Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1142 |
1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pesca».
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «opposizione»;
b) al comma 4, le parole: «La richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione»;
c) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.