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PDL 410

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 410



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione risarcitoria collettiva

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è composta da un unico articolo, il cui scopo è, come annunciato nel titolo, quello di modificare le importanti disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. Si tratta, per l'appunto, di una norma di ovvia rilevanza sociale, atteso che essa ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria.
      A distanza di qualche anno dalla sua approvazione, la disposizione in esame ha, però, presentato problemi tecnici di applicazione e di interpretazione che la presente proposta si prefigura di eliminare.
      In primo luogo, sono ammessi all'azione collettiva solo appositi comitati di consumatori e di utenti, costituiti per atto pubblico. Il comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza. Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 140-bis che qui si propone prevede che siano stabiliti, con decreto del Ministro della giustizia, gli adempimenti da compiere, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa. Tra tali attività, si è ritenuto di elencare specificamente l'indicazione preventiva del costo dell'iniziativa e degli oneri dovuti al legale, i mezzi individuati per far fronte alle spese (anche in caso di soccombenza), l'elenco degli iscritti e le modalità per aderire al comitato successivamente alla proposizione della domanda.
      Il comma 4 del nuovo articolo 140-bis del codice del consumo stabilisce, invece, che la domanda al tribunale in composizione collegiale si proponga con riscorso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
      A propria volta, il comma 5 limita la proponibilità dell'azione di gruppo a comitati che raccolgano almeno 500 iscritti (ridotti a 250 in caso di adesione a una o più associazioni dei consumatori e degli utenti) e allorché concorrano specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
      I commi 6, 7, 8 e 9 esplicitano la strutturazione degli atti preliminari alla discussione e la disciplina dell'udienza, stabilendo, ad esempio, una certa libertà di valutazione da parte del giudice nella decisione sull'ammissibilità del ricorso (comma 7) e la pubblicazione della data dell'udienza nella Gazzetta Ufficiale (comma 8), in parte raccordando le norme di cui sopra con quelle attualmente vigenti in ambito processuale civile.
      Dopo aver coordinato le nuove disposizioni con la disciplina dell'interruzione della prescrizione (comma 10), la presente proposta di legge prosegue statuendo che la sentenza è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco dei membri del comitato (comma 11), nonché che la successiva spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a favore del comitato stesso (comma 12).
      A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna o dell'esecutività dell'eventuale verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere personalmente l'ingiunzione della somma liquidata dal tribunale (comma 13). La domanda non può essere, comunque, avanzata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta dell'eventuale organismo di conciliazione istituito dal convenuto o della formale diffida.
      Infine, la presente proposta di legge prevede al comma 14, a carico del comitato, la pubblicità dell'attività svolta fino alla definizione della vertenza e l'obbligo di redigere il conto finale dell'iniziativa, con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto verrà, poi, depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per esser preso in visione da chiunque vi abbia interesse.
      Stante l'importanza delle novità introdotte e l'oggettivo interesse pubblico vantato dalla materia qui trattata, si è ritenuto congruo far entrar in vigore le norme di cui alla presente legge decorsi centottanta giorni dall'approvazione della stessa.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dal comma 446 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

      «Art. 140-bis. - (Azione collettiva). - 1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi dei commi 2 e 3, possono richiedere al tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondano ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, di pratiche commerciali ovvero lesive del principio di libera concorrenza che violino gli interessi collettivi.
      2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
      3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla trasmissione del relativo schema, sono determinati gli adempimenti da compiere, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa; il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale sia nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per fare fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno; le modalità per l'adesione successiva alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegare al verbale di udienza.
      4. La domanda è proposta con ricorso contenente, oltre agli elementi indicati nell'articolo 125 del codice di procedura civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.
      5. L'azione è ammessa quando: il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a cinquecento; risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3; concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a duecentocinquanta.
      6. Il ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente del tribunale, entro venti giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero. Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno quindici giorni prima dell'udienza.
      7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere, decidendo in camera di consiglio con decreto motivato. Se richiesto da entrambe le parti può disporre la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni, con ricorso alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
      8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il tribunale, ovvero la corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile e il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale. Copia del provvedimento è immediatamente comunicata al presidente del tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione del collegio, di cui non possono fare parte i giudici che hanno conosciuto dell'ammissibilità dell'azione. Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria del giudice. Tra la comunicazione del provvedimento alle parti e al presidente del tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni. Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.
      9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che può essere esercitata sino al giorno precedente all'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al tribunale.
      10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del codice civile operano con riferimento ai diritti di ciascun consumatore o utente, purché conseguenti al medesimo fatto dedotto in giudizio.
      11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.
      12. La spedizione del titolo in forma esecutiva, di cui all'articolo 475, comma 2, del codice di procedura civile, può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti.
      13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento della somma liquidata dal tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito dal convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazioni dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.
      14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla definizione della vertenza e a redigere il conto finale dell'iniziativa, con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal presidente e da almeno due aderenti al comitato, è depositato presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede il tribunale adìto o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse».

Art. 2.

      1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 1 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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