Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4421 |
1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 17. — (Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive). – Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione speciale, la reclusione e la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.
La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».
1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 18. — (Denominazione e classificazione delle pene principali). – Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione speciale, la reclusione e l'arresto.
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda».
1. Fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, nel codice penale e nel codice di procedura penale, nonché nelle altre disposizioni codicistiche, di legge e di regolamento vigenti, la parola: «ergastolo», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «reclusione speciale».
1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 22. — (Reclusione speciale). – La pena della reclusione speciale si estende da trenta a trentadue anni».
1. All'articolo 32 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono abrogati;
b) al terzo comma, le parole: «alla reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «a pena detentiva per delitto».
1. Al secondo comma dell'articolo 64 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quella della reclusione speciale gli anni trentatré».
1. I numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 66 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
«1) gli anni trentatré, se si tratta della reclusione speciale;
2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3-bis) e, rispettivamente, 10.330 euro o 2.066 euro, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, 30.987 euro o 6.197 euro se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata al secondo comma dell'articolo 133-bis».
1. All'articolo 72 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione speciale, si applica tale pena nella misura di anni trentatré, con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione speciale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa, si applica la pena della reclusione speciale con l'isolamento diurno da due a dodici mesi»;
b) al terzo comma, le parole: «L'ergastolano condannato» sono sostituite dalle seguenti: «Il condannato alla reclusione speciale soggetto».
1. Al secondo comma dell'articolo 177 del codice penale, le parole: «, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo,» sono soppresse.
1. All'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice penale, dopo le parole: «se è inflitta la pena della» sono inserite le seguenti: «reclusione speciale o della».
1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione speciale e con la misura di sicurezza di cui all'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice penale.
1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla pena della reclusione speciale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione speciale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso, diminuito di un sesto».