Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>
Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati

Art. 4

(Responsabile del procedimento di accesso)

  1. Responsabile del procedimento di accesso è il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale o, su designazione di questo, altro dipendente addetto al Servizio o Ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale o il dipendente da questo delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
  2. Nei casi in cui all'adozione dell'atto sia competente un organo politico, il responsabile del procedimento di accesso è il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale competente all'istruttoria preliminare alla deliberazione conclusiva.