguato.
  3. I preposti, nell'adempimento degli obblighi connessi a tale funzione, possono impartire ordini, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento dei Servizi e del personale.