Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2703


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO
Introduzione del capo VII-bis del titolo II della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il patrocinio a spese dello Stato in favore del cittadino italiano sottoposto a procedimento penale in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea
Presentata il 21 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende salvaguardare i cittadini italiani detenuti nelle carceri straniere. Nello specifico essa è finalizzata a estendere una tutela economica anche ai cittadini italiani indagati, imputati o condannati in Stati esteri non appartenenti all'Unione europea.
      Secondo l'ultimo censimento della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, che si occupa degli italiani detenuti all'estero, i nostri connazionali attualmente rinchiusi in prigioni straniere ammontano a circa 3.000 unità.
      Il numero complessivo degli italiani detenuti nelle carceri europee, in base all'ultima stima effettuata nel 2008 ammonta a 2.253. Gli Stati a maggiore densità risultano essere la Germania, ove sono rinchiusi attualmente 1.140 italiani, la Spagna, che ne conta 429, il Belgio e la Francia che ne ospitano rispettivamente 238 e 208.
      Di questi 2.253 detenuti complessivi, circa 1.099 sono in attesa di giudizio.
      Il totale degli italiani detenuti nelle carceri del continente americano ammonta a un totale di 424. La maggiore concentrazione degli stessi è riscontrabile negli Stati Uniti d'America, nelle cui prigioni sono rinchiusi 134 italiani, nel Venezuela, che ne conta 48, e in Brasile, che ne ospita 43.
      Maggiore, anche nel caso del continente americano, è il numero dei condannati rispetto a quello dei detenuti in attesa di giudizio: 152 contro 240.
      Per ciò che riguarda l'area asiatica e australe, il numero degli italiani detenuti all'estero cala vertiginosamente: 51 detenuti per l'intera area, di cui 15 in attesa di giudizio.
      Diverse sono le statistiche che evidenziano lo stesso problema: la necessità di gestire cittadini italiani all'estero, posti in condizione di cattività in seguito a illeciti e a processi. Ogni Stato sovrano è regolato dalla propria legislazione alla quale ciascun iter giudiziario è strettamente legato. Analizzando diversi casi di italiani detenuti all'estero una delle problematiche più gravi sorte è proprio quella dell'impossibilità di chiedere e ottenere il patrocinio a spese dello Stato per gli italiani sottoposti a procedimento penale nello Stato estero nel quale si trovano. Spesso, infatti, le famiglie di persone arrestate in un Paese terzo, oltre ai normali problemi di comunicazione e di ignoranza riguardanti la legislazione locale, si trovano a dover fronteggiare spese legali superiori alle proprie possibilità economiche. A ciò va aggiunta la necessità di provvedere ai beni primari della persona in carcere e al suo mantenimento.
      Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, la possibilità per qualsiasi cittadino, italiano o straniero, sottoposto a procedimento penale sul suolo nazionale, di chiedere e ottenere il patrocinio a spese dello Stato, il che garantisce a chiunque il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla difesa.
      Al contrario, il cittadino residente in Italia, posto in stato di detenzione ovvero indagato, imputato o condannato in uno Stato estero, oltre a tutte le problematiche relative al fatto di essere detenuto o, comunque, processato, deve fare i conti con difficoltà aggiuntive quali quelle di comunicazione con gli istituti consolari italiani, posti spesso a grande distanza dai luoghi di detenzione. Analoghe difficoltà sono state riscontrate nelle comunicazioni tra i detenuti e i propri legali nonché tra questi e le famiglie. Si registrano, inoltre, anche difficoltà linguistiche: spesso la documentazione riguardante l'arresto, le accuse e le eventuali confessioni è redatta nella lingua locale. Esemplari sono i casi di Angelo Falcone e di Simone Nobili, costretti in India nel 2007 a firmare un documento in lingua indi rivelatosi poi una vera e propria ammissione di colpa.
      Ma sono soprattutto le difficoltà economiche quelle più difficili da superare: quando viene a mancare il sostegno economico da parte dei familiari, infatti, se non si ha la possibilità di contare sull'istituto del patrocinio a spese dello Stato o comunque su un sostegno da parte delle autorità consolari, il cittadino italiano processato all'estero non può usufruire di un adeguato supporto legale.
      E invero oggi il citato testo unico di cui al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 preclude al cittadino residente in Italia che sia detenuto (e quindi indagato, imputato o condannato) in un Paese estero nel quale si trovi in via provvisoria e momentanea, la possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato. Al riguardo si è creata una situazione di indubbia disparità di trattamento rispetto al cittadino non abbiente che viene sottoposto a un procedimento penale in Italia; disparità che la presente proposta di legge cerca appunto di colmare con un esplicito intervento normativo introducendo, dopo il capo VII del titolo II della parte III del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il capo VII-bis, intitolato «Estensione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato in favore del cittadino italiano sottoposto a procedimento penale in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea», composto dai nuovi articoli 114-bis, 114-ter, 114-quater, 114-quinquies, 114-sexies e 114-septies.
      Il nuovo articolo 114-bis contiene importanti novità per quanto concerne le condizioni di ammissione al beneficio e la nomina del difensore. Il comma 3, infatti, prevede che i limiti di reddito per poter accedere al patrocinio siano raddoppiati rispetto a quelli previsti per chi viene processato in Italia, ciò perché, com'è del tutto evidente, la persona indagata o comunque detenuta in un Paese straniero deve affrontare un carico di spese (legali e di sostentamento) di gran lunga superiore rispetto a chi si trova ad essere processato nel proprio Paese.
      L'altra modifica, contenuta nel comma 4 dello stesso articolo, riguarda la scelta del difensore che, in casi come questi, si prevede possa avvenire anche al di fuori dei rigidi limiti imposti dagli articoli 80 e 81, considerato che non è pensabile richiedere a un professionista che esercita la sua attività all'estero il requisito dell'iscrizione negli appositi elenchi previsti dagli ordini degli avvocati italiani in caso di patrocinio a spese dello Stato.
      L'articolo 114-ter disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio e l'organo giudiziario competente a valutarla. Per quanto riguarda il primo aspetto, trattandosi di un procedimento pendente all'estero, si è ritenuto opportuno prevedere due modalità alternative di presentazione dell'istanza: una, attivabile su impulso della persona detenuta, indagata o processata in un Paese straniero, la quale può, personalmente o tramite il suo avvocato, depositare l'istanza presso l'ambasciata o il consolato italiano del luogo ove pende il procedimento i quali, a loro volta, la trasmettono senza ritardo all'organo giudiziario competente; l'altra, invece, promuovibile dal coniuge o dai parenti entro il quarto grado dell'interessato, i quali possono presentare l'istanza di ammissione al patrocinio direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente.
      La competenza a decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata attribuita alla corte di appello di ultima residenza o domicilio dell'interessato, considerato che già oggi a questo organo giurisdizionale sono demandate tutte le questioni più rilevanti in tema di procedimenti all'estero riguardanti cittadini italiani e no.
      Per quanto riguarda l'aspetto relativo ai provvedimenti adottabili dalla corte di appello, il nuovo articolo 114-quater poco cambia rispetto alla disciplina ordinaria prevista attualmente dal testo unico: la corte di appello, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, decide infatti con decreto motivato se dichiarare inammissibile ovvero accogliere o respingere l'istanza. Trattandosi di cittadino italiano processato all'estero, il termine entro il quale deve essere emesso il predetto decreto è stato portato da dieci a venti giorni, mentre modalità nuove e aggiuntive sono state previste per la notifica dello stesso all'interessato.
      Anche il termine per proporre ricorso avverso il decreto di rigetto è stato aumentato rispetto a quello ordinario, così come tutti i termini del relativo procedimento di impugnazione disciplinato dal nuovo articolo 114-quinquies, la cui competenza è stata ovviamente attribuita al presidente della corte di appello a cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
      Le modalità e le condizioni di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore, stabilite dal nuovo articolo 114-sexies, prevedono che la stessa avvenga nel rispetto dei valori medi delle tariffe professionali, così come stabilito attualmente dal testo unico, ma tenendo conto delle tariffe professionali vigenti nel Paese estero in cui si è svolto il processo.
      Infine, il nuovo articolo 114-septies introduce una norma finale richiamando, per tutto ciò che non è espressamente previsto nel nuovo capo VII-bis, le disposizioni dei titoli I e II della medesima parte III del testo unico, in quanto applicabili.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo il capo VII del titolo II della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Capo VII-bis.
ESTENSIONE DELL'ISTITUTO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DEL CITTADINO ITALIANO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE IN UNO STATO ESTERO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

      Art. 114-bis (L). - (Condizioni per l'ammissione e nomina del difensore). - 1. Il patrocinio a spese dello Stato è garantito anche al cittadino italiano non abbiente residente nello Stato italiano che sia indagato, imputato o condannato in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea.
      2. L'ammissione al patrocinio è valida per tutta la durata del procedimento penale, in ogni suo grado e fase, e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, ad esso comunque connesse.
      3. Nei casi di cui al comma 1, i limiti di reddito necessari per essere ammessi al patrocinio indicati agli articoli 76 e 92 sono raddoppiati.
      4. Ai fini dell'ammissione al patrocinio l'interessato può essere assistito da un solo difensore di fiducia nello Stato ove pende il procedimento scelto senza il rispetto dei limiti posti dagli articoli 80 e 81.

      Art. 114-ter (L). - (Presentazione dell'istanza e organo competente). - 1. L'istanza di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice e secondo i criteri di cui all'articolo 79, è presentata dall'interessato o dal difensore straniero all'ambasciata o al consolato italiano del luogo

ove pende il procedimento, personalmente ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
      2. Le ambasciate e le autorità consolari, previo sommario accertamento circa l'esistenza di un procedimento penale a carico del richiedente, trasmettono senza ritardo l'istanza di ammissione al patrocinio alla corte di appello del luogo di ultima residenza o domicilio dell'interessato.
      3. L'istanza di ammissione al patrocinio, corredata della documentazione richiesta, può anche essere presentata alla corte di appello competente direttamente dal coniuge o da un parente entro il quarto grado dell'interessato, personalmente ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

      Art. 114-quater (L). - (Provvedimenti adottabili dal tribunale). - 1. La corte di appello, entro e non oltre i venti giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza, verificata l'ammissibilità della stessa, con decreto motivato ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, in base alla documentazione allegata, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata ed è provata la sottoposizione del cittadino italiano residente nello Stato italiano a un procedimento penale nel Paese estero.
      2. Gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'ambasciata o al consolato italiano presenti nel luogo ove pende il procedimento ovvero dal momento in cui la stessa è stata presentata alla corte di appello dal coniuge o parente entro il quarto grado dell'interessato.
      3. L'istanza di ammissione al patrocinio è dichiarata inammissibile ovvero respinta:

          a) se il richiedente non versa nelle condizioni di reddito richieste;

          b) se il richiedente è stato già condannato in Italia con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei reati indicati nell'articolo 76, comma 4-bis, ovvero per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

      4. Il decreto motivato che dichiara inammissibile, ammette o respinge l'istanza di ammissione al beneficio è comunicato al richiedente mediante deposito in cancelleria con facoltà per lo stesso di estrarne copia. Se l'interessato è detenuto, internato o in stato di arresto nello Stato estero ovvero si trova comunque all'estero, copia del provvedimento che dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio è comunicata all'interessato dall'ambasciata o dal consolato italiano del luogo ove pende il procedimento.

      Art. 114-quinquies (L). - (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza). - 1. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, l'interessato o il familiare richiedente possono proporre ricorso, entro quaranta giorni dalla comunicazione ricevuta ai sensi dell'articolo 114-quater, comma 4, davanti al presidente della corte di appello alla quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
      2. L'interessato detenuto, internato o in stato di arresto o che si trova comunque all'estero, può presentare il ricorso presso l'ambasciata o il consolato italiano del luogo ove pende il procedimento.
      3. Le ambasciate e le autorità consolari trasmettono senza ritardo il ricorso all'autorità giudiziaria competente.
      4. Il ricorso è successivamente notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo ed è deciso ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 99.
      5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata all'interessato o al familiare richiedente entro venti giorni, secondo le modalità indicate dall'articolo 114-quater, comma 4, e all'ufficio finanziario, i quali, nei trenta giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

      Art. 114-sexies (L). - (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona indagata, imputata o condannata, all'estero). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore della persona indagata,

imputata o condannata all'estero, sono liquidati dalla corte di appello competente con decreto di pagamento tenendo conto dei valori medi delle tariffe professionali vigenti nel Paese estero ove pende il procedimento e secondo i criteri di cui all'articolo 82. In assenza di valori medi delle tariffe professionali, la corte di appello applica quelli vigenti nello Stato italiano.
      2. Il decreto di pagamento è comunicato alla persona che ha presentato l'istanza di ammissione al patrocinio e al pubblico ministero.
      3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione davanti al presidente dell'ufficio giudiziario competente in conformità alle disposizioni del presente testo unico.

      Art. 114-septies (L). - (Norma finale). - 1. Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le norme contenute nel titolo I e nel presente titolo, in quanto applicabili».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.