Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1814 |
1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età non superiore a dieci anni»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «Il provvedimento di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del caso previsto dal numero 3) del medesimo comma,».
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «in un istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'articolo 285-bis presso una casa-famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età non superiore a dieci anni con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».
1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero del minore). - 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
2. In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente».
1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di prole di età superiore a dieci anni».
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1 anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».
1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole di età non superiore a dieci anni devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri di prole con età superiore a dieci anni.
2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alle prole.
3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
4. La detenzione nelle forme di cui al presente articolo comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.
Art. 47-octies. - (Limiti di applicabilità). - 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza dalla potestà di genitore derivi da una delle condotte illecite contemplate nell'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette di cui all'articolo 47-septies non si applica e, se concessa, è immediatamente revocata».
2. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:
«Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.
3. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza.
Art. 67-ter. - (Case-famiglia protette in convenzione). - 1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni».
5. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 67-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge si applica anche alle detenute madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.