Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3093

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»
Presentata il 5 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, redatta con la collaborazione di Ristretti Orizzonti - notiziario quotidiano dal e sul carcere - intende introdurre una misura alternativa alla detenzione, denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale», che va applicata a chi abbia scontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anni nel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, quinto comma, del codice penale.
      Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dalla legge n. 354 del 1975 (recante norme sull'ordinamento penitenziario) come forme alternative di esecuzione della pena detentiva.
      La concessione di tali misure tuttavia non è automatica e questo si traduce nel fatto che spesso le persone escono dal carcere a fine pena, senza aver avuto nessuna misura alternativa, in stato di totale abbandono, e questo costituisce un grande rischio per la collettività.
      Tanto più che recenti ricerche hanno dimostrato che la misura dell'affidamento al servizio sociale ha avuto buoni risultati nella diminuzione della recidiva, a tal punto che tra i condannati che escono a fine pena dopo aver scontato tutta la pena in carcere il tasso di recidiva è intorno al 69 per cento, mentre chi finisce la pena dopo averne scontato la parte finale in affidamento torna a commettere reati, nei successivi sette anni, in una percentuale intorno al 19 per cento.
      Pertanto, si rileva la necessità di introdurre una nuova misura alternativa che riguardi l'ultimo periodo di pena e che, essendo prevista come un patto che ogni detenuto, che abbia i requisiti richiesti, può sottoscrivere, assume una doppia funzione: da un lato deve dare la certezza al condannato di non essere «catapultato» fuori dal carcere a fine pena senza nessuna prospettiva, ma di essere preso in carico dai servizi sociali e sostenuto e controllato mentre si adopera a trovare un lavoro e a ricostruire un contesto socio-familiare adeguato al suo reinserimento. Tale certezza serve a rendere più consapevole la persona detenuta del valore dell'articolo 27 della Costituzione e a permetterle di avviare un percorso di risocializzazione graduale dal carcere, con l'opportunità di completarlo poi all'esterno; dall'altro lato, la misura deve responsabilizzare la persona detenuta attraverso l'osservanza delle prescrizioni, sottoscritte nel patto, con la consapevolezza che ogni infrazione di queste ultime comporterà la revoca del provvedimento.
      Si è pensato, quindi, a un vero e proprio patto tra le istituzioni e il condannato, in cui quest'ultimo s'impegna a seguire un percorso di reinserimento, che prevede che il condannato, nel caso non abbia ancora un'opportunità lavorativa, possa disporre dei primi sei mesi per cercarla, presentandosi direttamente a eventuali datori di lavoro e facendo, se richiesto, un periodo di prova. Nel patto vanno coinvolti anche gli enti locali, che sono naturalmente interessati ad avere garanzie che le persone detenute, che dovranno a fine pena restare sul loro territorio, siano accompagnate in un percorso di reinserimento, controllato e studiato per ogni singolo individuo.
      L'ufficio di esecuzione penale esterna e il magistrato di sorveglianza vigileranno sul percorso risocializzante dell'individuo e sull'attività riparativa in favore della collettività, che il firmatario del patto si impegna a fare durante parte del suo tempo libero. Con attività riparativa si intende anche la partecipazione a progetti di informazione e di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze.
      La responsabilizzazione del condannato del resto è la strada che porta maggiore sicurezza per i cittadini e maggior risparmio per l'amministrazione penitenziaria: il detenuto in affidamento costa, infatti, molto meno del detenuto in carcere, ma quello che costituisce davvero un risparmio è la consistente riduzione del tasso di recidiva, che si può ottenere grazie a questi percorsi di reinserimento. Dunque, sulla distanza, il risparmio è forte in termini economici, ma questo naturalmente non sarebbe un elemento significativo se il risparmio non fosse altrettanto consistente in termini di costi sociali. Per «costi sociali» intendiamo il fatto che, tenendo una persona in carcere fino all'ultimo giorno, si espone la collettività al rischio molto alto che quella persona, uscendo dal carcere senza risorse e senza controlli, torni a commettere reati. Dunque il patto costituisce anche un investimento sulla sicurezza della collettività.
      La natura della misura, che la distingue dalle altre misure alternative, impone un certo grado di automatismo nella concessione, che non deve spaventare in quanto nel caso il soggetto non dimostri di rispettare il patto è prevista la revoca del patto stesso. Dunque, ai fini della concessione della misura in questione, il magistrato di sorveglianza dovrà accertarsi:

          a) che il richiedente abbia un residuo di pena inferiore a tre anni, ridotto a due anni se il soggetto è stato dichiarato recidivo ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

          b) che disponga di un domicilio certo e di un lavoro o di risorse sufficienti a garantirgli un periodo di sei mesi per la ricerca di un lavoro. Gli enti locali sono chiamati, nel caso il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare almeno durante la fase finale della detenzione per

procurarsi le risorse per accedere al patto e non abbia ancora un'offerta di lavoro, a garantirgli le risorse minime necessarie per dedicare i primi sei mesi a cercare lavoro o a fare un periodo di prova presso un datore di lavoro.

      La presente proposta di legge prevede che anche il detenuto condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, possa accedere al patto purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
      In considerazione, poi, dell'elevato numero di stranieri in carcere, spesso condannati a titoli di reato per cui non può essere applicata l'espulsione prevista dalla legge Bossi-Fini, il patto è pensato anche come un'opportunità di rientro volontario nel proprio Paese per tutti gli stranieri condannati. Così, anche per gli stranieri che abbiano scontato almeno metà della pena, che abbiano un residuo dì pena non superiore a tre anni, o a due anni se il soggetto è recidivo ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, e che facciano domanda di rientro al proprio Paese in alternativa a questa misura, il magistrato di sorveglianza deve emanare in tempi rapidi l'ordinanza per l'accompagnamento alla frontiera del soggetto in questione, salva ovviamente l'operatività del citato articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. A tal proposito la presente proposta di legge prevede anche che se lo straniero ammesso al beneficio rientra illegalmente in Italia prima dello scadere dei cinque anni, il beneficio gli sarà revocato.
      I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della presente proposta di legge modificano gli articoli 51-bis, 51-ter, 54, comma 4, e 58-quater, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975, prevedendo che queste stesse disposizioni si applichino coerentemente anche alla nuova misura alternativa del patto.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:

      «Art. 47-septies - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). - 1. I detenuti che abbiano espiato almeno metà della pena e che abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che permette loro di espiare all'esterno del carcere la parte finale della condanna.
      2. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concesso ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione di metà della pena e sempre che abbiano un residuo di pena non superiore a due anni.
      3. I condannati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, sono ammessi al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
      4. L'ammissione al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta quando il soggetto dimostri di avere un luogo in cui dimorare, che può essere la sua abitazione, o un altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, e un lavoro o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi di durata del patto. Qualora il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere negli ultimi mesi precedenti la stipula del patto per procurarsi tali risorse, gli enti locali o gli enti privati operanti nell'assistenza alle

persone detenute sono tenuti a garantirgliele.
      5. L'istanza per l'ammissione al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è presentata al magistrato di sorveglianza il quale provvede entro trenta giorni dopo aver verificato se ricorrono le condizioni di ammissibilità relative alla pena espiata e a quella residua da espiare, nonché se ricorrono o siano comunque garantite le condizioni di cui al comma 4.

      6. Il gruppo di osservazione e di trattamento operante nell'istituto penitenziario in cui interessato è detenuto, redige il programma individuale per il detenuto che sottoscrive il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale. Il programma deve prevedere un'attività di giustizia riparativa nel tempo libero, in particolare la partecipazione a progetti di informazione e di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69, comma 5.

      7. Al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applica l'articolo 47, commi 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis. Il provvedimento di ammissione al patto è revocato quando il soggetto infrange le prescrizioni stabilite dal programma redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna e approvato dal magistrato di sorveglianza.
      8. I detenuti stranieri, i quali abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, o a due anni nel caso siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in alternativa al beneficio previsto dal presente articolo, possono chiedere di rientrare nel Paese di origine indipendentemente dal reato commesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis della presente legge. Il reingresso nel territorio italiano entro i successivi cinque anni comporta la revoca del provvedimento e l'espiazione in carcere del residuo della pena.

      9. La Cassa delle ammende istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 129 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è impegnata nel finanziamento, fino a l'importo complessivo di 20.000.000 di euro, dei programmi indicati nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 129, finalizzati all'attuazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo»;

          b) al comma 1 dell'articolo 51-bis, dopo le parole: « della detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: « o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;

          c) al comma 1 dell'articolo 51-ter, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

          d) al comma 4 dell'articolo 54, dopo le parole: «dei permessi premio,» sono inserite le seguenti: «del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale,»;

          e) all'articolo 58-quater:

              1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

              2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-ter, comma 6,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 47-septies, comma 6,».