XII Commissione - Giovedì 22 marzo 2012


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ALLEGATO 1

5-06468 Laura Molteni: Iniziative del Governo per una nuova disciplina della professione di odontotecnico.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni riservava al Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali del comparto sanitario ed i relativi profili.
In virtù di tale disposizione questa Amministrazione con vari decreti ministeriali aventi natura regolamentare, dal 1994 al 2001, ha individuato ventidue profili, fissandone gli ambiti professionali e definendone, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, i relativi obiettivi formativi.
Da ultimo, nel corso del 2001, su istanza delle Associazioni di categoria questo Ministero aveva avviato il procedimento volto a riconsiderare, tra l'altro, la figura dell'odontotecnico, introdotta dal R.D. n. 1334 del 1928 e ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
A tal fine era stato predisposto uno schema di regolamento concernente l'individuazione del nuovo profilo professionale, in ordine al quale il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 30 ottobre - 14 novembre 2001, aveva espresso parere favorevole a condizione che venissero apportate alcune modifiche ed integrazioni all'articolato.
Il medesimo provvedimento, modificato secondo le indicazioni del predetto Consesso, veniva trasmesso al Consiglio di Stato che si pronunciava in data 11 aprile 2002.
Con parere n. 67/02 il Supremo Organo chiariva che a seguito dell'emanazione del nuovo Titolo V della Costituzione le materie delle «professioni» e della «salute», in quanto ricomprese tra quelle di legislazione concorrente, non potevano più essere disciplinate dallo Stato nella loro intera estensione e, per di più, in via regolamentare. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali, infatti, secondo il predetto Consesso, il potere statale d'intervento in materia di professioni sanitarie va esercitato in via legislativa al fine di determinare «i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, ovvero i cosiddetti «principi fondamentali».
A fronte di tali rilievi questa Amministrazione interrompeva le attività istruttorie relative alla regolamentazione di nuove professioni sanitarie e avviava lo studio di un atto normativo volto a disciplinare il settore conformemente ai dettami costituzionali.
Con l'emanazione della legge 1o febbraio 2006, n. 43, (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) è stato quindi ridefinito l'iter procedurale per l'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario che, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, deve avvenire per iniziativa dello Stato o delle Regioni mediante uno più accordi presi in sede di Conferenza Stato Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. L'individuazione è in ogni caso subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni operanti nell'ambito del Consiglio Superiore di Sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute.
Conseguentemente al fine di riavviare le attività istruttorie per l'individuazione della figura professionale dell'Odontotecnico,


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nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 5 della legge n. 43 del 2006, questo Ministero ha attivato le relative procedure, acquisendo il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità in data 11 luglio 2007.
Successivamente lo schema è stato sottoposto alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ma gli Assessori non hanno ritenuto opportuno istituire nuove professioni sanitarie.
Pertanto, concordo con quanto osservato dagli Onorevoli interroganti e osservo che il predetto schema di individuazione della nuova figura sanitaria deve prevedere una maggiore responsabilità dell'Odontotecnico, sia per quanto attiene la progettazione esecutiva del dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico, che per quanto riguarda la sua collaborazione con il soggetto abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
Da ultimo, per quanto attiene alla eventuale istituzione di un albo professionale, osservo che la questione appare consequenziale a quanto sopra esposto e andrebbe comunque affrontata nell'ambito della istituzione degli ordini delle professioni sanitarie.
Per tale ultimo specifico aspetto, ricordo che è all'esame del Senato (AS 1172) un disegno di legge finalizzato alla disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, per cui auspico a breve che si riavvii l'iter.


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ALLEGATO 2

5-06470 D'Incecco: Revisione della normativa concernente la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

I decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 relativi, rispettivamente, alla elencazione delle discipline equipollenti per la valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute nonché delle discipline affini, stabiliscono le discipline che possono ritenersi equipollenti o affini alla Microbiologia e Virologia nonché alla Patologia Clinica.
A suo tempo, i citati decreti sono stati predisposti anche sulla base del parere del Consiglio Superiore di Sanità.
Prima di entrare nel merito della questione, vale la pena, comunque, di formulare alcune considerazioni di carattere generale. Ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, la scuola di Microbiologia e Virologia rientra tra quelle equipollenti alla disciplina di Patologia Clinica. Al contrario, la scuola di Patologia Clinica non è ricompresa tra le scuole equipollenti alla disciplina di Microbiologia e Virologia.
Per quanto concerne le specializzazioni affini previste dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998, si rappresenta che la specializzazione in Patologia Clinica rientra tra le discipline affini a quella di Microbiologia e Virologia, laddove la specializzazione in Microbiologia e Virologia non è annoverata tra quelle affini alla disciplina in Patologia Clinica.
Ai sensi del decreto ministeriale 1o agosto 2005 recante «Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria», lo specialista in Microbiologia e Virologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della batteriologia, virologia, micologia e parassitologia medica; deve aver acquisito specifiche competenze sulla morfologia, fisiologia, posizione tassonomica e genetica dei microrganismi, nonché sulle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica, sulle interazioni microrganismo-ospite, sul meccanismo d'azione delle principali classi di farmaci antimicrobici e sulle applicazioni biotecnologiche dei microrganismi; deve aver raggiunto la capacità professionale per valutare gli aspetti diagnostico-clinici delle analisi batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche applicate alla patologia umana.
Invece, lo specialista in Patologia Clinica deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali, ivi comprese le relative attività assistenziali, nel campo della patologia diagnostico-clinica e della metodologia di laboratorio in citologia, citopatologia, immunoematologia e patologia genetica e nella applicazione diagnostica delle metodologie cellulari e molecolari in patologia umana. Inoltre deve acquisire le necessarie competenze negli aspetti diagnostico-clinici in medicina della riproduzione e nel laboratorio di medicina del mare e delle attività sportive. Lo specialista inoltre deve acquisire competenze nello studio della patologia cellulare nell'ambito della oncologia, immunologia e immunopatologia, e della patologia genetica, ultrastrutturale e molecolare. Lo specialista deve anche acquisire le conoscenze teoriche, scientifiche e professionali per la diagnostica di laboratorio su campioni umani relativi alle problematiche dell'igiene e medicina preventiva, del controllo e prevenzione della salute dell'uomo


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in relazione all'ambiente, della medicina del lavoro, della medicina di comunità, di medicina legale, medicina termale e della medicina dello spazio.
Tuttavia, nel merito del quesito, ricordo che, come è noto, i decreti in questione sono costantemente revisionati in considerazione dell'aggiornamento degli ordinamenti didattici delle relative scuole di specializzazione e dell'evoluzione organizzativa dei servizi sanitari in relazione alle esigenze del Servizio Sanitario medesimo. Pertanto, valuterò l'opportunità di sottoporre la questione all'esame tecnico-scientifico del Consiglio Superiore di Sanità, affinché si esprima sulla tematica.


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ALLEGATO 3

5-06471 Binetti: Iniziative per affrontare l'emergenza nel settore della neuropsichiatrica infantile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente quanto segue, relativamente all'adeguatezza ed efficacia nelle strutture sanitarie pubbliche nel rispetto dei LEA.
Il Policlinico Umberto I dispone di un reparto di Neuropsichiatria Infantile con numero posti letto pari a 14 per ricovero ordinario e 15 per DH (al 2010), dove sono trattati disturbi connessi alle malattie neurologiche e mentali di pazienti di età inferiore a 17 anni. Dai dati disponibili attraverso le schede di dimissioni ospedaliere, effettua mediamente circa 520 ricoveri ordinari e oltre 1.800 ricoveri in modalità diurna. Il tasso di utilizzo dei posti letto è all'incirca 65 per cento e la durata media della degenza 7,1 giorni.
La Regione Lazio, sottoposta al Piano di Rientro, ha approvato il 30 settembre 2010 il decreto n. 80 avente ad oggetto la «riorganizzazione della rete ospedaliera regionale» con il quale si approvano n. 5 allegati relativi a: modello assistenziale «ospedale distrettuale», riconversione e riqualificazione di alcune strutture pubbliche, interventi di ridefinizione dei posti letto e loro riorganizzazione. Ad integrazione del predetto decreto commissariale la Regione approva singoli piani di riorganizzazione delle seguenti reti: trauma grave e neuro-trauma, ictus celebrale acuto, chirurgia plastica, chirurgia maxillo facciale, assistenza cardiologica e cardiochirurgia, rete assistenziale emergenza, chirurgia della mano, dolore cronico non oncologico, cure palliative, rete oncologica, malattie infettive, malattie emorragiche congenite e assistenza perinatale.
Nell'ambito di tale riorganizzazione il Policlinico Umberto I riveste la funzione di HUB nella rete oncologica, nella rete delle malattie infettive, nella rete di emergenza pediatrica, nella rete cardiologica, nella rete ICTUS, nella rete di chirurgia plastica.
Per quanto attiene la disciplina di Neuropsichiatria Infantile, ancorché il piano preveda una riduzione di n. 17 posti letto, di cui 4 per i ricoveri ordinari e 13 per la modalità di DH, la Regione Lazio ha comunicato di non aver diminuito la dotazione di posti letto ordinari e in day hospital per il reparto di neuropsichiatria infantile nel Policlinico Umberto I.
La riorganizzazione, definita con il decreto 80 e successive modifiche e integrazioni, è finalizzata a raggiungere obiettivi di efficienza e qualità del Servizio Sanitario Regionale; in particolare prevede: la riconversione di piccoli ospedali; l'attivazione dell'Osservazione Breve Intensiva (OBI) nell'ambito del riordino della rete dell'emergenza; la riorganizzazione ad hoc dell'offerta regionale relativa alle specialità di ricovero di terapia intensiva, pediatria, neurochirurgia, psichiatria e dermatologia; una rimodulazione delle specialità che presentano eccesso di offerta; ed altri obiettivi assolutamente condivisibili e rispondenti alle indicazioni nazionali.
Dai dati disponibili presso il Sistema Informativo Sanitario non è possibile ricostruire il numero del personale dedicato al Reparto di Neuropsichiatria Infantile ma si ritiene utile fornire qualche elemento


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sul personale sanitario e tecnico afferente complessivamente al Policlinico Umberto I.
A tal proposito, lascio agli atti della Commissione una tabella esplicativa, del personale suddetto (Allegato 1).
Confrontando il numero di unità di personale medico per 1.000 giornate di degenza, pari nel Policlinico a 2,5, lo stesso è decisamente superiore al valore medio nazionale (pari a 1,7) ed in linea con il valore massimo registrato nelle strutture italiane. Per il personale infermieristico il valore rilevato, pari a circa 3,6, è sostanzialmente in linea con il valore medio nazionale di 3,8.
Alla luce di quanto sopra, non si può affermare l'esplicita evidenza di una carenza di personale medico nell'intera struttura del Policlinico Umberto I, ma eventualmente è ravvisabile la necessità di una migliore distribuzione dello stesso, tenendo conto della specificità e professionalità medica richiesta.


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ALLEGATO 4

5-06472 Palagiano: Mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 1997.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo in esame, ritengo opportuno, in via preliminare e a carattere generale, fornire alcune precisazioni in ordine alle premesse.
Per quanto attiene alle ispezioni avviate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT), l'articolo 7 del decreto legislativo n. 191 del 2007, prevede espressamente che «La regione o la provincia autonoma organizza ispezioni e adeguate misure di controllo presso gli istituti dei tessuti, avvalendosi per gli specifici ambiti di competenza del supporto del CNT o del CNS, per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto». Pertanto il CNT supporta le Regioni per questa specifica attività di controllo e ispezione dei Centri di PMA, rispetto ai criteri di qualità e sicurezza previsti dalla normativa citata.
Preciso inoltre che non esiste alcun conflitto di competenze tra il CNT e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
L'ISS svolge infatti le attività previste dall'articolo 11 della legge n. 40 del 2004, relative al Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e consistenti, come specificato ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, nella raccolta dei dati in merito alle tecniche e ai centri di PMA e di informazioni, suggerimenti e proposte delle Società scientifiche e degli utenti in merito alla PMA. Tali compiti non si pongono in posizione antitetica rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, secondo cui il Ministero e le Regioni si avvalgono del supporto del CNT, con riguardo alle cellule riproduttive, al fine di garantire l'attuazione dei disposti del decreto medesimo relativamente a qualità, sicurezza, tracciabilità delle cellule e dei tessuti.
Ciò premesso, in merito al quesito posto dall'onorevole interrogante si fa presente che nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 15 marzo u.s., è stato sancito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane», ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.