Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2703 |
1. Dopo il capo VII del titolo II della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 114-bis (L). - (Condizioni per l'ammissione e nomina del difensore). - 1. Il patrocinio a spese dello Stato è garantito anche al cittadino italiano non abbiente residente nello Stato italiano che sia indagato, imputato o condannato in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea.
2. L'ammissione al patrocinio è valida per tutta la durata del procedimento penale, in ogni suo grado e fase, e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, ad esso comunque connesse.
3. Nei casi di cui al comma 1, i limiti di reddito necessari per essere ammessi al patrocinio indicati agli articoli 76 e 92 sono raddoppiati.
4. Ai fini dell'ammissione al patrocinio l'interessato può essere assistito da un solo difensore di fiducia nello Stato ove pende il procedimento scelto senza il rispetto dei limiti posti dagli articoli 80 e 81.
Art. 114-ter (L). - (Presentazione dell'istanza e organo competente). - 1. L'istanza di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice e secondo i criteri di cui all'articolo 79, è presentata dall'interessato o dal difensore straniero all'ambasciata o al consolato italiano del luogo
ove pende il procedimento, personalmente ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 114-quater (L). - (Provvedimenti adottabili dal tribunale). - 1. La corte di appello, entro e non oltre i venti giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza, verificata l'ammissibilità della stessa, con decreto motivato ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, in base alla documentazione allegata, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata ed è provata la sottoposizione del cittadino italiano residente nello Stato italiano a un procedimento penale nel Paese estero.
2. Gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'ambasciata o al consolato italiano presenti nel luogo ove pende il procedimento ovvero dal momento in cui la stessa è stata presentata alla corte di appello dal coniuge o parente entro il quarto grado dell'interessato.
3. L'istanza di ammissione al patrocinio è dichiarata inammissibile ovvero respinta:
a) se il richiedente non versa nelle condizioni di reddito richieste;
b) se il richiedente è stato già condannato in Italia con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei reati indicati nell'articolo 76, comma 4-bis, ovvero per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
4. Il decreto motivato che dichiara inammissibile, ammette o respinge l'istanza di ammissione al beneficio è comunicato al richiedente mediante deposito in cancelleria con facoltà per lo stesso di estrarne copia. Se l'interessato è detenuto, internato o in stato di arresto nello Stato estero ovvero si trova comunque all'estero, copia del provvedimento che dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio è comunicata all'interessato dall'ambasciata o dal consolato italiano del luogo ove pende il procedimento.
Art. 114-quinquies (L). - (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza). - 1. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, l'interessato o il familiare richiedente possono proporre ricorso, entro quaranta giorni dalla comunicazione ricevuta ai sensi dell'articolo 114-quater, comma 4, davanti al presidente della corte di appello alla quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. L'interessato detenuto, internato o in stato di arresto o che si trova comunque all'estero, può presentare il ricorso presso l'ambasciata o il consolato italiano del luogo ove pende il procedimento.
3. Le ambasciate e le autorità consolari trasmettono senza ritardo il ricorso all'autorità giudiziaria competente.
4. Il ricorso è successivamente notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo ed è deciso ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 99.
5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata all'interessato o al familiare richiedente entro venti giorni, secondo le modalità indicate dall'articolo 114-quater, comma 4, e all'ufficio finanziario, i quali, nei trenta giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 114-sexies (L). - (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona indagata, imputata o condannata, all'estero). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore della persona indagata,
imputata o condannata all'estero, sono liquidati dalla corte di appello competente con decreto di pagamento tenendo conto dei valori medi delle tariffe professionali vigenti nel Paese estero ove pende il procedimento e secondo i criteri di cui all'articolo 82. In assenza di valori medi delle tariffe professionali, la corte di appello applica quelli vigenti nello Stato italiano. Art. 114-septies (L). - (Norma finale). - 1. Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le norme contenute nel titolo I e nel presente titolo, in quanto applicabili».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.