Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2702


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI
Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, nonché modifiche agli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti
Presentata il 21 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - C'è da augurarsi che questa sia finalmente la legislatura nella quale sarà istituita la figura del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale. È un atto dovuto nei confronti dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione laddove, all'articolo 27, è stabilito che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Come tutti sappiamo, invece, da anni e da tutte le parti politiche, le cronache delle visite dei parlamentari nelle carceri italiane testimoniano gravissime carenze per la mancanza di spazi vitali, per la fatiscenza degli edifici, per le deprecabili condizioni igienico-sanitarie, per la sostanziale impossibilità di svolgere serie attività scolastiche, lavorative, sportive e di socializzazione, nonché per la pressoché totale mancanza di privacy. Perfino l'attuale Ministro della giustizia ha pubblicamente affermato che gli istituti penitenziari italiani sono incostituzionali. Mentre depositiamo questa proposta di legge i detenuti nelle carceri italiane hanno raggiunto la cifra di 61.003, cioè 17.826 in più della capienza regolamentare e il ritmo di crescita è di almeno mille detenuti in più ogni mese. C'è da fare molto e in fretta per fare sì che le carceri rispettino i parametri previsti dalla Carta costituzionale italiana, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il carcere deve rapidamente trasformarsi da istituzione «opaca» a istituzione «trasparente», aperta agli occhi esterni e al controllo democratico. Occorre pertanto prevedere a livello istituzionale, norme e organi che enuncino e si prefiggano di rendere effettivi i diritti dei detenuti.
      Il punto terminale di questo cammino è la figura del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Si vuol fare riferimento a un organo in grado di compiere un'attività continua di monitoraggio delle violazioni dei diritti umani consumate all'interno degli istituti di pena, di segnalarle agli organismi competenti e di impegnarsi, nella sua funzione di mediazione - alternativa e tuttavia non preclusiva a quella giurisdizionale - per la ricerca di una soluzione che sia, o che possa essere, anche un monito per altri soggetti pubblici e istituzionali. È questa l'attività decisiva svolta dal Garante nazionale: un'attività efficacemente posta in essere da una persona terza ed equidistante, dotata di autorevolezza, competenza, professionalità e prestigio e perciò in grado di conoscere e di valutare in modo approfondito mediante l'esercizio di poteri specifici, primi fra tutti i poteri ispettivi i diversi interessi che si fronteggiano e di porre così mano alla ricerca di soluzioni di giustizia e di consenso. Sotto questo profilo il Garante nazionale non è una tanto inutile quanto dispendiosa «copia» del magistrato di sorveglianza, ma una figura istituzionale diversa, la quale, forte della sua assidua presenza all'interno della struttura carceraria, è chiamata a operare per la risoluzione del conflitto tra detenuto e amministrazione penitenziaria, ispirandosi prima di tutto alla logica e ai princìpi della mediazione. Peraltro nell'ambiente carcerario, attualmente, esistono aree sottratte al controllo continuativo di un organo esterno all'amministrazione penitenziaria. Pur tuttavia, anche con riferimento a quei settori nei quali tale controllo ha invece modo di operare, non risulta per ciò stesso esclusa l'opportunità di un'ulteriore forma di tutela che abbia ovviamente caratteristiche diverse da quella giurisdizionale, così da porsi rispetto ad essa in un rapporto di complementarietà.
      Il quadro finora descritto evidenzia dunque la necessità di delineare un organismo istituzionale preposto alla tutela dei diritti dei detenuti che, per svolgere un'azione efficace di contrasto nei confronti degli abusi commessi in danno delle persone recluse, deve essere indipendente, settoriale, unico su base nazionale ma anche articolato localmente. Indipendente nel senso che la nomina di questo organismo - ad opera del Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica così come previsto nella presente proposta di legge - è garanzia di non asservimento al potere esecutivo. Viceversa, un inquadramento del Garante nazionale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia o dell'interno, o una nomina diretta da parte del Governo, rischierebbero di creare subordinazioni pericolose in ambiti così delicati. Organo settoriale perché la specificità delle competenze di cui deve essere dotato il Garante nazionale è garanzia di professionalità, efficienza ed effettività. Nei luoghi di detenzione sono necessarie l'osservazione diretta, il contatto personale, altrimenti un detenuto difficilmente, vista la sua condizione di restrizione e di soggezione, sarà disponibile a reclamare circa i propri diritti violati. La specificità delle norme penitenziarie richiede pertanto esperienza e competenza specifiche in quel settore. Istituito a livello nazionale in quanto i diritti non possono non essere declinati su scala nazionale per evitare disomogeneità applicative che sarebbero causa di sperequazioni di trattamento. Soltanto un Garante riconosciuto a livello nazionale assicura una tutela «forte» alla violazione dei diritti; una tutela in grado di rispondere ai poteri, giurisdizionali e amministrativi, che incidono sulla vita delle persona private della libertà personale. E, infine, articolato localmente: l'articolazione locale è infatti garanzia di effettività e di reale presa in carico da parte del Garante nazionale di quei micro-problemi che costituiscono spesso l'origine dei conflitti in ambito penitenziario. E invero, soprattutto nei Paesi di dimensioni territoriali ampie, quindi con una popolazione carceraria estesa e con una capillare diffusione delle strutture di detenzione su un vasto territorio, il Garante nazionale da solo non è certamente in grado di svolgere efficacemente le sue funzioni: di qui la necessità che lo stesso cooperi, nello svolgimento delle sue funzioni, con i garanti, regionali, provinciali e comunali, ove istituiti a livello locale.
      Anche le funzioni e i poteri del Garante nazionale devono essere quanto più ampi possibili in modo da assicurare una reale ed efficace tutela dei diritti delle persone private della libertà. Innanzitutto, non può essere previsto l'intervento di questo organismo soltanto su istanza di parte, ma anche ex officio. Inoltre, per un'efficace risoluzione delle questioni, il Garante nazionale deve essere dotato di un'ampia gamma di poteri ispettivi e quindi: facoltà di visitare, anche senza preavviso, i luoghi di detenzione; diritto di accedere in tutti i luoghi e a tutti i sistemi di informazione dell'istituto di pena, nonché diritto a tenere colloqui confidenziali con il personale dell'ufficio o con gli internati; diritto di richiedere spiegazioni orali o scritte all'ufficiale le cui attività sono oggetto di indagine senza che possa essere invocato il segreto d'ufficio e, infine, facoltà di nominare esperti al fine di rendere effettive le attività ispettive e di controllo. Va da sé che, a supporto dei poteri ispettivi, al Garante nazionale deve essere concesso di visitare, anche senza preavviso, gli istituti di pena e qualsiasi altro luogo di detenzione, nessuno escluso. Ai fini della risoluzione delle controversie tra detenuto e amministrazione penitenziaria è opportuno prevedere che il Garante nazionale possa adottare una vasta gamma di decisioni ovvero emettere raccomandazioni indirizzate alle autorità oggetto di indagine, che hanno l'obbligo di rispondere entro un certo termine o addurre per iscritto le motivazioni per cui non intendono adempiere; che abbia facoltà di denunciare l'inadempimento al Parlamento; di rimettere gli atti all'autorità competente quando dalle indagini svolte si è raggiunta la prova della commissione di un illecito amministrativo o disciplinare; di rivolgere raccomandazioni all'ufficiale interessato indicandogli un termine entro cui è tenuto ad adempiere; utilizzare i mezzi di informazione per far conoscere il proprio operato al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e di denunciare gravi casi di violazione degli stessi; di inoltrare il procedimento innanzi all'autorità giurisdizionale preposta.
      Nel dettaglio l'articolato della presente proposta di legge reca, all'articolo 1, l'istituzione, le modalità di nomina e la durata dell'incarico di questo nuovo organismo di tutela dei diritti dei detenuti, modalità di nomina peraltro analoghe a quelle previste per le autorità indipendenti; all'articolo 2, l'organizzazione dell'ufficio e la possibilità di avvalersi di personale della pubblica amministrazione; agli articoli 3 e 4 le modalità operative dell'organismo, che può esercitare poteri ispettivi ed è tenuto a mantenere il segreto sugli atti sottratti al diritto d'accesso o riservati; agli articoli 5 e 6, i destinatari e i meccanismi di attivazione del Garante, d'ufficio o su richiesta; all'articolo 7, le sanzioni per i comportamenti comunque censurati dal nuovo organo istituzionale; all'articolo 8, le ipotesi di reato; all'articolo 9, l'obbligo di relazione annuale al Parlamento; all'articolo 10, la possibilità di avvalersi di consulenze esterne; all'articolo 11, le cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca dell'esercizio della funzione di Garante nazionale.
      Infine, con l'articolo 12, si intendono apportare alcune importanti modifiche agli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante l'ordinamento penitenziario. L'articolo 35 viene sostituito in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell'11 febbraio 1999. Su tali modifiche vanno però fatte alcune precisazioni. La prima riguarda la mancata previsione di un termine per il reclamo. Due sono le ragioni di tale scelta: la prima è che l'articolo 35, per i reclami ivi previsti, non prevede alcun termine per la proposizione degli stessi. La seconda è che, in molti casi, l'interesse al reclamo si definisce in presenza di situazioni di cui è difficile precisare una data esatta o dal protrarsi o dal ripetersi di certe condotte, anche queste spesso non definitive e non sempre pienamente conosciute. La seconda precisazione, al comma 2 dell'articolo 35 novellato, riguarda l'oggetto del reclamo. Manca spesso uno specifico provvedimento rispetto al quale si intende reclamare e si è cercato, pertanto, di indicare una serie di situazioni dalle quali, comunque, può derivare la violazione di un diritto o - equivalente - una condizione del detenuto o del reclamante difforme da quella prevista dalla legge. La terza precisazione, al comma 6, riguarda il potere del magistrato di sorveglianza di rilevare le «situazioni di gestione degli istituti che condizionano il provvedimento reclamato, specificando tali condizionamenti e individuando a chi sono addebitabili». Pensiamo alla mancanza di lavoro o alla mancanza di interventi sanitari, che possono derivare o che deriveranno prevalentemente dalla mancanza di adeguate risorse economiche messe a disposizione dell'amministrazione centrale. Quarta precisazione, al comma 8, riguarda l'affermazione del carattere vincolante, per l'amministrazione, del provvedimento che decide sul reclamo. Si può ricordare la questione della vincolatività o meno degli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, che caratterizzò i primi anni di applicazione della legge n. 354 del 1975. Su questa questione sono già intervenute le modifiche dell'articolo 69, comma 6, della legge n. 354 del 1975, come da ultimo sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma è bene ribadire il concetto. Inoltre l'articolo 12, comma 1, alla lettera b), estende le garanzie giurisdizionali previste dall'articolo 69, comma 6, a tutti i reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti. Nel caso di specie, la procedura giurisdizionale prescelta è quella di cui all'articolo 14-ter della stessa legge n. 354 del 1975, già prevista per le altre ipotesi di reclamo al magistrato di sorveglianza su atti dell'amministrazione. Essa assicura il diritto al contraddittorio, il diritto alla difesa e il diritto al ricorso in cassazione. Ogni diritto violato merita simili garanzie. È ovviamente vero che la nuova tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti sollecitata dalla Corte costituzionale potrebbe indurre un carico di lavoro eccessivo per i magistrati di sorveglianza, che rischierebbero di essere invasi da istanze di reclamo dei detenuti. Proprio al fine di evitare che la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti si riduca a un ulteriore aggravio burocratico per i magistrati di sorveglianza, nel formulare questa proposta si ribadisce la necessità di introdurre nel nostro ordinamento figure non giurisdizionali di tutela dei diritti dei detenuti, così da ridurre i casi in cui risulti necessario rivolgersi al giudice.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Nomina e durata dell'incarico).

      1. È istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
      2. Il Garante nazionale è un organo indipendente e dotato di autonomia di azione.
      3. L'ufficio del Garante nazionale è composto dal medesimo Garante nazionale e da un vice Garante nazionale. Quest'ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
      4. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale sono nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, e sono scelti tra persone in possesso di un adeguato curriculum professionale, dal quale si evinca una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti.
      5. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. Essi rimangono in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei loro successori.

Art. 2.
(Ufficio del Garante nazionale).

      1. Alle dipendenze del Garante nazionale è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a venti unità, su proposta del medesimo Garante nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante nazionale.
      2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, su parere conforme del Garante nazionale.
      4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante nazionale può avvalersi dell'opera di consulenti nonché dei soggetti di cui all'articolo 10, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
      5. Al Garante nazionale compete un'indennità di funzione non inferiore a quella di magistrato di cassazione, determinata con il regolamento di cui al comma 3 in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 3.
(Organizzazione territoriale).

      1. Il Garante nazionale coopera con gli eventuali garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato.
      2. Le relazioni annuali sull'attività svolta dagli uffici dei garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale, sono trasmesse senza ritardo al Garante nazionale.
      3. Il Garante nazionale è tenuto a convocare almeno una volta all'anno i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale.

Art. 4.
(Funzioni e poteri).

      1. Il Garante nazionale, i componenti del suo ufficio e i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei commissariati di pubblica sicurezza dotati di camere di sicurezza. I garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti

a livello regionale, provinciale o comunale, esercitano i diritti di cui al presente comma nei territori di rispettiva competenza.
      2. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale, il Garante nazionale:

          a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

          b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge;

          c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

          d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

          e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere

e di facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente e autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica e universitaria dei detenuti e delle persone private della libertà personale, inclusi quelli che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia e in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;

          g) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante nazionale si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

          h) promuove iniziative e attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e dell'umanizzazione della pena detentiva;

          i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

          l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o agli ex detenuti.

      3. Durante la visita i soggetti indicati al comma 1 possono visitare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto, essi possono non essere accompagnati.
      4. I soggetti indicati al comma 1 hanno diritto di consultare qualsiasi fascicolo

personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
      5. Il responsabile della struttura e l'amministrazione periferica e centrale hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dai soggetti indicati al comma 1, anche per vie informali.
      6. In caso di mancata risposta alla richiesta di informazioni o di chiarimenti, il Garante nazionale può:

          a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;

          b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;

          c) convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento contestato.

      7. Il Garante nazionale è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti sottratti al diritto d'accesso o nelle ipotesi di atti riservati.
      8. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il Garante nazionale richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro trenta giorni, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 5.
(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma.

Art. 6.
(Attivazione).

      1. Il Garante nazionale interviene nei casi segnalati, o d'ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute e delle persone comunque private della libertà personale, utilizzando quali

parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e le leggi dello Stato.
Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Rispetto ai casi segnalati ai sensi dell'articolo 6 e a seguito di inchiesta, il Garante nazionale provvede, in via prioritaria, a esercitare una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata affinché si adegui a quanto ritenuto opportuno dal medesimo Garante nazionale.
      2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata può:

          a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal Garante nazionale;

          b) comunicare al Garante nazionale il suo dissenso motivato.

      3. Il Garante nazionale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.
      4. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, il Garante nazionale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che è pubblicizzata tramite i mezzi di informazione.
      5. Nei casi più gravi, il Garante nazionale può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente attivato entro trenta giorni dalla ricevuta informazione, deve essere comunicato al medesimo Garante nazionale.

Art. 8.
(Ipotesi di reato).

      1. Nei casi di fatti che possono costituire reato, il Garante nazionale ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9.
(Relazione annuale).

      1. Il Garante nazionale ha l'obbligo di presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.
      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e al Comitato contro la tortura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
      3. La relazione annuale è inoltre trasmessa a tutti i Ministeri interessati ed è da questi divulgata alle rispettive strutture periferiche.

Art. 10.
(Collaborazioni).

      1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante nazionale può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Art. 11.
(Cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca).

      1. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale possono essere sostituiti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, con la stessa procedura di nomina, a seguito di impedimento fisico o psichico che ne ostacola l'esercizio delle funzioni.


      2. L'esercizio delle funzioni del Garante nazionale e del vice Garante nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale e con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale che determina un conflitto di interesse. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove costituiti a livello regionale, provinciale o comunale.
      3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 2 si procede alla sostituzione del Garante nazionale e del vice Garante nazionale con le modalità di cui al comma 1.
Art. 12.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

          a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

          b) al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, al sindaco, al Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale;

          c) al magistrato di sorveglianza;

          d) al Capo dello Stato.

      2. Il reclamo proposto al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato, l'omissione di un provvedimento richiesto, la preclusione a uno spazio trattamentale, la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che determinano la violazione di un diritto o una condizione del reclamante diversa da quella prevista dalla legge.
      3. Il magistrato di sorveglianza decide anche sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

          a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

          b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.

      4. Il magistrato di sorveglianza provvede sul reclamo con ordinanza, nella quale, se accoglie il reclamo, indica quale debba essere la decisione o la condotta che l'amministrazione penitenziaria deve tenere, secondo le rispettive competenze della direzione dell'istituto o del provveditorato regionale o del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o di tutti o alcuni di tali soggetti.
      5. Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, compresa la direzione dell'istituto interessata, che ha diritto a comparire ed è, comunque, invitata a esprimere, se lo ritiene, le proprie osservazioni. Il magistrato di sorveglianza può anche disporre che il direttore dell'istituto compaia per fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Nell'avviso di udienza deve essere specificato l'oggetto del reclamo.
      6. Nel provvedere, il magistrato di sorveglianza indica anche le situazioni di gestione degli istituti che condizionano il provvedimento reclamato, specificando tali

condizionamenti e individuando a chi sono addebitabili.
      7. Contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione anche da parte della direzione dell'istituto interessata.
      8. L'amministrazione penitenziaria si deve conformare alla decisione adottata dal magistrato di sorveglianza»;

          b) il comma 6 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

      «6. Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti».