IX Commissione - Giovedì 18 novembre 2010


Pag. 59

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (Atto n. 278).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (Atto n. 278);
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni volte a definire le condizioni e le procedure necessarie alla certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale, al fine di agevolare la mobilità dei macchinisti all'interno dell'Unione europea, salvaguardare il livello di sicurezza del sistema ferroviario comunitario e prevedere un livello minimo standardizzato di formazione dei macchinisti;
in particolare, il provvedimento prevede che i macchinisti debbano essere in possesso delle idoneità e delle qualifiche necessarie alla condotta dei treni, nonché di una specifica documentazione che consiste in una licenza che identifica il macchinista, l'autorità che l'ha rilasciata e il relativo periodo di validità, e in uno o più certificati che indicano le infrastrutture e i veicoli su cui il titolare è abilitato a circolare;
lo schema di decreto individua quali soggetti competenti al rilascio della licenza e dei certificati, rispettivamente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura, riconoscendo comunque all'Agenzia specifiche competenze in relazione alle attività di formazione necessarie ai fini del rilascio della predetta documentazione;
il citato provvedimento, all'articolo 19, istituisce, conseguentemente, due tipi di registro, uno tenuto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'altro dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura, che danno conto, rispettivamente, delle licenze e dei certificati rilasciati e delle vicende relative a tali documenti;
il predetto articolo provvede a realizzare un'adeguata integrazione tra le informazioni contenute nei citati registri, in quanto, da un lato, prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture cooperino con l'Agenzia per procedere allo scambio delle informazioni e consentire l'accesso ai dati necessari, dall'altro, dispone che la medesima Agenzia cooperi con l'Agenzia ferroviaria europea allo scopo di garantire l'interoperabilità dei registri stessi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


Pag. 60

ALLEGATO 2

5-03615 Lovelli: Criticità nei collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria e conseguenti disagi per l'utenza pendolare piemontese.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione al servizi ferroviari regionali del Piemonte e, in particolare, l'agevolazione denominata «Carta Tutto Treno Piemonte», va preliminarmente ricordato che in base alla normativa attualmente vigente, la programmazione e gestione dei servizi regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio. In tale ambito vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti e la destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle penali suddette;
Per fornire comunque informazioni relative a quanto richiesto nell'interrogazione in esame, sono state richieste specifiche notizie a Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto di seguito si riporta.
La «Carta Tutto Treno Piemonte» era frutto di un accordo commerciale che Trenitalia - nel puntuale rispetto di quanto stabilito nel medesimo accordo - non ha rinnovato, in attesa del buon esito delle trattative per la definizione del nuovo Contratto di Servizio con la Regione Piemonte (a valere dal 2008 in poi) e considerato che il precedente Contratto di Servizio era scaduto già da dicembre 2007.
Nel marzo del 2010, la Regione Piemonte ha bandito la gara per l'affidamento di parte del servizio di trasporto ferroviario regionale.
Nell'estate scorsa, la nuova Amministrazione regionale ha sospeso, sino alla fine dello scorso mese di ottobre - termine recentemente prorogato sino alla fine di novembre - la suddetta gara riservandosi, per quella data, di far conoscere i propri intendimenti al riguardo.
A tutt'oggi, pertanto, Trenitalia effettua il servizio in Piemonte in assenza di Contratto di Servizio mentre il Contratto di Servizio 2009/2014 con la Regione Liguria è stato da tempo formalmente sottoscritto ed è, quindi, pienamente operativo.
In conclusione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può che attendere la conclusione delle gare per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali del Piemonte per poter eventualmente valutare, nel contesto normativo sopra citato, eventuali interventi tramite anche l'Osservatorio sul trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300 della legge 244 2007 che consentirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di verificare a livello nazionale criticità quale quella evidenziata nell'interrogazione in esame comunicandole agli enti territoriali competenti affinché adottino i necessari provvedimenti.


Pag. 61

ALLEGATO 3

5-03618 Stradella: Concessione tra le società Ferrovie dello Stato e Arenaways per l'esercizio del trasporto ferroviario sulla linea Torino-Alessandria-Milano.

5-03811 Lovelli: Modalità di esercizio del servizio di trasporto ferroviario sulla linea Torino-Milano da parte della società Arenaways.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Per un migliore chiarimento della problematica sollevata con l'interrogazione in discussione, si ritiene opportuno ricordare che, nel rispetto delle direttive europee di settore, un'impresa per poter svolgere servizi di trasporto ferroviario deve possedere opportuna licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve altresì ottenere un certificato di sicurezza dalla competente Agenzia per la sicurezza ferroviaria e, infine, deve stipulare un contratto per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura con il gestore della rete.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia alle imprese che ne facciano richiesta e dopo aver verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, la licenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 188/2003, che legittima l'espletamento dei servizi di trasporto merci e passeggeri per ferrovia. Successivamente al rilascio della licenza, la competenza del Ministero si esplica nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dell'impresa ferroviaria.
Nel caso specifico della società Arenaways, l'allora Ministero dei trasporti ha rilasciato alla stessa la licenza n. 47 in data 6 luglio 2007 ed ha concesso il titolo autorizzatorio necessario per l'espletamento del servizio di trasporto passeggeri per ferrovia in ambito nazionale con decreto ministeriale 106T del 1° aprile 2008. La società Arenaways ha poi ottenuto la certificazione di sicurezza per i servizi da espletare in data 26 agosto 2009.
La società Arenaways ha quindi attivato i servizi dalla stessa offerti sulla linea Milano-Torino.
Per quanto riguarda la mancata concessione alla Arenaways di fermate intermedie tra Milano e Torino, oggetto dell'interrogazione presentata dal deputato Lovelli, si conferma che lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dalla Arenaways sulla tratta in questione con distinte fermate intermedie ha carattere regionale e può compromettere dunque l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia titolare dei contratti di servizio con le Regioni Piemonte e Lombardia.
L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF ha pertanto stabilito le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 luglio 2009. n. 99 limitando le tracce della Arenaways sulla direttrice in questione alle sole fermate di Milano e Torino.
Il servizio offerto dalla impresa Arenaways deve quindi assumere un carattere di media-lunga percorrenza e non anche di tipo regionale in modo dunque da non interferire con i servizi per i quali è previsto invece un contributo pubblico.
Tuttavia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 59 della citata legge 99/2009, le parti interessate potranno richiedere il riesame della decisione dell'URSF a seguito della stipula del contratto di servizio ponte tra l'impresa Trenitalia e la Regione Piemonte.


Pag. 62

ALLEGATO 4

5-03640 Valducci: Rilascio e rinnovo della patente per i soggetti affetti da diabete.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto rilevato con l'interrogazione in esame, si comunica che è stato predisposto un nuovo decreto ministeriale, attualmente alla firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il recepimento della direttiva 2009/112/CE in materia di certificazione dell'idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore.
La bozza del decreto è stata predisposta sulla base di un approfondito esame svolto da uno specifico gruppo di lavoro nominato con decreto dirigenziale del Ministero della salute. Del gruppo hanno fatto parte funzionari medici del Ministero della salute, funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, medici esperti in materia di certificazione per l'idoneità alla guida di veicoli a motore e medici specializzati nel tipo di patologie prese in considerazione dalla direttiva in argomento.
Per quel che concerne i soggetti affetti da diabete, la bozza del decreto in argomento prevede che per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida delle categorie A, B e BE l'accertamento dei requisiti del candidato o del conducente affetto da diabete mellito sia effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente (ai sensi del DM 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale.
Per i candidati o i titolari di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE, la bozza del nuovo testo normativo prevede che in caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, l'accertamento è svolto dalla commissione medica locale, avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del citato DM 30 gennaio 1998) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.
Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.


Pag. 63

ALLEGATO 5

5-03701 Monai: Ipotesi di soppressione, da parte di Trenitalia SpA, di numerosi collegamenti ferroviari in Calabria e conseguenti gravi possibili disagi per gli utenti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Per quanto attiene la paventata ipotesi di riduzione dei servizi ferroviari riguardanti la regione Calabria, si premette che la rimodulazione dell'assetto ferroviario in vigore dal prossimo dicembre interessante la direttrice nord/sud, caratterizzata da una domanda sempre più insufficiente a compensare gli elevati costi, sono nella maggior parte contrattualizzati con Trenitalia s.p.a. che assicura tale offerta, commercialmente in perdita, in quanto sovvenzionata da risorse pubbliche.
L'equilibrio tra le risorse a disposizione e le perdite che tali collegamenti presentano va quindi costantemente ridefinito attraverso manovre correttive che riconducano l'intero perimetro dei collegamenti ferroviari oggetto del Contratto di servizio nazionale alle dimensioni supportate dall'attuale stanziamento pubblico.
Tale offerta è stata interessata, nell'anno in corso, da una contrazione della domanda e quindi da un aumento dei costi soprattutto per quanto riguarda la linea adriatica e la Calabria jonica e, in misura ancor maggiore, per le «antenne» presenti nella lunga percorrenza.
Le modifiche che saranno apportate all'offerta ferroviaria prevedono variazioni alle linee della lunga percorrenza i cui orari e fermate verranno ridefiniti per venire incontro alle necessità di tale tipo di trasporto senza comprimere l'attuale richiesta. Complessivamente, prevedendo nuovi collegamenti di lunga percorrenza da Reggio Calabria, la nuova offerta non verrà modificata in diminuzione quanto piuttosto modulata in una diversa articolazione delle relazioni.
Per quanto riguarda quindi gli specifici servizi interessanti il territorio calabrese, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che il servizio di trasporto aggiuntivo Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo (denominato «Tamburello»), citato dagli Interroganti, è regolato da una Convenzione del dicembre 2007, stipulata tra Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato che ha introdotto il suddetto servizio a seguito di una circostanza di emergenza, quale l'avvio dei lavori sul tratto reggino dell'autostrada A3, con riduzione ad una carreggiata destinandosi a tal fine specifiche risorse economiche.
A seguito della risoluzione del rapporto negoziale citato (e della conseguente cessazione del servizio cosiddetto «Tamburello»), da dicembre prossimo per la relazione metropolitana Melito Porto Salvo-Rosarno verrà attuata una rimodulazione dell'offerta dei treni regionali attraverso un nuovo progetto strutturato secondo il criterio del «cadenzamento orario», mirato ad assicurare principalmente la mobilità delle fasce orarie pendolari a maggiore frequentazione incrementando, peraltro, la regolarità del servizio.
La nuova programmazione, razionalizzando l'offerta laddove attualmente risulta ridondante, mantiene comunque un livello di servizio adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità delle località dove si sviluppa il maggior flusso di traffico.
Inoltre, l'immissione in servizio sulla relazione metropolitana di cui trattasi dei mezzi a trazione elettrica ALE 803 - in luogo di quelli a trazione diesel oggi impiegati -


Pag. 64

consentirà di offrire un maggior numero di posti e migliorare l'affidabilità del servizio.
Relativamente all'Eurostar Lamezia Terme-Roma, dal 13 settembre scorso, è stata soppressa la coppia di Frecciargento (ES Fast 9368-9381) Lamezia Terme-Roma - citata dagli Interroganti - che era stata istituita nel dicembre 2009 ed era effettuata da Trenitalia a rischio d'impresa (senza, cioè, alcuna contribuzione pubblica). Tale provvedimento si è reso necessario a causa degli indici di frequentazione estremamente ridotti registrati nel corso del 2010 (mediamente inferiori al 30 per cento dei posti disponibili), che determinavano costi di produzione superiori ai ricavi da traffico; la relazione Calabria-Roma continua attualmente ad essere servita da tre coppie di treni Eurostar e da un'altra coppia di Eurostar Fast Frecciargento (per un totale di otto treni), a cui si aggiungono altri collegamenti diretti giornalieri Intercity e Notte.