IV Commissione - Mercoledì 24 settembre 2008


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00110 Beltrandi: Sull'assunzione di vincitori di concorso presso il Ministero della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante, nel riferire che sono circa 70.000 i cittadini vincitori di concorso in attesa di assunzione e che tra questi «molte centinaia di casi riguardano i vincitori di concorso presso il Ministero della Difesa», deplora il fatto che le misure di stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione, stabilite con le leggi finanziarie del 2007 e del 2008, hanno finito con il penalizzare proprio i vincitori di concorso.
Occorre precisare in premessa - dissentendo da quanto affermato dall'Onorevole interrogante - che l'Amministrazione Militare non ha «sostituito» le assunzioni dei vincitori dei concorsi con quelle concernenti il personale «precario», di cui si avvale per specifiche esigenze normativamente previste.
La Difesa, infatti, non ha proceduto alla stabilizzazione del suddetto personale, avendo avviato assunzioni, tutte a tempo indeterminato, a seguito di pubblici concorsi o sulla base di specifiche normative di legge.
Chiarito quanto sopra, e con specifico riferimento alla questione relativa alla mancata assunzione di vincitori di concorsi pubblici (n. 73 vincitori di concorsi pubblici espletati prima del 2006 e n. 448 di concorsi pubblici espletati tra il 2006 ed il 2007), si evidenzia che la stessa è stata originata dal ben noto fenomeno del blocco delle assunzioni reiterato per anni dalle leggi finanziarie che si sono succedute nel tempo, e ciò a fronte di puntuali e circostanziate richieste di autorizzazioni in deroga ai predetti blocchi, avanzate dalla Difesa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che hanno portato all'assunzione, in pianta stabile, soltanto di una modesta entità di unità, nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.
Con riferimento, invece, al fatto di non bandire nuovi concorsi «fino a quando non si sia provveduto alle assunzioni dei precedenti vincitori», si sottolinea che l'Amministrazione della Difesa, a causa dei pensionamenti, subisce perdite di personale al ritmo di circa 1.200 unità all'anno.
A mero titolo esemplificativo, si rammenta che, alla data del 31 dicembre 2007, le vacanze complessive di personale, rispetto all'organico previsto, ammontavano a 8.384 unità, con gravi evidenti ripercussioni sulla funzionalità degli Enti della Difesa.
In ragione di tali oggettive circostanze e tenuto conto del fatto che l'espletamento di una singola procedura di reclutamento di personale ha una durata media di circa tre anni, la competente Direzione Generale del Personale Civile della Difesa, in linea con gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, opera un'attenta programmazione e bandisce concorsi per la copertura delle nuove carenze che vengono a crearsi.
È evidente che i nuovi bandi di concorso, previsti per il futuro, non incidono sulle assunzioni dei vincitori di concorsi, per i quali si è in attesa di autorizzazione all'assunzione, e rappresentano, peraltro, un atto di equità nei confronti di giovani appartenenti a determinate «leve» che, qualora venissero sospesi i concorsi, verrebbero privati di un diritto concesso a tutti gli altri.


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Per completezza di informazione e a dimostrazione della decisa volontà del Governo di procedere nel senso di soddisfare le esigenze di ripianamento degli organici, si rappresenta che con nota del 17 marzo 2008, inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata formalizzata la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2008, ai sensi della legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 523 e 536, proprio al fine di venire incontro alle legittime aspettative del personale risultato vincitore di pubblici concorsi e poter risolvere, in tal modo, l'annosa questione delle assunzioni presso l'Amministrazione Militare.
Anche in ragione di tali evidenze, non si ha motivo di ritenere la sussistenza di particolari rischi «nel caso di vertenze da parte di cittadini vincitori di concorso», posto che l'interesse degli eventuali ricorrenti all'assunzione è il medesimo dell'Amministrazione Militare, essendo ciò finalizzato a ripianare le consistenti vacanze di personale civile rispetto a quanto previsto dalle tabelle organiche.
Infine, appare opportuno richiamare l'attenzione anche sulla componente militare, in considerazione del fatto che la normativa sulla trasformazione delle Forze Armate conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva (legge 14 novembre 2000, n. 331 e discendente decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e legge 23 agosto 2004, n. 226) ha previsto un organico complessivo di 190.000 unità, basato su un nucleo di personale in servizio permanente (Ufficiali, Sottufficiali, Sergenti e Truppa) integrato da una componente in servizio a tempo determinato, composta da Ufficiali e Volontari di truppa in ferma prefissata, mentre, in realtà la consistenza organica del personale militare è ben al disotto dei volumi organici di legge (forza bilanciata 186.000 unità circa).


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00039 Tommaso Foti: Sul trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 5, comma terzo, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ha introdotto nell'assetto retributivo del personale militare delle Forze Armate, a decorrere dal 1° settembre 1990, l'istituto della «ulteriore omogeneizzazione stipendiale», prevedendo:
per i Tenenti Colonnelli (e gradi equivalenti), che avessero prestato 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), il diritto allo stipendio corrispondente a quello del Colonnello (e gradi, equivalenti);
per i Colonnelli (e gradi equivalenti), che avessero prestato 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), il diritto allo stipendio corrispondente a quello del Brigadier Generale (e gradi equivalenti).

Successivamente, con decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sono state previste modificazioni al testo del suscitato articolo 5, comma terzo, della legge n. 231 del 1990.
Il sopravvenuto intervento normativo ha riguardato, sostanzialmente, l'estensione del beneficio in argomento ai Maggiori (e gradi equivalenti) con 15 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), nonché ai Tenenti Colonnelli (e gradi equivalenti) con 25 armi di analogo servizio dal suddetto dies a quo, i quali, alla luce delle cennate modificazioni, hanno fruito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dello stipendio corrispondente, rispettivamente, a quello del Colonnello e del Brigadier Generale (e gradi equivalenti).
In forza del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell'articolo 2, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2001, n. 250, nonché delle ulteriori modifiche e integrazioni apportate dalla legge 30 dicembre 2002, n. 295, il quadro concernente il beneficio in disamina è stato ulteriormente ridelineato.
Infatti, viene ora conferito il «trattamento economico» (stipendio ed indennità operative previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modifiche, nonché l'indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari, di pena e capitanerie di porto, prevista dalla legge 14 settembre 1987, n. 468 e successive modifiche) del Colonnello e del Brigadier Generale e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate, agli ufficiali che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante.
Inoltre, è stata prevista l'introduzione, a far data dal 1° aprile 2001, di una sorta di «pre-omogeneizzazione» stipendiale (articolo 2 - comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2001, convertito nella legge n. 250 del 2001).


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Trattasi della possibilità di riconoscere, comunque, lo stipendio corrispondente alla misura iniziale della prima posizione retributiva del Colonnello, ovvero del Brigadier Generale (e gradi equivalenti) anche agli Ufficiali sprovvisti degli anzidetti requisiti di servizio, a condizione, tuttavia, che abbiano almeno maturato, rispettivamente, 13 anni e 23 anni dal grado di Sottotenente (e gradi equivalenti) o dal conseguimento della qualifica di aspirante. Tale fattispecie, però, per esplicita prescrizione normativa, a differenza dell'istituto, per così dire, della classica «ulteriore omogeneizzazione» (sia essa economica, che stipendiale), non riserva all'avente titolo la prerogativa tipica riconducibile al personale dirigente, ovverosia che il predetto trattamento stipendiale possa costituire «presupposto per la determinazione della progressione economica» per aumenti biennali; e ciò fino a quando non si perfezionino i requisiti propri del beneficio nella sua forma più ampia (15 anni o 25 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante).
Nel medesimo disposto normativo il legislatore ha, inoltre, previsto in favore degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente, ivi nominati direttamente con il grado di Tenente, o corrispondente, l'applicazione dell'istituto della «ulteriore omogeneizzazione», nella sua formula piena, già al compimento del requisito di anzianità dei 13 o dei 23 anni di servizio prestato dalla data di nomina in detto grado. In altri termini, da tale momento vengono applicati i medesimi criteri di inquadramento stipendiale e relativa progressione economica riservati al personale della dirigenza.
Ed è per siffatta tipologia di personale, relativamente agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, che è stata posta l'eccezione rivolta a considerare la durata legale dei pertinenti corsi di studi o nel computo dell'anzianità di servizio prestato dalla nomina a Tenente, ai fini del conseguimento del beneficio economico della «ulteriore omogeneizzazione» stipendiale.
In proposito, la normativa in materia, per l'individuazione del lasso temporale da porre a base per il conferimento del beneficio in argomento, introduce la locuzione «agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale», (per il caso di specie Tenente).
Sul punto, con riguardo alla connotazione del servizio prestato, rectius servizio effettivo, sovviene l'articolo 18 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per il quale, esso «... è la posizione dell'Ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio...».
Ed ancora, l'articolo 15 della richiamata legge n. 113 del 1954 in cui è sancito che «l'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente».
In tal senso, appare, dunque, evidente che il legislatore, nel richiedere quale condizione essenziale per l'attribuzione del beneficio in parola il servizio prestato senza demerito dal conseguimento della domina ad ufficiale, abbia inteso riferirsi ad una prestazione militare effettiva e non già a periodi di servizio figurativi o fittizi, quali possono essere gli anni legali degli studi universitari.
Del resto, anche la verifica della sussistenza di eventuali ipotesi demeritorie, intervenute durante il periodo di riferimento, non può che essere ricondotta unicamente ad una, prestazione di servizio militare in concreto resa. Non a caso, pertanto, la Difesa nel disciplinare, con circolare emanata dall'Ufficio Centrale del Bilancio prot. n. BL/19602/A.7.1 in data 7 dicembre 1990, il requisito del «servizio prestato senza demerito», ha ritenuto di dover escludere da detto computo i periodi nei quali l'ufficiale:
abbia riportato la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente»;
sia stato giudicato «non idoneo all'avanzamento»;


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sia incorso nella «sospensione disciplinare» (salvo condono) o «penale» dal servizio.

Tali argomentazioni, del resto, sono in linea con la costante giurisprudenza, formatasi sulla materia, per effetto di pronunciamenti resi in diverse sedi di giudizio.
Così:
TAR Lazio, sentenza n. 8537/2000, con riguardo all'analoga condizione prevista per l'istituto della «parziale omogeneizzazione»: «Si desume da tale disposizione che il legislatore, menzionando il servizio prestato dalla nomina a Tenente, ha inteso fare riferimento al servizio militare effettivamente prestato, con esclusione, quindi, di ogni tipo di servizio figurativo o fittizio quale è il periodo degli studi universitari».
TAR Campania, sentenza n. 623 del 1999, sempre in tema di parziale omogeneizzazione: «il legislatore... ha inteso in modo univoco fare riferimento al servizio militare effettivamente prestato... con l'esclusione, quindi, di ogni tipo di servizio figurativo o fittizio, quale è il periodo degli studi universitari.
Per il riconoscimento del quale è necessaria una espressa previsione legislativa di deroga al principio secondo cui nell'anzianità di servizio rientra di norma solo il servizio effettivamente prestato».
Consiglio di Stato, parere n. 9105/2004, reso, in sede consultiva, dalla Sezione Terza: «... ai fini dell'attribuzione del trattamento economico in parola rilevano soltanto gli anni di servizio militare effettivamente prestati, senza demerito, dalla nomina ad ufficiale. Di conseguenza, nel periodo relativo alla durata legale del corso di laurea, il ricorrente non rivestiva la qualifica di ufficiale, né può essere oggetto di valutazione caratteristica, alfine di stabilire il merito o il demerito dell'ufficiale, come richiesto dalla norma».
Consiglio di Stato, parere n. 2903-07/ 2008, reso, in sede consultiva, dalla Sezione Terza: «Secondo la costante interpretazione al fine del beneficio dell'omogeneizzazione stipendiale occorse avere riguardo solo al servizio militare effettivo, e non anche a quello figurativo o fittizio quale è quello corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari. Tanto si desume dal dato normativo letterale, che richiede un servizio senza demerito e dunque un servizio che, per formare oggetto di valutazione dell'assenza di demerito, non può che essere il servizio effettivo».

Si ritiene ora opportuno evidenziare che la sentenza n. 18332/2005 resa dal TAR Campania, in materia di indennità di buonuscita INPDAP, richiamata nell'interrogazione in argomento, non appare adeguata alla questione in esame. Tale sentenza, difatti, riguarda la peculiare fattispecie e della cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 43, commi 4 e 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in forza del quale agli ufficiali collocati in ausiliaria quattro anni prima del limite di età sono riconosciuti i benefici ivi indicati, che sarebbero loro spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età previsto.
La pronuncia in parola statuisce che il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella di compimento del limite di età è da considerare, per finzione di legge, come servizio effettivamente prestato e non è suscettibile di applicazione analogica ad altri casi.
Infatti, in essa si enuncia che «il presupposto del servizio senza demerito riguarda l'ipotesi tipica di raggiungimento dell'anzianità mediante la prestazione di servizio effettivo, ma risulta inconferente rispetto ad una fattispecie di favore in cui il legislatore ha considerato il periodo trascorso in ausiliaria quale servizio virtuale».