Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3093 |
a) che il richiedente abbia un residuo di pena inferiore a tre anni, ridotto a due anni se il soggetto è stato dichiarato recidivo ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
b) che disponga di un domicilio certo e di un lavoro o di risorse sufficienti a garantirgli un periodo di sei mesi per la ricerca di un lavoro. Gli enti locali sono chiamati, nel caso il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare almeno durante la fase finale della detenzione per
procurarsi le risorse per accedere al patto e non abbia ancora un'offerta di lavoro, a garantirgli le risorse minime necessarie per dedicare i primi sei mesi a cercare lavoro o a fare un periodo di prova presso un datore di lavoro. La presente proposta di legge prevede che anche il detenuto condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, possa accedere al patto purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
In considerazione, poi, dell'elevato numero di stranieri in carcere, spesso condannati a titoli di reato per cui non può essere applicata l'espulsione prevista dalla legge Bossi-Fini, il patto è pensato anche come un'opportunità di rientro volontario nel proprio Paese per tutti gli stranieri condannati. Così, anche per gli stranieri che abbiano scontato almeno metà della pena, che abbiano un residuo dì pena non superiore a tre anni, o a due anni se il soggetto è recidivo ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, e che facciano domanda di rientro al proprio Paese in alternativa a questa misura, il magistrato di sorveglianza deve emanare in tempi rapidi l'ordinanza per l'accompagnamento alla frontiera del soggetto in questione, salva ovviamente l'operatività del citato articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. A tal proposito la presente proposta di
legge prevede anche che se lo straniero ammesso al beneficio rientra illegalmente in Italia prima dello scadere dei cinque anni, il beneficio gli sarà revocato.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della presente proposta di legge modificano gli articoli 51-bis, 51-ter, 54, comma 4, e 58-quater, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975, prevedendo che queste stesse disposizioni si applichino coerentemente anche alla nuova misura alternativa del patto.
1. Al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:
«Art. 47-septies - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). - 1. I detenuti che abbiano espiato almeno metà della pena e che abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che permette loro di espiare all'esterno del carcere la parte finale della condanna.
2. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concesso ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione di metà della pena e sempre che abbiano un residuo di pena non superiore a due anni.
3. I condannati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, sono ammessi al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
4. L'ammissione al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta quando il soggetto dimostri di avere un luogo in cui dimorare, che può essere la sua abitazione, o un altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, e un lavoro o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi di durata del patto. Qualora il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere negli ultimi mesi precedenti la stipula del patto per procurarsi tali risorse, gli enti locali o gli enti privati operanti nell'assistenza alle
b) al comma 1 dell'articolo 51-bis, dopo le parole: « della detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: « o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;
c) al comma 1 dell'articolo 51-ter, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;
d) al comma 4 dell'articolo 54, dopo le parole: «dei permessi premio,» sono inserite le seguenti: «del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale,»;
e) all'articolo 58-quater:
1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;
2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-ter, comma 6,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 47-septies, comma 6,».