VII Commissione - Marted́ 26 gennaio 2010


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ALLEGATO 1

5-02174 Vannucci: Rafforzamento dell'organico presso il plesso scolastico di Carpegna facente capo all'Istituto comprensivo di Macerata Feltria (PU).

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine all'atto di sindacato ispettivo in discussione, premetto che il plesso scolastico di Carpegna fa parte dell'istituto comprensivo di Macerata Feltria il cui bacino di utenza comprende quattro Comuni: Macerata Feltria, Carpegna, Montecopiolo e Pietrarubbia.
La pluriclasse alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante è stata in realtà autorizzata ed attivata nell'anno scolastico. 2007/2008 in quanto, in quell' anno scolastico, erano pervenute istanze di frequenza alla classe prima da parte di un numero troppo esiguo di bambini (solo 8 e, quindi, inferiore alle 10 unità), che non consentiva di attivare una classe prima autonoma.
L'indicazione dell'ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino al dirigente scolastico era stata quella di indirizzare le iscrizioni del bambini di Carpegna negli altri tre plessi di scuola primaria dell'istituto comprensivo atteso che nel predetto anno scolastico nell'istituto comprensivo in questione avevano chiesto di essere iscritti alla classe prima complessivamente n. 43 allievi. Ciò in quanto il servizio scolastico deve essere organizzato sulla base delle strutture e delle risorse disponibili che, nel caso in specie, sono dislocate nei suddetti quattro comuni.
Alla decisione dell'Amministrazione scolastica di non autorizzare il funzionamento della classe prima nel plesso di Carpegna e di ripartire le iscrizioni negli altri plessi, il Dirigente scolastico pro tempore e le famiglie del bambini interessati hanno risposto con la richiesta di costituire una pluriclasse con la classe seconda già funzionante. La pluriclasse in questione quindi è stata costituita per assecondare le richieste e le esigenze delle famiglie che nell'anno scolastico 2007-2008 non avevano ritenuto di accettare la soluzione proposta dall'ufficio scolastico provinciale di far frequentare agli otto bambini residenti nel comune di Carpegna la classe prima negli altri plessi dell'istituto comprensivo di Macerata Feltria, considerati dai genitori sedi disagiate ed eccessivamente distanti.
Ciò precisato faccio presente che il dirigente scolastico anche per il corrente anno scolastico può disporre la divisione dei 22 bambini in gruppi per le attività didattiche ritenute più impegnative. Le risorse assegnate all'istituto comprensivo di Macerata Feltria consentono di prevedere e realizzare una diversa modulazione dell'attività didattica.
L'ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino infatti ha sempre tenuto conto del disagio e dei problemi dei piccoli comuni montani ed anche per il corrente anno scolastico all'istituto in questione è stato complessivamente attribuito un numero di docenti maggiore rispetto a quello spettante in rapporto al fabbisogno orario.
Per la scuola primaria, a fronte di n. 13 classi attivate è stato autorizzato un


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organico di personale docente di 17 docenti di scuola comune, 27 ore per l'insegnamento della lingua inglese, 34 ore per l'insegnamento della religione cattolica e 2
docenti di sostegno.
Tenuto conto che la popolazione scolastica della scuola primaria dell'istitutocomprensivo in parola è pari a n. 201 allievi, si ha una media di un docente per ogni 10 bambini frequentanti.
Si ritiene pertanto che l'organico autorizzato per il corrente anno scolastico 2009-2010 garantisca il pieno rispetto del diritto allo studio.


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ALLEGATO 2

5-01864 Ghizzoni: Sulla situazione della scuola dell'infanzia nella provincia di Modena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si è più volte riferito in questa sede, rispondendo ad interrogazioni parlamentari in materia di organici del personale docente, che nel quadro del provvedimenti di finanza pubblica assunti con decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono state introdotte disposizioni in materia di organizzazione scolastica (articolo 64) finalizzate a dare qualità, efficacia ed efficienza al sistema scolastico ed a qualificare appieno il personale docente.
Nell'ambito del provvedimenti previsti dal citato articolo 64, vi è quello riguardante l'incremento graduale di un punto, nell'arco del triennio 2009/2011, del rapporto docenti/alunni al fine di adeguano alla media europea; obiettivo, questo, da raggiungere sulla base di un piano programmatico di interventi volto a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica sia l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema scolastico.
Con riguardo in particolare alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, come precisato nella circolare n. 38 del 2 aprile 2009, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale sugli organici di detto personale, gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico hanno richiesto confronti ed interazioni con le Regioni e gli Enti locali, titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, di dimensionamento, di distribuzione della rete scolastica e del punti di erogazione del servizio nonché di fruizione del diritto allo studio.
La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni e tenendo conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché del contesti con rilevante numero di alunni stranieri.
Il decreto interministeriale ha previsto anche che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008, per l'anno scolastico 2009-2010, avvenissero in parte in organico di diritto e per una quota in organico di fatto al fine di rispondere meglio alle esigenze del territorio e realizzare una migliore stabilità del personale scolastico, anche a tutela della continuità didattica.
Con circolare n. 63 del 6 luglio 2009, con la quale state fornite agli uffici scolastici regionali le annuali indicazioni per l'adeguamento dell'organico del personale docente alle situazione di fatto, è stato anche sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto devono tendere ad una puntuale utilizzazione del personale in situazione di esubero, tenendo conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie e dell'avvio del riordino del primo ciclo.


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Quanto alla situazione delle scuole dell'infanzia del comune di Modena il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale ha precisato che l'ufficio medesimo dopo aver concordato con i dirigenti scolastici del territorio e con le rappresentanze sindacali della provincia i criteri di priorità in materia di organico, nell'ambito del contingente assegnato ha soddisfatto tutte le richieste delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle di tempo pieno e prolungato, della scuola carcerania, dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali. Inoltre ha istituito due nuove sezioni di scuola dell'infanzia che risultano essere nella provincia 406 rispetto alle 404 funzionanti nel decorso anno scolastico.
Giova far presente che le assegnazioni delle sezioni di scuola dell'infanzia sul territorio seguono criteri di integrazione con l'offerta delle scuole paritarie.
Si evidenzia comunque che le sezioni statali di scuola dell'infanzia nella provincia di Modena rispondono da sole al 55 per cento delle esigenze delle famiglie, prima percentuale in Emilia Romagna e tra le più alte a livello nazionale.
Concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia l'accordo intervenuto in data 29 ottobre 2009 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane per sostenere il processo di diffusione e il rafforzamento del servizio educativo integrato destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido (sezioni primavera) che è previsto dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 ed al quale è stata già data attuazione per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009.
Il servizio viene finanziato con fondi statali a carico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e del Dipartimento per la famiglia.
I contributi statali vengono, comunque, integrati, a livello territoriale, da risorse regionali, che possono consentire anche l'attivazione di ulteriori sezioni primavera.
Il Ministero appena ricevuto il testo dell'Accordo lo ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali per consentire a ciascun Ufficio di procedere, in tempi rapidi, alla definizione della Intesa con la Regione, sentita l'ANCI regionale, assumendo a riferimento i criteri per l'attivazione del servizio educativo definiti dal decreto direttoriale n. 9 dello scorso 11 novembre.
In Emilia Romagna l'istruttoria è ancora in corso; secondo le assicurazioni fornite dall'ufficio scolastico regionale saranno attivate sezioni primavera almeno nello stesso numero di quelle che hanno funzionato nel decorso anno scolastico.


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ALLEGATO 3

5-02059 De Pasquale: Sul caso di un alunno dell'Istituto comprensivo di Vicchio del Mugello.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al caso evidenziato dall'Onorevole interrogante, faccio presente che le difficoltà segnalate sono da ricondurre alla tardiva iscrizione dell'alunno disabile presso l'istituto comprensivo di Vicchio.
Tale tardivo ingresso ha richiesto infatti la modifica del precedente assetto dell'organizzazione scolastica, frutto di un'attenta pianificazione delle risorse effettuata in fase di assegnazione dell'organico di fatto 2009/10.
La situazione della scuola di Vicchio, secondo quanto riferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, è comunque stata prontamente ripresa in esame fin dall'inizio della frequenza dell'alunno, sia direttamente con il dirigente scolastico che per il tramite dell'Ufficio scolastico provinciale di Firenze, per adeguare l'organico di sostegno alle mutate esigenze della scuola.
Ciò è concretamente avvenuto poco dopo l'inizio dell'anno scolastico nel momento in cui la famiglia di un alunno disabile, iscritto alla scuola dell'infanzia dello stesso Istituto, ha comunicato al dirigente scolastico la propria decisione di trasferirsi in un'altra zona d'Italia e conseguentemente di ritirare l'alunno dalla scuola dell'infanzia frequentata.
In accordo con la dirigenza dell'istituto comprensivo di Vicchio si è pertanto stabilito di utilizzare le risorse di sostegno, già presenti nella scuola, destinandole interamente all'alunno disabile proveniente da fuori regione.
In attesa di tale passaggio l'alunno in questione è stato seguito nel suo percorso di integrazione scolastica con la dovuta attenzione ed impegno da parte della scuola: il dirigente scolastico ha assicurato l'integrazione medesima utilizzando ore aggiuntive di docenza disponibili nella scuola per interventi didattici personalizzati, nonché l'operatore messo a disposizione per 13 ore settimanali dall'ente locale.
Si ritiene che con l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, precedentemente nominato per l'alunno trasferito, la situazione si sia normalizzata.
Quanto alla dotazione organica del docenti di sostegno della regione Toscana, si è già riferito all'Onorevole interrogante in data 17 settembre 2009 in occasione della discussione della interrogazione parlamentare n. 5-01558.
In quella sede è stato precisato che lo schema di decreto interministeriale trasmesso con circolare ministeriale n. 38 del 2009, ha quantificato il numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello regionale, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 413 e 414 della legge finanziaria per il 2008. Tali disposizioni, è bene ricordarlo, pongono l'obiettivo del graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili; alla Toscana è stato attribuito il medesimo numero di posti dell'anno scolastico 2008-2009 (4.650), atteso che detta quantità risultava coerente con il citato rapporto di 1 a 2.


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ALLEGATO 4

5-02106 Marco Carra: Sull'approvazione del progetto di ristrutturazione di un'abitazione da parte del Comune di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Carra ed altri con la quale chiede informazioni in merito ai lavori di ristrutturazione edilizia con installazione di elementi fotovoltaici relativi ad un immobile situato nel Centro storico di Mantova.
A tal proposito voglio anzitutto evidenziare che l'intervento ricade in un'area compresa nel Centro storico di Mantova che, come è noto, è stato iscritto dal luglio 2008 nella lista UNESCO del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, anche per le condizioni di integrità ed autenticità delle sue componenti urbane ed architettoniche.
Pertanto, ogni intervento che modifichi l'aspetto esteriore degli edifici è soggetto a specifica autorizzazione, secondo le competenze e le procedure previste dal Codice.
Per quanto concerne lo specifico intervento autorizzato dal Comune di Mantova a cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, voglio evidenziare che esso prevedeva:
modifiche al tetto dell'edificio con innalzamento del piano di falda per l'inserimento di isolamento termico;
la quasi totale sostituzione del tradizionale manto di copertura composto da coppi di cotto di vecchia fattura, con «tegole fotovoltaiche» in materiale plastico, dotate di modulo fotovoltaico protetto da vetro che ne occupa gran parte della superficie e ne caratterizza in maniera determinante la percezione estetica.

La Soprintendenza, a seguito dell'esame della documentazione di progetto trasmessa dal Comune di Mantova, della autorizzazione paesistica e delle motivazioni poste a base dell'atto comunale, ha rilevato vizi di legittimità sostanzialmente riconducibili a carenze sia della documentazione progettuale presentata, sia delle motivazioni poste a fondamento dell'atto. Pertanto, rilevata la non conformità alle prescrizioni di tutela del paesaggio, l'Ufficio territoriale del Ministero, con una puntuale e dettagliata motivazione, ha proceduto all'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Mantova.
Sulla base di quanto esposto, ritengo che l'azione della Soprintendenza non si sia esplicata, come affermato dall'Onorevole interrogante, in una «sovrapposizione di competenze», ma nel legittimo controllo previsto dalla normativa vigente sugli atti di autorizzazione rilasciati dagli enti delegati e subdelegati, finalizzato al rispetto del principio costituzionale fondamentale della tutela del Paesaggio.
A tal proposito voglio peraltro sottolineare che il predetto controllo appare ancor più indispensabile in un contesto come quello del centro storico di Mantova, dove ai valori paesistici risultano inscindibilmente legati quelli artistici e storici della città d'arte; ciò al fine di evitare che trasformazioni non attentamente ponderate e valutate possano comportare, se estese in maniera incontrollata, una alterazione sostanziale del particolare contesto paesistico urbano e un affievolirsi del valori di integrità ed autenticità posti a fondamento anche del riconoscimento UNESCO.


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ALLEGATO 5

5-02115 Bachelet: Questioni relative all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02115 l'onorevole Giovanni Battista Bachelet ed altri pongono quesiti in ordine all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).
Al riguardo, si fa presente che il citato Istituto è una fondazione di diritto privato, istituita con la legge n. 326 del 2003, vigilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di «promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale». Nel dicembre 2005, è iniziato lo sviluppo delle attività scientifiche, al termine di un periodo di start-up, durante il quale è stato completato il sistema di governance ed è stato approvato il primo piano scientifico dell'Istituto.
Al fine di monitorare adeguatamente l'attività scientifica svolta dall'Istituto di Tecnologia, inizialmente è stato istituito un Advisory Board, denominato «Comitato Tecnico Scientifico», cui hanno aderito scienziati di fama mondiale provenienti dalle principali Università Internazionali (Berkeley, Stanford, Boston-MIIT, Tokyo) con il precipuo compito, tra l'altro, di verificare nel suo complesso, secondo i migliori standard delle principali Università ed Enti di ricerca internazionali, l'attività di ricerca svolta in funzione del finanziamenti ricevuti.
Nei trentasei mesi successivi all'avvio dell'attività scientifica, sono stati costruiti e resi operativi i laboratori di Genova, i quali si estendono su una superficie di circa 30,000 mq, ove, al momento, operano circa 430 unità di personale (di cui 350 ricercatori provenienti da 38 diversi Paesi).
Oltre alle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, che ha eseguito frequenti on-site visit e verifiche sui rapporti presentati dai principali responsabili delle varie attività svolte presso le varie unità di ricerca, sono stati appositamente istituiti ulteriori Organismi di controllo, quali il «Comitato di Valutazione 2007», nominato nel giugno 2007, dai Ministro dell'Economia e delle Finanze pro-tempore Padoa Schioppa e formato dal professore M. Rasetti (Politecnico di Torino) e dal professore E. Raviola (Università di Harvard) ed il «Comitato di Valutazione 2008», nominato nel 2008, dal Consiglio della Fondazione, che ha coinvolto soggetti esterni alla Fondazione, quali la prof.ssa L. Addadi (Weizmann Institute of Science, Dept Structural Biology, Israele), il dr. M. Cocito (Avago Technologies Srl, Torino), il dr. A. Sartani (Farmacovigilanza Arkadia Pharma Srl, Milano), con il compito di «valutare i risultati ed analizzare l'operato della Fondazione esprimendo valutazioni indipendenti e qualificate al Consiglio sulla qualità, la rilevanza e le prospettive dell'attività svolta e sull'eccellenza della gestione della Fondazione e delle Unità di Ricerca», secondo quanto previsto dall'articolo 13.1 dei Regolamenti di Funzionamento Generale ed in conformità all'articolo 7 dello Statuto dell'Istituto Italiano di Tecnologia.
Con riferimento ai risultati dell'attività svolta dal «Comitato di Valutazione 2007», si fa presente che non risulta pervenuta copia del relativo rapporto né al


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Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, né all'istituto in questione. Il rapporto elaborato dal «Comitato di Valutazione 2008» Si presenta sostanzialmente positivo. In particolare, si rileva, tra l'altro, che «per estensione e dotazione è stato realizzato uno dei più grandi laboratori interdisciplinare d'Europa», raggiungendo «una struttura di costo allineata ai migliori benchmark internazionali e compatibile con il funding di cui dispone l'Istituto».
Con riferimento al presunto conflitto di interessi che riguarderebbe il Prof. Roberto Cirigolani, relativamente all'incarico di Direttore Scientifico, ed il professore Vittorio Grilli con riferimento al proprio ruolo di Presidente dell'istituto, di cui è cenno nel documento parlamentare, si ritiene che in entrambi i casi l'ipotesi ventilata non sussista per le seguenti ragioni.
Per quanto concerne il professor Roberto Cingolani, diversamente da quanto riportato nell'interrogazione, lo stesso ha ricoperto il ruolo di Direttore del laboratorio di Nanotecnologie di Lecce (NNL) sino alla data di accorpamento (2003) dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia nel CNR (ai sensi del decreto legislativo n. 127 del 2003), di cui il laboratorio di Nanotecnologie costituiva un'unità di ricerca, mentre il rapporto del professor Cingolani cori l'istituto Italiano di Tecnologia è iniziato soltanto alla fine del 2004.
Con specifico riferimento al laboratorio di Nanotecnologie di Lecce, successivamente al 2003, il professor Cingolani non ha svolto alcuna attività di direzione ma unicamente una funzione di coordinamento scientifico su delega del Direttore dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, allo stato cessata. Anche in tale periodo il presunto conflitto di interesse non sussisteva, in quanto si trattava di incarichi di carattere scientifico esercitati nell'ambito di Istituti pubblici operanti nello stesso comparto e finalizzati a sviluppare rapporti sinergici per ottimizzare la collaborazione tra gli Enti stessi e massimizzare i risultati della ricerca scientifica nazionale.
Per il Presidente dell'Istituto, Prof. Vittorio Grilli non è ravvisabile alcun profilo di conflitto d'interessi per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre precisare che la dotazione patrimoniale dell'Istituto è prevista dalla legge istitutiva della Fondazione e il Dipartimento del Tesoro non dispone di alcun potere autonomo di quantificazione delle risorse economiche attribuite o da attribuire all'Istituto. Esso si limita, verificati i presupposti, a trasferire annualmente gli stanziamenti previsti dalla legge, non sussistendo alcun collegamento tra l'attività dell'Istituto e l'attività del Dipartimento del Tesoro.
La nomina nell'ambito della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia del Direttore Generale del Tesoro, con apposito decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, assolve ad una funzione di garanzia nell'interesse dell'Amministrazione vigilante.
Giova, in proposito, rilevare che sulla base di tali principi sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che le altre Amministrazioni Pubbliche partecipano alla nomina di propri rappresentanti nell'ambito degli organi di società ed enti controllati.
Inoltre, la Corte del Conti - che ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha delegato al controllo dell'Istituto un proprio magistrato - ha, di recente, inviato al Parlamento la relazione sulla gestione dell'istituto di Tecnologia, dando atto complessivamente dell'adeguatezza ordinamentale ed organizzativa dell'istituto. Detta relazione evidenzia, infatti, che l'assetto ordinamentale dell'IIT si è rivelato «non contrastante con il corretto e proficuo impiego di fondi derivanti dal sistema di finanza pubblica» e che «si sono constatati nel 2007, ma anche nel 2008 e fino a data corrente, la sussistenza di un'effettiva governance dell'Istituto e «un adeguato finanziamento degli organi


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statutariamente contemplati supportati dall'esercizio delle funzioni di controllo interno».
In ordine all'eventuale assimilazione dell'Istituto ad una Funding Agency, si precisa che l'IIT ha tra le proprie prerogative quella di promuovere e sviluppare, «l'eccellenza scientifica e tecnologica» di interesse istituzionale, sia in forma diretta, «attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari», sia indiretta «facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali» (Articolo 3 dello Statuto).
In questo senso, nel rispetto del piano scientifico 2009-2011, l'Istituto Italiano di Tecnologia ha provveduto oltre alla realizzazione ed avvio del propri laboratori di ricerca multi-disciplinari di Genova, anche alla costituzione di rapporti di collaborazione con Università ed altri Enti di ricerca nazionali ed internazionali. Iniziative che hanno anche contribuito alla creazione di nuove opportunità di lavoro. In tale ambito s'inserisce, dunque, in aggiunta all'allestimento del propri laboratori di Genova, la costituzione di una rete di nuovi laboratori di ricerca sul territorio nazionale, in collaborazione con otto primarie università ed Enti di ricerca d'eccellenza, nonché la promozione, mediante pubblicazione di un relativo bando pubblico, di studi in particolari settori della ricerca («Progetti SEED»).
Appare, pertanto, evidente che l'attività scientifica dell'istituto non è assimilabile a quella di una Funding Agency, ma piuttosto di contribuire allo sviluppo tecnologico del Paese ed alla diffusione e promozione della cultura scientifica, anche attraverso la collaborazione con altri Enti di ricerca nazionali ed internazionali.
Per quanto concerne la richiesta di promuovere un nuovo round di valutazione dell'ITT, si è dell'avviso che il conferimento di incarichi di valutazione ad ulteriori soggetti, che andrebbero ad aggiungersi al complesso sistema di valutazione adottato dall'IIT - basato su criteri e standard internazionali - risulterebbe non conforme a principi di economicità ed efficienza determinando un ulteriore onere a carico della finanza pubblica. In proposito, comunque, l'Istituto non solo si è dichiarato disponibile, ma ha auspicato ogni opportuna valutazione delle proprie attività scientifiche da parte di soggetti terzi qualificati.
Con riferimento, infine, all'ultimo quesito posto nel documento parlamentare e relativo ai fondi attribuiti all'istituto, si fa presente che la programmazione triennale delle attività per il periodo 2009-2011 dell'IIT, parte delle quali già in corso di reaLizzazione, prevede l'intero impiego dei fondi espressamente previsti dalla legge per tali anni.


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ALLEGATO 6

5-02122 Bragantini: Questioni inerenti la riscossione di tributi dei diritti connessi a quello d'autore da parte del consorzio SCF.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle richieste di informazioni degli Onorevoli interroganti sulla riscossione dei diritti connessi al diritto d'autore da parte del Consorzio SCF, faccio anzitutto presente che è di fondamentale importanza distinguere tra i diritti riconosciuti in capo all'autore delle opere dell'ingegno (cosiddetto diritto d'autore) e altri diritti del quali possono essere titolari soggetti diversi ma la cui esistenza è strettamente collegata all'esercizio del diritto d'autore (cosiddetto diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore). Questi ultimi, diversamente dal diritto d'autore, non si connotano per un particolare carattere creativo e sono disciplinati dagli articoli 72 e seguenti della Legge n. 633 del 1941. Su un'opera creativa, pertanto, insistono più diritti distinti i quali coesistono in piena autonomia in virtù del principio «di non interferenza» tra protezione del diritti connessi e diritto d'autore.
Ciò premesso, con specifico riferimento alla questione posta dagli interroganti circa la riscossione diretta del diritti connessi da parte del Consorzio SCF, rappresento che il Consorzio è una società che provvede alla gestione mutualistica, escluso ogni fine di lucro, in Italia e all'estero del diritti di utilizzazione economica spettanti ai produttori fonografici consorziati.
Voglio inoltre aggiungere che, così come stabilito anche dalla giurisprudenza, le attività di intermediazione del diritti connessi sono in regime di libera concorrenza ed i titolari possono decidere di agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di enti, con facoltà di demandarne la tutela alla SIAE la quale può anche agire in base ad apposite convenzioni con altre società o soggetti costituiti.
Pertanto la SIAE non opera in regime di esclusiva per la gestione del predetti diritti connessi, ad eccezione dell'unico caso di affidamento esclusivo previsto dall'articolo 180-bis della legge n. 633 del 1941 che riguarda la ritrasmissione via cavo. La predetta legge n. 633, invece, riserva esclusivamente alla SIAE l'intermediazione, «comunque attuata», limitatamente alle opere tutelate dal diritto d'autore ed alle sole tipologie di diritti patrimoniali d'autore indicati nelle norme.
Occorre peraltro precisare che l'iscrizione alla SIAE da parte degli autori è del tutto volontaria e non condiziona la protezione delle opere prodotte, con la conseguenza che essa non ha l'esclusiva della gestione del diritti spettanti indistintamente a tutti gli autori, ma tutela solo quelli che, in base alle norme statutarie e regolamentari vigenti, le abbiano conferito specifico mandato.
Si fa infine presente che, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 182-bis legge 633 del 1941, la vigilanza sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla SIAE.


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ALLEGATO 7

5-02160 Mazzuca: Reperimento delle risorse necessarie per il restauro della basilica di Santo Stefano a Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Mazzucca e Cazzola con la quale chiedono informazioni sulle misure di intervento finanziario per il restauro della Basilica di Santo Stefano a Bologna.
A tal proposito voglio anzitutto evidenziare che la consapevolezza dell'importanza storica-architettonica del complesso basilicale di Santo Stefano ha determinato nel corso degli anni un costante impegno nell'azione di conservazione e restauro finalizzata alla salvaguardia e tutela del bene monumentale in argomento.
In particolare, tale costante impegno si è concretizzato con finanziamenti statali diretti dalla Soprintendenza di Bologna, nonché con interventi finanziati dalla proprietà e preliminarmente sottoposti alla prescritta autorizzazione.
Al riguardo voglio evidenziare che nel decennio 1990-2000 sono stati progettati e diretti dalla Soprintendenza di Bologna interventi di consolidamento e restauro per un importo complessivo di 9 milioni e 300 mila euro, riguardanti prevalentemente la parte conventuale ed il Chiostro dei Benedettini.
Contemporaneamente sono stati autorizzati diversi progetti presentati e finanziati dalla proprietà. Quest'ultimi, in particolare, hanno riguardato interventi di manutenzione e di adeguamento funzionale ed impiantistico del locali della foresteria monastica, opere di conservazione e restauro della Cappella del Magi nella Chiesa della Trinità ed il presbiterio della Chiesa del Crocifisso, opere di risanamento delle coperture del monastero gnea nonché il restauro degli intonaci opere di consolidamento dell'orditura lignea nonché il restauro degli intonaci della Chiesa del Crocifisso e della Cripta.
Voglio comunque assicurare agli Onorevoli interroganti che la Direzione Regionale per i Beni e Culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna sta già svolgendo una serie di azioni congiunte con le Soprintendenze competenti, al fine di attuare una efficace attività di tutela attraverso la individuazione degli interventi di salvaguardia che si riterranno più urgenti ed opportuni. A tal proposito il Ministero per l'anno finanziario 2010 intende finanziare opere di restauro per una somma pari ad un milione di euro.
Per quanto concerne, infine, l'eventuale iniziativa normativa suggerita dagli Onorevoli interroganti finalizzata alla previsione di una deduzione dall'imponibile IRPEF del contributi versati da privati per il finanziamento del restauro della Basilica, voglio evidenziare che, così come rappresentato anche dal Ministero dell'Economia e Finanze, nell'attuale sistema fiscale esistono già previsioni agevolative per chi effettua erogazioni liberali a favore di soggetti impegnati nella manutenzione e nel recupero dei beni culturali.
A tal proposito faccio presente che il Ministero per i beni e le attività culturali ha precisato che le erogazioni liberali in argomento, ai fini della detraibilità, devono essere:
regolate mediante convenzione da stipulare tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell'iniziative culturale;
effettuate in favore di iniziative o attività che abbiano già acquisito l'autorizzazione della Soprintendenza di settore, con l'approvazione del preventivo di spesa.


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ALLEGATO 8

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia C. 2131 (approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato) e abbinate C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2131, ADOTTATA COME TESTO BASE

Art. 1.

1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento di una prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.