Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 298

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 298


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce rossa italiana

Presentata il 29 aprile 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede la possibilità, per le cittadine italiane, che abbiano determinati requisiti previsti dall'articolo 2 della medesima proposta di legge, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana. Allo stato, infatti, pur essendo già prevista dall'ordinamento militare italiano la possibilità per le donne di entrare a fare parte delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, non è prevista ancora una norma che preveda analogo trattamento per il reclutamento di donne nel Corpo militare della Croce rossa italiana. Infatti, il regio decreto n. 484 del 1936, che disciplina lo stato giuridico ed economico della Croce rossa italiana, non prevede, oggi, la possibilità di arruolamento per le donne.
      Con la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che prevede che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomo e donna, è divenuta difficilmente criticabile la possibilità per le donne, anche in riferimento agli altri Corpi militari citati precedentemente, a loro ragione e diritto, di entrare a fare parte del Corpo militare della Croce rossa italiana.
      Pare, infatti, giustificato che anche le donne possano partecipare, evitando, quindi, possibili e ingiustificate discriminazioni, al Corpo militare della Croce rossa italiana. Le donne, oggi, hanno dimostrato, non solo nei settori privati o in quelli pubblici, una grande capacità lavorativa che le ha portate a raggiungere traguardi importanti, ma è indiscutibile il loro riconosciuto valore anche nel campo militare.
      È, quindi, necessario in quest'ottica di sviluppo delle pari opportunità offrire più possibilità di lavoro alle nostre concittadine che, come si è già detto, hanno le necessarie capacità, pur dovendo conciliare il lavoro con la famiglia, per dimostrare «sul campo» il loro valore aggiunto.
      Lo strumento legislativo della delega al Governo, con i relativi princìpi e criteri direttivi, pare coerente, sia dal punto di vista normativo sia per una sua più semplice applicazione, per integrare e modificare, a seguito del reclutamento delle donne nel Corpo militare della Croce rossa italiana, il citato regio decreto n. 484 del 1936, sullo status degli appartenenti alla Croce rossa italiana.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le cittadine italiane possono partecipare, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento del Corpo militare della Croce rossa italiana.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, sentiti il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, un decreto legislativo per disciplinare il reclutamento del personale femminile nel Corpo militare della Croce rossa italiana, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso al Corpo militare della Croce rossa italiana;

          b) prevedere che le cittadine italiane che possono partecipare al concorso possiedano i seguenti requisiti:

              1) cittadinanza italiana;

              2) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni;

              3) godimento dei diritti civili e politici;

              4) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

              5) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di pro- cedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per idoneità psico-fisica;

              6) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno o quadriennale;

              7) esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

              8) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          c) applicare al personale militare femminile che è arruolato nel Corpo militare della Croce rossa italiana la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità, tenendo conto dello status del personale del medesimo Corpo militare;

          d) prevedere le modifiche necessarie al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui al presente articolo.

      2. Il Governo trasmette alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle stesse, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 3.

      1. I posti annualmente messi a concorso per il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai sensi dell'articolo 1, sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale predisposta dal medesimo Corpo militare, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per i diritti e le pari opportunità.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su