Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1142


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, MECACCI
Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia
Presentata il 22 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento al nostro esame riguarda l'articolo 842 del codice civile, la norma che permette ai cacciatori l'ingresso nei fondi privati.
      Si tratta di una peculiarità giuridica pressoché unica in Europa: una sorta di abdicazione del diritto di proprietà privata - che è costituzionalmente protetto - di fronte a chi esercita la caccia, mentre lo stesso diritto rimane pieno di fronte a chi pratica ogni altra attività, anche più rispondente all'evoluzione della cultura e del costume, come l'osservazione degli animali selvatici. L'articolo 842 del codice civile, dunque, comporta una discriminazione tra i cittadini, generando un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
      Conferendo un sostanziale privilegio al cacciatore la norma rivela anche la sua natura ben datata storicamente; fu introdotta infatti nel periodo fascista, quando si guardava con favore alle manifestazioni con uso delle armi.
      Come è evidente, oggi nella coscienza collettiva sono mutati profondamente parametri e valori e anche nella legislazione si è venuto affermando sempre più decisamente il principio di tutela delle risorse ambientali, che nella materia «caccia» si è tradotto in una limitazione e una regolamentazione più severe del prelievo venatorio, anche in sede internazionale.
      La necessità dell'introduzione di un vero e proprio diritto all'ambiente, espressione di interessi diffusi, è stata ripetutamente sancita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.
      Il contenuto dell'articolo 842 del codice civile appare dunque anacronistico e sempre più estraneo alla sensibilità dell'opinione pubblica. Dal 1976 vi sono state ripetute iniziative referendarie, promosse in particolar modo da Radicali e Verdi insieme, che hanno mirato all'abrogazione della norma ed è doveroso ricordare tra esse quella del 1990: 18 milioni di italiani votarono a favore dell'abrogazione dell'articolo, ma, purtroppo, il quorum per la validità della consultazione fu mancato per una manciata di voti.
      I sostenitori dell'articolo 842 del codice civile sottendono il postulato che la caccia rappresenti un interesse generale e che si possa porre l'attività venatoria sullo stesso piano dell'imposizione di vincoli in materia ambientale, come nel caso della costituzione di un parco nazionale. In realtà si tratta di situazioni completamente diverse e che storicamente hanno subìto una profonda evoluzione. È tutti noto che la proprietà privata, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, può e deve sopportare le limitazioni idonee ad assicurarne la funzione sociale. Ma quale funzione sociale esplica il cacciatore che si aggira nei fondi altrui con pericolo per l'altrui incolumità, spesso danneggiando le colture che sono frutto di un lavoro costante e impegnativo, abbattendo animali selvatici che a volte sono selvatici solo di nome, perché allevati con sistemi che ricordano da vicino quelli degli animali da cortile  ? L'alone un po' romantico del cacciatore si è da tempo dissolto. All'opposto, nella comune sensibilità e nella legislazione del nostro come di altri Paesi è maturata la consapevolezza dei gravi danni che può provocare una caccia indiscriminata; ne sono una dimostrazione le limitazioni temporali soggettive e oggettive stabilite dalla legge n. 157 del 1992.
      Le limitazioni che si possono (e si devono) apportare al diritto di proprietà sono dunque più giustificate se attengono alla tutela delle specie selvatiche e dell'ambiente, perché non vi è dubbio che l'interesse pubblico sia sicuramente prevalente sull'impulso ricreativo, o «sportivo», come definito da chi ritiene che l'attività venatoria possa essere considerata una pratica sportiva. Non è pertanto legittimo che il diritto di proprietà subisca limitazioni per consentire l'attività venatoria e non è giustificata la disparità di trattamento che oggi si determina ai danni degli altri cittadini, cui viene interdetto l'attraversamento dei fondi altrui. Ne deriva che l'accesso al fondo deve essere condizionato all'espressione di consenso del proprietario o conduttore. Qualora si opini diversamente, occorre che al proprietario o conduttore si indennizzi la limitazione che viene a subire nell'esercizio del proprio diritto.
      C'è, inoltre, chi paventa una privatizzazione della caccia legata all'abrogazione della citata norma del codice civile; si dimentica che è chiaramente definita nella legge nazionale la quota destinata all'attività venatoria in riserva, che non può superare il 15 per cento del territorio; c'è poi da rilevare che nessuno può disporre a suo piacimento della fauna selvatica, che, come recita l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, è «patrimonio indisponibile dello Stato» che lo tutela nell'interesse della collettività. Cade dunque anche la preoccupazione di una «caccia per i ricchi» e di una «per i poveri».
      Altro aspetto peculiare è rappresentato dalla violazione che l'articolo 842 comporta non solo della sfera privata, ma delle convinzioni morali del cittadino contrario all'uccisione di animali per divertimento: chi tutela la fauna selvatica sul suo terreno può essere costretto a vederla uccidere, contro la sua volontà, da chi entra nel fondo. Questo è un aspetto legato all'evoluzione del comune sentire e ad un atteggiamento quantomeno di rispetto nei confronti delle altre specie che anche il legislatore deve porsi e al quale deve dare oramai risposta.
      Una buona legge: questo è quanto ancora aspettano i cittadini che hanno sottoscritto e votato le proposte referendarie dei Radicali e dei Verdi volte alla cancellazione dell'articolo 842 del codice civile.
      La presente iniziativa riproduce una proposta di legge già presentata nella XV legislatura dal deputato Mellano e sottoscritta da deputati Radicali e Verdi, che ha ricevuto il sostegno delle associazioni Lega anti vivisezione (LAV), Lega per l'abolizione della caccia (LAC), Ente nazionale protezione animali (ENPA) e Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA) anche attraverso una petizione e una manifestazione svoltasi a Firenze il 15 settembre 2007.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi primo e secondo sono abrogati;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pesca».

Art. 2.

      1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «opposizione»;

          b) al comma 4, le parole: «La richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione»;

          c) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.