Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2702 |
1. È istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è un organo indipendente e dotato di autonomia di azione.
3. L'ufficio del Garante nazionale è composto dal medesimo Garante nazionale e da un vice Garante nazionale. Quest'ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
4. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale sono nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, e sono scelti tra persone in possesso di un adeguato curriculum professionale, dal quale si evinca una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti.
5. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. Essi rimangono in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei loro successori.
1. Alle dipendenze del Garante nazionale è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a venti unità, su proposta del medesimo Garante nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante nazionale. 1. Il Garante nazionale coopera con gli eventuali garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato.
2. Le relazioni annuali sull'attività svolta dagli uffici dei garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale, sono trasmesse senza ritardo al Garante nazionale.
3. Il Garante nazionale è tenuto a convocare almeno una volta all'anno i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale.
1. Il Garante nazionale, i componenti del suo ufficio e i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei commissariati di pubblica sicurezza dotati di camere di sicurezza. I garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti
a livello regionale, provinciale o comunale, esercitano i diritti di cui al presente comma nei territori di rispettiva competenza.a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;
e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere
e di facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente e autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica e universitaria dei detenuti e delle persone private della libertà personale, inclusi quelli che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia e in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;g) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante nazionale si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
h) promuove iniziative e attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e dell'umanizzazione della pena detentiva;
i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;
l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o agli ex detenuti.
3. Durante la visita i soggetti indicati al comma 1 possono visitare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto, essi possono non essere accompagnati.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno diritto di consultare qualsiasi fascicolo
a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;
b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
c) convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento contestato.
7. Il Garante nazionale è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti sottratti al diritto d'accesso o nelle ipotesi di atti riservati.
8. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il Garante nazionale richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro trenta giorni, confermi o meno l'esistenza del segreto.
1. Tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma.
1. Il Garante nazionale interviene nei casi segnalati, o d'ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute e delle persone comunque private della libertà personale, utilizzando quali
parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e le leggi dello Stato. 1. Rispetto ai casi segnalati ai sensi dell'articolo 6 e a seguito di inchiesta, il Garante nazionale provvede, in via prioritaria, a esercitare una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata affinché si adegui a quanto ritenuto opportuno dal medesimo Garante nazionale.
2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata può:
a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal Garante nazionale;
b) comunicare al Garante nazionale il suo dissenso motivato.
3. Il Garante nazionale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.
4. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, il Garante nazionale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che è pubblicizzata tramite i mezzi di informazione.
5. Nei casi più gravi, il Garante nazionale può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente attivato entro trenta giorni dalla ricevuta informazione, deve essere comunicato al medesimo Garante nazionale.
1. Nei casi di fatti che possono costituire reato, il Garante nazionale ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente.
1. Il Garante nazionale ha l'obbligo di presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.
2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e al Comitato contro la tortura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La relazione annuale è inoltre trasmessa a tutti i Ministeri interessati ed è da questi divulgata alle rispettive strutture periferiche.
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante nazionale può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
1. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale possono essere sostituiti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, con la stessa procedura di nomina, a seguito di impedimento fisico o psichico che ne ostacola l'esercizio delle funzioni.
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
b) al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, al sindaco, al Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale;
c) al magistrato di sorveglianza;
d) al Capo dello Stato.
2. Il reclamo proposto al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato, l'omissione di un provvedimento richiesto, la preclusione a uno spazio trattamentale, la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che determinano la violazione di un diritto o una condizione del reclamante diversa da quella prevista dalla legge.
3. Il magistrato di sorveglianza decide anche sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.
4. Il magistrato di sorveglianza provvede sul reclamo con ordinanza, nella quale, se accoglie il reclamo, indica quale debba essere la decisione o la condotta che l'amministrazione penitenziaria deve tenere, secondo le rispettive competenze della direzione dell'istituto o del provveditorato regionale o del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o di tutti o alcuni di tali soggetti.
5. Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, compresa la direzione dell'istituto interessata, che ha diritto a comparire ed è, comunque, invitata a esprimere, se lo ritiene, le proprie osservazioni. Il magistrato di sorveglianza può anche disporre che il direttore dell'istituto compaia per fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Nell'avviso di udienza deve essere specificato l'oggetto del reclamo.
6. Nel provvedere, il magistrato di sorveglianza indica anche le situazioni di gestione degli istituti che condizionano il provvedimento reclamato, specificando tali
b) il comma 6 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«6. Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti».