IV Commissione - Mercoledì 28 marzo 2012


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06446 Rugghia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, norma che detta i criteri di vendita degli alloggi, prevede, in caso di diritto di acquisto dell'usufrutto da parte del coniuge o di altro membro del nucleo familiare, solamente la casistica dell'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento.
Infatti, tale articolo, tra l'altro, testualmente recita: «in caso di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sarà determinato e corrisposto ai sensi di legge».
In ragione di ciò, attesa la chiarezza della disposizione normativa, non si ravvedono i presupposti per assumere le iniziative richieste nell'atto.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06448 Di Stanislao: Sull'attività dei militari italiani che operano per la protezione da atti di pirateria su navi mercantili italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Allo stato attuale, sono 12 i team (composti da 6-8 militari a seconda del tipo di mercantile) impegnati nelle attività di contrasto alla pirateria, di cui 8 dislocati in area di operazioni (tra cui 5 pronti ad imbarcare e 3 impegnati nelle attività di protezione in atto) e 4 nuclei attualmente in Italia (nella sede di Brindisi della Forza da Sbarco) per ricondizionamento; inoltre, sono 8 le attività future di protezione già pianificate.
Relativamente ai costi, gli stessi sono a carico dell'armatore che procede al rimborso degli oneri connessi con l'impiego dei NMP, incluse le spese accessorie per il personale, il funzionamento e il sostegno logistico in area, di cui all'articolo 2 dell'Addendum allo schema di Convenzione tra il Ministero della difesa e i singoli armatori, allegato al Protocollo di intesa tra il Ministero della difesa e la Confitarma.
Per l'assolvimento delle loro mansioni, i NMP, attualmente composti da personale proveniente dalla Forza da Sbarco della Marina Militare e già in possesso di specifica preparazione per operare a bordo di Unità mercantili (team MM dedicati all'ispezione e boarding), dispongono, come previsto dalla normativa di riferimento, di specifiche Regole di Ingaggio (ROE) e procedure operative approvate dalla Difesa.
La loro presenza a bordo è finalizzata ad azioni di deterrenza e protezione e, pertanto, l'uso legittimo e proporzionato della forza è contemplato esclusivamente per la difesa della sola unità mercantile sulla quale il team è imbarcato.
In merito ai rapporti tra comandante della nave mercantile e comandante del nucleo militare di protezione (NMP), con particolare riferimento alla potestà di decidere i movimenti della nave in caso di attacco, si rappresenta quanto segue:
l'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 107 del 2011, convertito con legge n. 130 del 2011, prevede che al Comandante di ciascun NMP faccia capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto alla pirateria; in tale contesto, al personale militare sono attribuite le funzioni di ufficiale e di agente di Polizia Giudiziaria ai soli fini dei reati di cui agli articoli 1135-1136 del Codice della Navigazione, concernenti gli atti di pirateria. Di conseguenza, la volontà del legislatore è chiaramente rivolta a far salve le attribuzioni del comandante del mercantile in ordine a tutti gli aspetti dell'attività di navigazione non correlati alla funzione militare di tutela;
il citato schema di Convenzione, all'articolo 4, paragrafi 4.1 e 4.2, prevede espressamente che le scelte inerenti alla navigazione e alla manovra della nave siano di competenza del comandante del mercantile;
l'articolo 4, paragrafo 4.6 della medesima Convenzione prevede che, in caso di minaccia e rischio determinato da attacco armato, il comandante della nave non possa addurre ragioni di sicurezza per cedere alla minaccia, senza un'espressa manifestazione di volontà da parte del comandante del NMP. Al di fuori di queste


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ipotesi, quindi, vige il principio di non interferenza tra attività demandate ex lege al comandante del mercantile e le funzioni attribuite al comandante del Nucleo di Protezione.

A seguito del caso Enrica Lexie il Ministro della Difesa ha dato disposizioni al Capo di Stato Maggiore della Difesa affinché, con il contributo del Capo di Stato Maggiore della Marina, si valuti l'opportunità/necessità di proporre eventuali integrazioni alla normativa vigente e/o al testo dello schema di Convenzione citato allo scopo di prendere in considerazione anche situazioni anomale rispetto alla corretta applicazione del diritto internazionale.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06496 Gidoni: Sui limiti geografici d'impiego dei nuclei militari di protezione e sulle responsabilità connesse al loro operato.

TESTO DELLA RISPOSTA

A premessa, si precisa che il Decreto del Ministro della Difesa 1o settembre 2011 individua gli spazi marittimi a rischio pirateria, nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei. Nello specifico, gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nei quali la protezione delle navi battenti bandiera italiana può essere assicurata mediante l'imbarco di NMP, sono individuati dalla porzione dell'Oceano Indiano delimitata a nord ovest dallo Stretto di Bab El Mandeb, a nord dallo Stretto di Hormuz, a sud dal Parallelo 12oS e a est dal Meridiano 78o E.
La medesima protezione è assicurata anche negli spazi marittimi internazionali esterni a quelli appena citati per la durata della permanenza dei NMP a bordo delle navi, resa necessaria da esigenze di natura tecnica od operativa connesse alle zone di possibile imbarco e sbarco sul e dal medesimo naviglio.
Con riferimento, invece, alla seconda parte del quesito, si fa presente che la Catena di Comando e Controllo dei Nuclei Militari di Protezione - attualmente costituiti da Fucilieri del Reggimento San Marco - prevede che il Comando Operativo sia detenuto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa che ha delegato il Controllo Operativo al Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI). Il Comandante del COI, a sua volta, esercita il Controllo Operativo per il tramite del Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV). Il Comando Tattico viene esercitato dal Comandante (Capo Team) del Nucleo stesso, cui fa capo, pertanto, la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto della Pirateria, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 107 del 2011, convertito con legge n. 130 del 2 agosto 2011.
Al di fuori di tale contesto il controllo e la responsabilità della nave sono del comandante della stessa.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06447 Paglia: Sulle conseguenze derivanti dalla soppressione della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN).

TESTO DELLA RISPOSTA

Al riguardo si chiarisce che: le potenzialità del servizio sanitario militare non solo non sono state affievolite, ma, al contrario, ampliate e rese più efficacemente attuabili attraverso una maggiore razionalizzazione della distribuzione delle competenze, consentendo alla Difesa di continuare con professionalità tale delicato servizio sia in Patria che all'estero.
Allo scopo di salvaguardare le attribuzioni in materia di Sanità militare, con la conseguente, più razionale, riallocazione delle relative competenze, le pertinenze della soppressa Direzione generale sono state così ridistribuite:
competenze operative, addestrative e di formazione: nell'ambito dell'area tecnico operativa e delle strutture dipendenti dallo Stato maggiore della difesa - quale organo tecnico operativo interforze di vertice - anche ai fini dello svolgimento dei servizi della sanità militare negli scenari internazionali;
competenze amministrativo-gestionali: nell'ambito dell'area del Segretariato generale e delle direzioni generali e, in materia di approvvigionamento di materiali sanitari e farmaceutici, della Direzione generale di commissariato e dei servizi generali.

Le strutture e il personale sono stati, in linea con tale ridistribuzione, opportunamente riallocati.
Questa scelta organizzativa è stata supportata dal convincimento che la stessa, al di là delle obbligate riduzioni, ha consentito di affidare le specifiche attribuzioni, come appena illustrato, alle naturali aree di attività, ponendo fine ad incertezze sulle pertinenti competenze, oltre che a forme di commistione non sempre proficue;
Con il recente decreto ministeriale 22 giugno 2011 sono stati puntualmente risolti gli aspetti connessi con la giusta attribuzione della competenza nell'assolvimento dei compiti tecnico-amministrativi e gestionali derivanti dalla soppressa DIFESAN (rimborsi delle spese di degenza, di cura di militari all'estero, per concessione di protesi al personale militare ferito o infermo per causa di servizio).
L'individuazione di un referente unico ha favorito e favorirà l'elaborazione di soluzioni unitarie, adeguate e condivise, con evidenti vantaggi in fase esecutiva, piuttosto che una parcellizzazione degli stessi settori.
Il patrimonio di esperienze e di competenze resta confermato e ampliato, considerato che parte del personale militare e civile, attualmente in servizio presso la soppressa Direzione generale della Sanità militare, viene acquisito nella disponibilità dell'elemento di organizzazione che ha iniziato a sviluppare le richiamate competenze.
Nell'ambito della revisione dello strumento militare, il Ministro ha dato precise disposizioni affinché la Sanità Militare venga ulteriormente riorganizzata in senso interforze attraverso un Ispettorato Sanitario di vertice interforze unico, l'Ispettorato della Sanità Militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa.