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PDL 380

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 380



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dettano i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap, ossia di un soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
      Dal momento che la centralità della famiglia nell'assistenza dei portatori di handicap risulta essere un dato consolidato (ai sensi anche della legge n. 328 del 2000, che riconosce e sostiene il ruolo peculiare della famiglia nella cura della persona, predisponendo un sistema integrato di interventi e servizi sociali ad hoc), è opportuno altresì tenere conto delle difficoltà di organizzazione della vita domestica, di quelle legate all'attività lavorativa, dei problemi di relazione e di comunicazione, della fatica e del logoramento delle persone sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente i portatori di handicap nonché le difficoltà di natura economica che possono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni onerosi e prolungati nel tempo.
      A queste finalità risponde la presente proposta di legge che prevede, per i familiari che assistono portatori di handicap in condizioni di massima gravità, il prepensionamento o, in alternativa, un periodo di congedo coperto da contribuzione figurativa. Sono stabilite altresì le modalità per accedere ai benefìci, la cui scelta non può essere modificata.
      L'accoglimento della presente iniziativa legislativa è altresì auspicabile anche sotto l'aspetto psico-affettivo, che ne risulta notevolmente valorizzato: il soggetto portatore di handicap potrebbe infatti essere amorevolmente curato e assistito senza problemi di disponibilità di tempo nell'ambito familiare, invece di essere affidato ad appositi istituti le cui prestazioni, come è noto, vengono pagate in massima parte dallo Stato.
      Al fine di evitare un'eccessiva generalizzazione della concessione del privilegio pensionistico, la presente proposta di legge si riferisce unicamente al caso di invalidità di maggiore gravità, quale risulta essere quello dell'inabile al 100 per cento con necessità di assistenza continua, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili).

      1. A decorrere dall'anno 2009 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento delle misure di cui alla presente legge.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari).

      1. I benefìci di cui alla presente legge sono riconosciuti al coniuge o al convivente more uxorio, ai genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale o permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

Art. 3.
(Collocamento anticipato in quiescenza).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, il diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente, purché siano versate o accreditate in favore dell'assicurato non meno di quindici annualità di contribuzione, delle quali non meno di cinque siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. In ogni caso l'anticipazione non può superare il periodo di cinque anni.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2009, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema retributivo di calcolo, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa, in ogni caso non superiore a tre mesi, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta, su richiesta, una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; in ogni caso, la maggiorazione non può superare la misura di un quarto della contribuzione utile.
      3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti a un solo lavoratore per ciascun familiare convivente con handicap in situazione di gravità presente all'interno del nucleo familiare e non sono cumulabili con benefìci analoghi a fini pensionistici.

Art. 4.
(Congedo per assistenza a familiari disabili gravi).

      1. In alternativa ai benefìci previdenziali previsti dall'articolo 3, i soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, possono richiedere, ai fini dell'assistenza, un periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il richiedente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. Resta comunque fermo il diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. In ogni caso il periodo di congedo non può superare i sei anni, frazionabili in non più di tre volte nell'arco della vita lavorativa.

Art. 5.
(Modalità di riconoscimento dei benefìci).

      1. Ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 inviano apposita domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella quale è indicata la tipologia del beneficio richiesta. La scelta della tipologia del beneficio non può essere successivamente modificata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modulo della domanda di cui al presente comma e ne sono stabilite le modalità di trasmissione.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2009, sono determinati i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefìci di cui agli articoli 3 e 4, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per la fruizione dei benefìci di cui alla presente legge. In particolare, con il decreto di cui al presente comma, sono stabiliti:

          a) il numero di anni di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 3;

          b) il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare convivente non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 3;

          c) i mesi di contribuzione figurativa entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3;

          d) la percentuale della maggiorazione entro il limite massimo di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3;

          e) la durata del periodo di congedo entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 4.

      3. In sede di prima attuazione la domanda per accedere ai benefìci di cui alla presente legge deve essere presentata entro il 31 marzo 2008.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 80 milioni di euro per l'anno 2009 e in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle proiezioni, per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.


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